Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 161 Realizzazioni in corso

1. Dalla data di adozione del PO è sospeso il rilascio di titoli abilitativi (permesso di costruire o denuncia di inizio attività) in contrasto con le nuove prescrizioni, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d'inizio.

2. In caso di scadenza del titolo abilitativo valgono le norme del PO.

3. Gli strumenti attuativi che non hanno ancora concluso l'iter di adozione da parte del Consiglio Comunale debbono adeguarsi alle previsioni del PO.

4. Le previsioni dei piani attuativi approvati e convenzionati sono comunque fatte salve, restando stabilito che le previsioni del PO sono integralmente applicabili alla scadenza di tali piani.

5. Eventuali varianti ai piani attuativi approvati saranno permesse a condizione che non modifichino le quantità edificabili previste oppure il perimetro.

6. Per i lotti oggetto di intervento edilizio diretto sono consentite varianti in corso d'opera che non modifichino le quantità edificabili previste.

Art. 162 Aree a rischio di incidente rilevante

1. Per quanto riguarda la frazione di Saline di Volterra, all'interno dell'ambito dell'area di rischio relativa all'azienda a rischio di incidente rilevante, così come riportata al paragrafo 4.1.5 (pagg.16-17) del documento tecnico "Rischio di incidenti Rilevanti" (R.I.R.) allegato alle presenti NTA, gli interventi di nuova edificazione, addizione volumetrica (av1), sostituzione edilizia (av2) e ristrutturazione urbanistica sono soggetti al recepimento del parere del Comitato Tecnico Regionale.

2. Nelle aree esterne allo stabilimento potenzialmente interessate dai danni provocati da un eventuale evento incidentale, come identificato nella figura di pag.21 del documento tecnico "Rischio di incidenti Rilevanti" (R.I.R.) allegato alle presenti NTA, potranno essere previste esclusivamente categorie territoriali, di cui al DM 9/5/2001, di tipo E o F e pertanto:

  • a. aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia inferiore a 0,5 mc./mq.;
  • b. insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici;
  • c. area entro i confini dello stabilimento;
  • d. area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17