Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 121 Disposizioni generali per il patrimonio edilizio esistente

1. Negli interventi sugli edifici o sugli spazi aperti nel territorio rurale si devono rispettare le seguenti prescrizioni:

  • a. è consentita la realizzazione o ampliamento di un livello interrato, con esclusivo accesso interno e nella misura massima del 30% della originaria superficie coperta dell'edificio;
  • b. è vietata la realizzazione di autorimesse interrate o seminterrate e gli spazi per la sosta degli autoveicoli dovranno essere del tipo a raso;
  • c. è ammessa la realizzazione di portici e tettoie se realizzati in forma tradizionale e coerentemente alle caratteristiche tipologiche degli edifici rurali esistenti fino ad un massimo del 30% della superficie coperta dell'edificio esistente.
  • d. è ammessa la realizzazione di pergolati privi di copertura impermeabile entro i limiti del 20% della superficie edificabile.
  • e. non è consentita la realizzazione di nuove tettoie;
  • f. le recinzioni possono essere localizzate in corrispondenza di elementi di divisione esistenti quali limiti di colture, ciglioni, scarpate, filari di piante e comunque in posizione tale da non alterare il rapporto tra l'edificio e l'ambiente circostante;
  • g. negli spazi aperti sono ammessi interventi di riassetto generale dell'area, pur nel rispetto dei caratteri tipologici e formali e nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale esistente; il disegno degli spazi aperti ed in particolare l'impianto del verde devono corrispondere a criteri di massima semplicità, in accordo con le regole tradizionali del paesaggio rurale; saranno pertanto da evitare disegni ispirati ai giardini di tipo ottocentesco e specie estranee al contesto rurale locale;
  • h. nelle pavimentazioni di nuova realizzazione devono essere impiegati materiali e modalità di posa in opera tradizionali e consoni al contesto rurale; le superfici impermeabilizzate non possono superare il 50% della superficie coperta dagli edifici. I percorsi all'interno delle aree di pertinenza, sia a carattere pedonale che carrabile, non possono essere pavimentati;
  • i. per resedi ed aree di pertinenza dell'edificato, sono consentite recinzioni in muratura solo se ad integrazione ed in continuità con muri esistenti, oppure se le recinzioni in muratura costituiscano già il tipo prevalente in un dato contesto; in relazione agli ingressi, si deve evitare l'impiego di cancellate e pilastri di sostegno eccedenti per dimensioni e tipologia il loro ruolo e funzione; per tutte le eventuali opere murarie devono essere utilizzati materiali e tecniche tipici locali; non sono consentite recinzioni o partizioni all'interno di un'area di pertinenza in origine unitaria.
  • j. per gli interventi sugli spazi aperti diversi da quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria è richiesta la redazione di un progetto dettagliato, almeno in scala 1:500, relativo all'intera area di pertinenza, basato su di un rilievo topografico che riporti tutti gli elementi vegetali e artificiali che la costituiscono, con l'indicazione e la puntuale descrizione grafico testuale di tutti gli interventi previsti.

Art. 122 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola

1. Sugli edifici esistenti presenti sul territorio rurale con destinazione d'uso agricola, non dotati di specifica Scheda Normativa di cui all'art.126, salvo diversa e specifica indicazione nella tavola "usi del suolo e modalità d'intervento" e sempreché non comportino mutamento della destinazione d'uso, sono consentiti gli interventi di cui al comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), h), i), m) e del comma 2 dell'art.71 della LR 65/2014 e successive modifiche.

2. Sono inoltre consentiti i seguenti interventi:

  • a. la realizzazione o ampliamento di un locale interrato, con solo accesso interno;
  • b. i volumi tecnici interrati, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche.

3. Sugli edifici a destinazione agricola esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente PO, gli interventi di addizione volumetrica "una tantum" sono consentiti nella misura massima di 30 mq. per ogni abitazione rurale e per gli annessi rurali del 10% del volume esistente fino ad un massimo di 300 mc. complessivi, da attuarsi anche per fasi successive fino al raggiungimento della superficie massima concessa.

4. Sugli stessi edifici di cui al comma precedente sono anche consentiti gli interventi di ampliamento volumetrico Av2: sostituzione edilizia la cui ricostruzione potrà prevedere un incremento della SE preesistente pari al 40%.

5. Gli interventi di addizione volumetrica e di sostituzione edilizia di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono attuabili anche in assenza di programma aziendale.

6. Negli edifici e/o complessi edilizi per i quali è prescritto un intervento di restauro e risanamento conservativo re o rc, gli interventi di addizione volumetrica di cui al comma 3 sono consentiti solo quando esplicitamente previsti nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento" o nell'eventuale scheda norma di cui all'art.126. Negli edifici per i quali è prescritto un intervento di ristrutturazione edilizia conservativa ri1 le addizioni volumetriche di cui al comma 3 sono limitate a 30 mq. e dovranno essere realizzate nel rispetto dei caratteri originari dell'edificio esistente.

Negli edifici con intervento re, rc, ri1, ri2 ed ri3 non sono consentiti gli interventi di cui al comma 4.

7. Gli interventi di cui al presente articolo possono comportare un aumento del numero delle unità residenziali abitative, ove già esistenti nell'edificio, ferma restando la destinazione d'uso agricola.

