Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 20- approvazione del 29.03.19 (vigente)

Art. 148 Realizzazioni in corso

1. Dalla data di adozione del Regolamento Urbanistico e delle sue varianti è sospeso il rilascio di concessioni edilizie in contrasto con le nuove prescrizioni, fermo restando quanto di seguito stabilito dai seguenti comma 2, 3, 4 e 5.

2. Gli strumenti attuativi che non hanno ancora concluso l'iter di adozione da parte del Consiglio Comunale debbono adeguarsi alle previsioni del nuovo Piano.

3. Le previsioni dei piani attuativi approvati e convenzionati sono comunque fatte salve, restando stabilito che le previsioni del nuovo Regolamento Urbanistico sono integralmente applicabili alla scadenza di tali piani.

4. Eventuali varianti ai piani attuativi approvati saranno permesse a condizione che non modifichino le quantità edificabili previste oppure il perimetro (con l'eccezione del caso in cui il perimetro venga adeguato a quello indicato dal nuovo Regolamento Urbanistico) e purché l'impianto complessivo del progetto rimanga sostanzialmente inalterato; per i lotti oggetto di concessione edilizia diretta sono consentite varianti in corso d'opera che non modifichino le quantità edificabili previste e l'impianto complessivo del progetto; in caso di scadenza della concessione valgono le norme del nuovo Regolamento Urbanistico.

5. Per le domande presentate ai sensi dell'art.116 comma 7, 7bis e 8 continua ad applicarsi la normativa vigente al momento della presentazione dell'istanza.

Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26