Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Iniziale- approvazione del 18.04.03

Art. 29 Casse di espansione

1. Potrà essere prevista la realizzazione di opportune casse di espansione per la laminazione delle portate di piena dei corsi d'acqua.

2. La posizione e la dimensione delle casse di espansione deve essere funzionale alla eliminazione del rischio idraulico.

3. In esse è vietato qualsiasi tipo di intervento edilizio, mentre vi possono essere allocati impianti sportivi privi di superfici impermeabilizzate, parchi pubblici non attrezzati, colture seminative e impianti da arboricoltura da legno che non comportino particolari problemi o perdite in caso di sommersione.

Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26