Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 1- approvazione del 26.10.05

Art. 85 Subsistema D1: aree con elevata permanenza di impianti e sistemazioni tradizionali sia sotto l'aspetto agro-vegetazionale che viario-insediativo

1. Comprende il crinale di Mensanello e quello della Volterrana, le dorsali collinari di Paurano-Collalto, la conca di Onci, le ondulazioni collinari tra Dometaia ed il Botro del Conio.

2. Le parti del territorio ricadenti nel subsistema D1 sono considerate zone ad esclusiva funzione agricola e corrispondono ad aree con tessitura agraria a maglia fitta.

3. In tale subsistema dovrà essere perseguita la massima tutela delle sistemazioni idraulico - agrarie e della vegetazione non colturale, con possibilità di limitati accorpamenti dei campi che non comportino rimodellamenti del suolo e che non riducano la capacità di invaso della rete scolante: possono essere eliminate le piantate residue poste all'interno dei campi con eccezione di quelle di bordo o poste in fregio alla viabilità campestre; è inoltre da tutelare la viabilità campestre ed il disegno esterno dei campi derivanti da accorpamenti; eventuali trasformazioni anche sostanziali potranno essere ammesse purché corredate da una analisi progettuale che ne dimostri le caratteristiche migliorative dal punto di vista idraulico, tecnico agronomico e paesistico ambientale.

4. Sono usi caratterizzanti il subsistema:

  • - le attività agricole

5. Sono consentiti, in edifici esistenti, se non diversamente indicato sulle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento" le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenza

6. La costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo e di annessi agricoli è consentita, ai sensi e secondo i limiti dell'art.3 della L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle indicazioni degli artt. 120 e 121 delle presenti norme e purché venga mantenuta o prevista una produzione lorda vendibile (Plv) di 20.700 euro aggiornati annualmente in base alle variazioni ISTAT ed assicurare un utilizzo di manodopera non inferiore a 1.350 ore/anno in conformità di quanto previsto dal vigente Piano Strutturale; le costruzioni dovranno essere realizzate lungo la sola viabilità principale o in continuità fisica di nuclei edilizi esistenti, con le seguenti limitazioni:

  1. a. i nuovi annessi agricoli non potranno avere una altezza superiore a 6.00 metri;
  2. b. non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici rurali in forma isolata od all'interno delle aree di pertinenza individuate dalle schede normative S;
  3. c. nell'UTOE D.1.2 il crinale della Volterrana, non è consentita la realizzazione di nuovi fabbricati rurali lungo la via Volterrana e nelle porzioni di territorio che sono visibili dalla strada; pertanto le nuove costruzioni devono sfruttare l'andamento del rilievo e la presenza di folte masse boscate esistenti al fine di costituire una barriera visiva; per ogni intervento edilizio deve essere prodotta una documentazione fotografica che tramite simulazioni e fotomontaggi dimostri il rispetto delle indicazioni normative in oggetto.
  4. d. nell'UTOE D.1.4 la conca di Onci, e nell'UTOE D.1.5 le ondulazioni collinari tra Dometaia ed il Botro del Conio non è ammessa la costruzione di nuovi edifici rurali.

7. Non è consentita la modifica dei tracciati storici individuati nella tav. 4 del Piano Strutturale così come è vietata la modifica delle sistemazioni a terrazzamento esistenti.

8. I P.M.A.A. o gli interventi di sistemazione ambientale afferenti al cambio di destinazione d'uso di edifici non più utilizzati a fini agricoli dovranno prevedere il restauro delle alberature lineari esistenti lungo la S.S. Volterrana.

9. Nell'UTOE D.1.4 la Conca di Onci è vietato qualsiasi intervento di modifica delle canalizzazioni idrauliche storiche esistenti per le quali sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento e restauro.

Ultima modifica 15.02.2022 - 16:26