Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 20- approvazione del 29.03.19 (vigente)

Art. 13 Numero dei piani

1. L'altezza dell'edificio è indicata come numero di piani (n.) fuori terra, compreso l'ultimo eventuale piano in arretramento ed escluso il piano seminterrato anche se abitabile o agibile e purché la quota del piano di calpestio del piano terra non sia superiore di ml. 1,50 al livello del caposaldo.

2. Limitatamente agli edifici ricadenti in area produttiva e a destinazione d'uso non residenziale, l'altezza limite dell'edificio, espressa in ml. è fornita dal prodotto del numero di piani prescritto, per l'altezza dell'interpiano specificata dal precedente art. 10.

3. Limitatamente agli edifici ricadenti in area produttiva e a destinazione d'uso non residenziale, entro questa altezza i differenti piani potranno avere altezze differenti; nel caso di terreni in pendenza o con quote differenti, o di passaggio in trincea per rampe di accesso a garages o cantine, interrate o seminterrate, il numero di piani si intende relativo al piano originario di campagna del fronte a valle così come meglio indicato nell'allegato 2

Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26