Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Iniziale- approvazione del 18.04.03

Art. 38 Limitazione e compensazione dei fenomeni di inquinamento elettromagnetico

1. Nelle aree risultanti all'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti, come evidenziato nella tav. "Vincoli e zone particolari", l'attuazione di qualsiasi intervento che preveda ampliamenti, nuova edificazione o cambiamento di destinazione d'uso, è subordinato alla verifica ed al rispetto del livello di inquinamento elettromagnetico che dovrà risultare inferiore a 0,2 µt in riferimento alla L.R. n.79 del 20/12/2000; possono essere escluse da tale verifica gli interventi le cui procedure di realizzazione siano già state avviate alla data di adozione del presente regolamento.

Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26