Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Iniziale- approvazione del 18.04.03

Art. 122 Piccoli annessi

1. È possibile realizzare annessi agricoli (tettoie destinate al ricovero di macchine e attrezzi agricoli, ricovero di paglia e fieno, silos verticali e a trincea, serre fisse sia con strutture in ferro-vetro che ferro-plastica) eccedenti le capacità produttive del fondo ovvero riferiti a fondi aventi superfici inferiori ai minimi di cui al comma 2 dell'art. 3 della L.R. 64/95 e comunque con una superficie fondiaria non inferiore a 3.000 mq., solo se realizzati in struttura precaria; la dimensione di tali annessi non potrà eccedere quella strettamente necessaria per soddisfare le esigenze connesse alla coltivazione del fondo; tale dimensionamento sarà valutato in sede di esame del progetto.

2. La realizzazione di tali annessi è consentita comunque previa autorizzazione del sindaco a scadenza decennale e stipula di atto unilaterale d'obbligo di durata decennale, che stabilisca l'obbligo della loro demolizione e del ripristino dell'area alla cessazione dell'utilizzazione; l'autorizzazione sarà rinnovabile previa presentazione di documentazione che ne dimostri la sussistenza della necessità aziendale.

Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26