Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 4- approvazione del 27.09.07

Art. 111 Parametri edificatori e quantità minime per le aree co di completamento edilizio

1. co1

  • - indice fondiario per le aree residenziali (mq/mq) = 0.10 Sn/Sf
  • - rapporto massimo di copertura = 30%
  • - distanze dai confini 5 ml.
  • - altezza massima 1 piano

2. co2

  • - indice fondiario per le aree residenziali (mq/mq) = 0.20 Sn/Sf
  • - rapporto massimo di copertura nelle aree produttive = 40%
  • - altezza massima 2 piani

2bis. co2a

  • - indice fondiario per le aree residenziali (mq/mq) = 0.18 Sn/Sf
  • - altezza massima 2 piani

2ter. co2b

  • - indice fondiario per le aree residenziali (mq/mq) = 0.25 Sn/Sf
  • - altezza massima 2 piani

3. co3a

  • - indice fondiario (mq/mq) = 0.50 Sn/Sf
  • - rapporto massimo di copertura nelle aree produttive = 40%
  • - altezza massima 2 piani ad esclusione dei nuovi edifici o impianti destinati a particolari attività produttive quali forni, silos, magazzini automatizzati, ecc.

4. co3b

  • - indice fondiario (mq/mq) = 0.65 Sn/Sf
  • - rapporto massimo di copertura nelle aree produttive = 55%
  • - altezza massima 2 piani ad esclusione dei nuovi edifici o impianti destinati a particolari attivitàproduttive quali forni, silos, magazzini automatizzati, ecc.
  • - nell'ambito dell'area di pertinenza dovranno essere reperiti superfici da destinare a parcheggio per i dipendenti e visitatori pari a 5.000 mq.

5. co4

  • - rapporto massimo di copertura nelle aree produttive = 30%
  • - altezza massima 2 piani

6. co5

  • - sono ammessi interventi di completamento per l'ampliamento di unità immobiliari esistenti fino ad un massimo del 20% della Sn e per la realizzazione di una nuova unità immobiliare della superficie massima di 80 mq. di Sn per le esigenze abitative dei figli; tali interventi sono consentiti per gli immobili esistenti alla data di adozione del Regolamento Urbanistico e destinati alla residenza dei genitori da almeno 10 anni; l'intervento è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione o atto d'obbligo unilaterale mediante il quale sia previsto il divieto di vendità dell'immobile ampliato per almeno 20 anni dal rilascio dell'abitabilità e l'obbligo di residenza per almeno 10 anni per i figli con adeguate forme sanzionatorie.
  • - altezza massima 2 piani

7. co6

  • - interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti al precedente art. 106 ed ampliamento senza aumento delle unità immobiliari delle sole attività produttive esistenti documentate alla data di adozione del vigente Regolamento Urbanistico e comunque entro il rapporto di copertura massimo del 45%; tali interventi saranno subordinati alla sottoscrizione di convenzioni o atti unilaterali d'obbligo nei quali sia previsto il divieto di frazionamento e/o vendita dell'unità immobiliare ampliata e di svolgervi la propria attività per un periodo non inferiore a 10 anni.
  • - altezza massima 2 piani
Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26