Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Variante 5- approvazione del 17.04.08
Art. 62 Le attività industriali e artigianali
1. Sono attività dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi.
2. Le aree ad esclusivo uso industriale ed artigianale sono indicate nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento" con le seguenti sigle:
- - I: fabbriche, officine e autofficine (compresi laboratori di sperimentazione, uffici tecnici, amministrativi e centri di servizio spazi espositivi connessi); magazzini, depositi coperti e scoperti.
- - Ia: impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli, magazzini ed impianti per la zootecnia industrializzata.
- - Ie: attività estrattive e di escavazione di tipo transitorio, riferite alle aree di cui all'art. 147 delle presenti norme.
- - Ip: Parcheggi privati a servizio di attività ed aree industriali e/o artigianali; possibilità di realizzare piccoli volumi destinati a guardiani e gestione dei servizi connessi al parcheggio, per una Superficie Netta massima pari a 70 mq