Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Iniziale- approvazione del 18.04.03

Art. 86 Subsistema D2: aree con elevata vulnerabilità dei caratteri ambientali ed agro-paesistici

1. Comprende il versante lineare tra Campiglia e Montecchio e l'area di Montevasoni.

2. Le parti del territorio ricadenti nel subsistema D2 sono considerate zone ad esclusiva funzione agricola; quelle individuate all'interno dell'ambito D.2.1.a corrispondono ad aree con tessitura agraria a maglia fitta; quelle ricadenti nell'ambito D.2.1.b e nella UTOE D.2.2, corrispondono ad aree con tessitura agraria a maglia media.

3. Nell'ambito D.2.1.a dovrà essere perseguita la massima tutela delle sistemazioni idraulico - agrarie e della vegetazione non colturale, con possibilità di limitati accorpamenti dei campi che non comportino rimodellamenti del suolo e che non riducano la capacità di invaso della rete scolante: possono essere eliminate le piantate residue poste all'interno dei campi con eccezione di quelle di bordo o poste in fregio alla viabilità campestre; è inoltre da tutelare la viabilità campestre ed il disegno esterno dei campi derivanti da accorpamenti; eventuali trasformazioni anche sostanziali potranno essere ammesse purchè corredate da una analisi progettuale che ne dimostri le caratteristiche migliorative dal punto di vista idraulico, tecnico agronomico e paesistico ambientale.

4. Nell'ambito D.2.1.b e nella UTOE D.2.2 dovrà essere garantita la tutela nella condizione attuale, risultante da estesi processi di accorpamento, semplificazione ed eliminazione delle colture arboree, evitando ulteriori accorpamenti e rimodellamenti del suolo; eventuali trasformazioni anche sostanziali potranno essere ammesse purchè corredate da una analisi progettuale che ne dimostri le caratteristiche migliorative dal punto di vista idraulico, tecnico agronomico e paesistico ambientale.

5. Sono usi caratterizzanti il subsistema:

  • - le attività agricole

6. Sono consentiti, in edifici esistenti, se non diversamente indicato sulle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento" le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenza

7. Se non diversamente riportato nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento" o nelle schede normative di riferimento degli edifici rurali e delle case sparse, nel subsistema D2 non è consentita la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo, anche se necessari alla conduzione del fondo ed all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, né la costruzione di annessi agricoli, in applicazione rispettivamente del comma 8 e del comma 10 dell'art.3 della L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni.

8. L'apertura di nuove strade di supporto all'attività agricola dovrà essere adeguatamente motivata e non comportare sostanzialmente una alterazione sensibile della morfologia dei luoghi; dovrà prevedere forme di inserimento ambientale specifico, con movimenti di terra minimi e l'assenza di opere ingenti di sostegno della strada e/o contenimento del terreno.

9. Nell'UTOE D.2.1 il versante "lineare" tra Campiglia e Montecchio sono vietati tutti quegli interventi, pur minimi, che implichino una modifica morfologica del suolo.

10. Nell'UTOE D.2.2 Montevasoni i P.M.A.A. dovrà essere verificata la presenza di formazioni vegetali tipiche delle anageniti e, qualora presenti, assicurarne il mantenimento; allo stesso modo i P.M.A.A. dovranno favorire l'introduzione di formazioni vegetali più congruenti con le particolari condizioni geopedologiche in luogo degli attuali boschi di conifere; sono pertanto da favorire la sostituzione dei grossi impianti di conifere con boschi di latifoglie decidue.

Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26