Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 1- approvazione del 26.10.05

Art. 93 Percorsi pedonali

1. I nuovi percorsi pedonali dovranno garantire il passaggio e la sosta di persone e carrozzine. In ambito urbano dovranno inoltre consentire, ove possibile, anche il transito lento di automezzi di emergenza.

2. Gli elementi di ingombro (alberi isolati, impianti per l'illuminazione, sedute, cabine telefoniche, impianti tecnologici, pubblicità e informazione, punti di raccolta dei rifiuti) dovranno essere allineati e collocati in una fascia di larghezza costante.

3. Tutti i percorsi e le eventuali rampe inclinate dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme per il superamento delle barriere architettoniche.

Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26