Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 20- approvazione del 29.03.19 (vigente)

Art. 24 Criteri relativi alle dotazioni minime dei parcheggi privati

1. In aggiunta alle superfici di parcheggio stabilite dall'art.41 sexies della legge 17/08/1942, n.1150 come modificata dall'art.2 della legge 24/03/1989, n.122, dovranno essere reperiti negli stessi edifici o nelle aree di pertinenza, ulteriori aree di sosta secondo i seguenti rapporti minimi:

  1. a. per tutti i nuovi insediamenti residenziali con unità abitative superiori a 42 mq di Sn, fatta eccezione per gli interventi di edilizia agevolata e convenzionata, 1 posto auto; per interventi che complessivamente superano le 5 unità immobiliari è ammessa la riduzione di 1 posto auto ogni 5 unità immobiliari.;
    A titolo esemplificativo e per facilità di calcolo si riportano i valori dei posti auto minimi, già comprensivi di quelli richiesti dalla legge n.122/89, che e necessario prevedere complessivamente per ogni nuovo intervento edilizio residenziale.
    Sn ≤ 42 mq. 1 posto auto
    Sn > 42 mq. e ≤ 90 mq. 2 posti auto
    Sn > 90 mq e < 140 mq 3 posti auto
    Sn > 140 mq. 4 posti auto
  2. b. per tutte le nuove attività industriali, artigianali e di commercio all'ingrosso, così come definite all'art. 62, 1 posto auto ogni 100 mq. di Sn. alla quale andrà aggiunta la quantità definita dalla legge 122./1989. Ai fini del calcolo della superficie minima prevista dalla legge n.122/89, il volume del fabbricato si calcolera moltiplicando la superficie netta per un'altezza virtuale di metri 4.00; nel caso di altezza inferiore a metri 4.00, dovrà invece essere utilizzata quella effettiva.
  3. c. per tutte le nuove attività commerciali, così come definite all'art. 63, oltre le quantità stabilita dalla legge 122/1989, un numero adeguato di appositi spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci oltre a parcheggi per la sosta di relazione nella misura di seguito individuata per ciascuna tipologia di struttura di vendita:
    • - esercizi di vicinato e locali destinati ad una o più delle attività indicate all'art. 63, con superficie inferiore a mq.250, 1mq. per ogni mq. di superficie di vendita; previo assenso degli uffici competenti tali parcheggi potranno essere reperiti anche su aree pubbliche con esclusione della carreggiata stradale;
    • - medie strutture di vendita e locali destinati ad una o più delle attività indicate all'art. 63, fino a 1500 mq. di superficie, mq. 1,5 per ogni mq. di superficie di vendita prevedendo ulteriori parcheggi, nella misura minima di mq. 1 per ogni mq. di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico, destinate ad altre attività complementari a quella commerciale;
    • - grandi strutture di vendita e locali destinati ad una o più delle attività indicate all'art. 63, con superficie superiore a mq.1500, mq.2 per ogni mq. di superficie di vendita prevedendo ulteriori parcheggi, nella misura minima di mq. 1,5 per ogni mq. di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico per altre attività connesse (ristoranti, bar, sale riunioni ed altri spazi destinati a funzioni complementari quella commerciale);
  4. d. per tutte le nuove attività direzionali, così come definite all'art. 65 e le attività turistico-ricettive, così come definite all'art. 64, limitatamente agli alberghi, villaggi albergo, residenza turistico alberghiera, 2,5 posti auto ogni 100 mq. di Sn, quantità già comprensiva della superficie minima prevista dalla legge n.122/89.

2. Le quantità di cui al precedente comma 1 lettera c, d) dovranno essere reperite obbligatoriamente all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici, a condizione che ne sia garantito l'uso pubblico, con atto d'obbligo unilaterale, nelle ore di apertura degli esercizi, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l'esercizio commerciale stesso; per gli esercizi di vicinato, medie strutture di vendita e locali destinati ad una o più delle attività indicate all'art. 63, con superficie inferiore a 1500 mq., nonche per le attività previste negli artt.61, 64 e 65, quando comprese all'interno delle UTOE A1.3, A1.6, A1.7, A1.8, A1.9, A1-10 è consentito, quando si dimostri l'impossibilità di reperire le necessarie aree di parcheggio, non realizzare i parcheggi per la sosta stanziale e di relazione, versando un contributo pari al loro costo di costruzione, da determinarsi secondo coefficienti stabiliti dall'Amministrazione Comunale; tali importi saranno vincolati ed utilizzati esclusivamente dall'Amministrazione Comunale per la costruzione di parcheggi stanziali e di relazione, di superficie o interrati, da realizzarsi in corrispondenza o in prossimita delle medesime attività commerciali; nel caso di ampliamento delle superfici di vendita dovranno essere previste adeguate superfici di parcheggio in relazione alla parte ampliata; per le medie e grandi strutture di vendita il rispetto dei parametri è richiesto anche nei casi di nuova autorizzazione e/o di modifica del settore merceologico e/o del servizio anche quale condizione di efficacia del titolo amministrativo abilitante; i parcheggi stanziali nelle altre UTOE possono essere ammessi anche su aree pubbliche qualora riconosciuti sufficienti dagli uffici competenti.

3. Le norme di cui al comma 1 non si applicano agli edifici esistenti ed a quelli che alla data di approvazione del Regolamento Urbanistico risultino in costruzione o per i quali sia già stata rilasciata autorizzazione o concessione edilizia alla costruzione o al cambiamento di destinazione d'uso; in tutti gli altri casi, compreso interventi di frazionamento e di cambiamento di destinazione d'uso, è necessario reperire gli spazi a parcheggio pari al maggior carico urbanistico, secondo i parametri di cui sopra.

4. Il numero di posti auto che deve essere individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio di sosta, secondo le modalità di cui ai comma precedenti, non può essere inferiore a un posto auto ogni 25 mq. di superficie di parcheggio; la superficie minima di un posto auto non potrà essere inferiore a mq. 12.

5. Per la realizzazione dei parcheggi si dovranno rispettare i requisiti specifici indicati all'art. 101 delle presenti norme.

Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26