Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Iniziale- approvazione del 18.04.03

Art. 72 Subsistema A2: aree produttive

1. Sono le aree a prevalente destinazione d'uso produttivo pur con caratteristiche morfologiche ed insediative abbastanza diverse.

2. Sono usi caratterizzanti il subsistema:

  1. - le attività industriali e artigianali

3. Sono inoltre consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  1. a. residenza, limitatamente alle residenze per il personale di custodia non superiori al 10% del totale della Sc. e comunque complessivamente per una superficie complessiva non superiore a 120 mq. di Sn; tale superficie potrà essere suddivisa al massimo in due unità abitative, qualora la funzione di vigilanza venga svolta direttamente dai soci e che questi risultino in numero uguale o superiore a due.
  2. b. attività commerciali, con le limitazioni di cui al successivo comma 4.
  3. c. attività direzionali;
  4. d. servizi ed attrezzature di uso pubblico ad esclusione delle seguenti articolazioni:
    1. d.1 servizi per l'istruzione di base;
    2. d.2 servizi cimiteriali;
    3. d.3 servizi per l'assistenza socio sanitaria;
    4. d.4 servizi per l'istruzione superiore.

4. L'insediamento di medie o grandi strutture di vendita, così come definite al precedente art. 63, è subordinata al rispetto delle "Direttive per la programmazione urbanistica commerciale" (C.R. n.137 del 25 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni); esse richiedono in particolare la verifica della compatibilità con le attività produttive esistenti, potendosi esercitare solo attività commerciali aventi per oggetto i prodotti o le componenti di essi derivanti dall'attività lavorativa o produttiva svolta.

Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26