Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Iniziale- approvazione del 18.04.03

Art. 25 Indicazioni per la realizzazione di impianti di distribuzione carburante

1. L'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti è consentita nelle aree contraddistinte nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento" con la sigla Mc.

2. I nuovi impianti o eventuali modifiche di quelli esistenti, dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

  1. - fronte strada: min. 60 ml.
  2. - profondità: min. 12 ml.
  3. - larghezza accessi: min. 15 ml. (con almeno due accessi se su strada Statale)
  4. - aiuola spartitraffico fra gli accessi: lunghezza almeno 30 ml., larghezza 0,50 ml., cordolo almeno 0,20 ml. di altezza;
  5. - dovrà essere garantita la continuità ed integrità delle opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali. Le acque di qualsiasi genere, provenienti dagli impianti di distribuzione carburanti e dai servizi annessi, non potranno essere convogliate nelle opere idrauliche a servizio della strada pubblica;

3. Per gli impianti fuori dai centri abitati, dovrà essere verificato inoltre che:

  1. - la distanza da incroci, dossi o curve (con raggio minore di 100 ml.) sia minimo 95 ml.
  2. - la pendenza massima della strada Statale sia minore del 5%;
  3. - la distanza dalle fermate di autobus sia almeno 50 ml.

4. Per i locali a servizio del mezzo è ammessa una altezza massima di 4,50 ml. e non potranno svilupparsi per più di un piano fuori terra.

5. Per i locali destinati ad attività commerciali o a servizio della persona sono ammessi due piani, di cui uno interrato o seminterrato.

6. Tutti i locali, qualsiasi destinazione essi abbiano dovranno:

  1. - essere posti ad una distanza di almeno 10 ml. dalla strada;
  2. - avere un rapporto di copertura minore del 15% e comunque con una superficie utile massima di 500 mq.
  3. - almeno il 30% della superficie dell'impianto deve essere permeabile e sistemata a verde con idonee alberature di alto fusto;
  4. - l'altezza massima delle pensiline non deve superare i 6,00 ml. (misurata all'estradosso)
  5. - in caso di attività commerciali, dovranno essere previsti parcheggi nella misura minima stabilita per le relative attività commerciali come indicato al precedente art. 24.
Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26