Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 20- approvazione del 29.03.19 (vigente)

Art. 87 Subsistema D3: zone a gestione agricola intensiva da riqualificare sotto l'aspetto paesistico e naturalistico

1. Sono aree ad evidente fragilità ambientale corrispondenti alle ampie estensioni delle colture viticole, con impianti specializzati a carattere industriale; i caratteri paesistici di tali contesti sono del tutto estranei a quelli tipici dei luoghi, dove prevalgono appezzamenti più ridotti che spesso ancora conservano caratteri tradizionali.

2. Le parti del territorio ricadenti nel subsistema D3 sono considerate zone ad esclusiva funzione agricola e corrispondono ad aree con tessitura agraria a maglia larga.

3. In tale subsistema eventuali ulteriori trasformazioni della tessitura agraria dovranno riconsiderare gli esisti dei radicali processi di accorpamento, semplificazione ed eliminazione della vegetazione arborea, mediante progetti che prevedano la reintroduzione di solcature tra i campi ed il conseguente incremento della capacità di invaso, di elementi di rinaturazione quali filari arborei e siepi lineari; dovranno inoltre essere conservate le ormai limitatissime tracce della tessitura agraria precedente (presenze arboree, fossi bordati da vinchi, salici e gelsi, viabilità campestre); eventuali trasformazioni anche sostanziali potranno essere ammesse purché corredate da una analisi progettuale che ne dimostri le caratteristiche migliorative dal punto di vista idraulico, tecnico agronomico e paesistico ambientale.

4. Sono usi caratterizzanti il subsistema:

  • - le attività agricole

5. Sono consentiti, in edifici esistenti, se non diversamente indicato sulle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento" le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenza;
    e inoltre sono comunque ammessi nel subsistema servizi tecnici limitatamente agli impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas e con una volumetria massima di 35 mc. e ubicati con modalità da mitigarne al massimo l'impatto paesaggistico.

6. La costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo e di annessi agricoli è consentita, ai sensi e secondo i limiti dell'art.3 della L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle indicazioni degli artt. 120 e 121 delle presenti norme e purché venga mantenuta o prevista una produzione lorda vendibile (Plv) di 20.700 euro aggiornati annualmente in base alle variazioni ISTAT ed assicurare un utilizzo di manodopera non inferiore a 1.350 ore/anno in conformità di quanto previsto dal vigente Piano Strutturale.

7. La realizzazione di nuovi impianti di vigneto è subordinata alla realizzazione di opere di mitigazione di impatto degli impianti esistenti (sistemazione delle strade poderali, realizzazione di siepi cespugli alberature che interrompano la continuità delle colture vitate intensive e di tecniche di impianto appropriate alle condizioni geologiche e tipologiche dell'area) in modo da realizzare superfici continue coltivate nel rispetto del precedente art.41.

8. Per gli edifici residenziali esistenti non compresi in schede normative e non ricadenti nella disciplina della L.R. 64/95 (e successive modifiche ed integrazioni), aventi alla data di adozione del Regolamento Urbanistico destinazione d'uso non agricola, sono inoltre ammessi interventi di ampliamento "una tantum" così come definito ai commi 10, 11 e 12 del precedente articolo 85 delle NTA.

Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26