8. All'imprenditore agricolo professionale sono consentiti gli interventi di cui ai commi 3 e 4, anche con quantità eccedenti quelle in tali commi previste, previa approvazione di Programma Aziendale.

9. Le eventuali disposizioni presenti nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento" e nelle eventuali schede norma, prevalgono su quelle di cui al presente articolo.

10. Gli interventi che prevedono la demolizione con ricostruzione del manufatto originario, nel caso in cui siano riscontrabili condizioni di accertata pericolosità geomorfologica, come cartografate nei PAI e/o nel progetto di Piano-PAI "dissesti geomorfologici" o nelle cartografie del presente Piano Operativo, che non consentono la collocazione del nuovo edificio nella posizione originaria, possono attuarsi anche con la traslazione dell'edificio originario alla distanza minima necessaria alla eliminazione del rischio. L'intervento in tal caso è subordinato alla presentazione di apposita relazione geotecnica che illustri e documenti la situazione di pericolosità esistente, dimostri l'impossibilità tecnica di attuare idonei interventi di messa in sicurezza e definisca, conseguentemente, l'ambito all'interno del quale sussistono tali problematiche.

11. Gli interventi di addizione volumetrica che prevedano il cambio d'uso della destinazione agricola non sono consentiti se l'intervento comporta la demolizione con ricostruzione del manufatto, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'art.83 della LR 65/14.

Art. 123 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola

1. Sugli edifici esistenti presenti sul territorio rurale con destinazione d'uso non agricola non dotati di specifica scheda norma di cui all'art.126, salvo diversa e specifica indicazione nella tavola "usi del suolo e modalità d'intervento" sono consentiti gli interventi di cui al comma 1 dell'art.79 della LR 65/14 e successive modifiche.

2. Sono inoltre consentiti i seguenti interventi:

  • a. di manutenzione straordinaria;
  • b. di restauro e risanamento conservativo
  • c. di ristrutturazione edilizia ricostruttiva ri5;
  • d. pertinenziali;
  • e. realizzazione di piscine;
  • f. la realizzazione o ampliamento di un locale interrato, con solo accesso interno, fino ad un massimo di 40 mq. di Superficie Accessoria (SA);
  • g. i volumi tecnici interrati, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche.

3. Gli interventi di cui al precedente comma, quando riferiti agli interventi pertinenziali ed alla realizzazione di piscine, sono consentiti solo sugli edifici già ad uso residenziale al momento dell'entrata in vigore del presente PO od a quelli per i quali si prevede il cambio d'uso in residenza attraverso Piano Aziendale.

4. Sugli edifici a destinazione residenziale e/o commerciale e/o turistico ricettiva esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente PO è consentita una addizione volumetrica "una tantum" di 30 mq. ovvero del 20% della SE esistente e comunque fino ad un massimo di 70 mq. per ogni unità immobiliare, da attuarsi anche per fasi successive fino al raggiungimento della superficie massima concessa. La superficie in ampliamento può comprendere sia le superfici abitabili che quelle accessorie.

5. Sugli stessi edifici di cui al comma precedente sono anche consentiti gli interventi di ampliamento volumetrico Av2: sostituzione edilizia la cui ricostruzione potrà prevedere un incremento della SE preesistente pari al 35%.

6. Gli interventi di addizione volumetrica di cui al comma 4 negli edifici e/o complessi edilizi per i quali è prescritto un intervento di restauro e risanamento conservativo re o rc o di ristrutturazione edilizia ri1, sono consentiti solo quando esplicitamente previsti nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento" o nell'eventuale Scheda Normativa di cui all'art.126. Negli edifici per i quali è prescritto un intervento di ristrutturazione edilizia conservativa ri1 le addizioni volumetriche di cui al comma 4 sono limitate a 30 mq. e dovranno essere realizzate nel rispetto dei caratteri originari dell'edificio esistente. Negli edifici con intervento re, rc, ri1, ri2 ed ri3 non sono consentiti gli interventi di cui al comma 5.

7. Comma stralciato .

8. Gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 4, se non comportano aumento di volume, sono consentiti anche al fine di rendere idonei gli edifici alle esigenze connesse all'attività venatoria pur nel rispetto della vigente normativa regionale.

9. Le eventuali disposizioni presenti nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento" e nelle eventuali Schede Normative di cui all'art.126, prevalgono su quelle di cui al presente articolo.

Art. 124 Mutamento della destinazione d'uso agricola

1. Nel territorio rurale, nel rispetto dell'art. 81 della LR 65/2014, possono mutare la destinazione agricola solo gli edifici rurali realizzati con inizio lavori antecedente al 15.04.2007 ed alle condizioni stabilite dal presente articolo.

2. Il mutamento della destinazione d'uso agricola, nel rispetto dell'art. 82 della LR 65/2014, è consentito, previa approvazione del Programma Aziendale, qualora non sussistano alternative che ne consentano il recupero ad uso agricolo, per edifici che fanno parte di aziende agricole che mantengono in produzione superfici fondiarie minime superiori a quelle previste dal PTCP della Provincia di Pisa.

3. Le eventuali prescrizioni relative al cambiamento di destinazione d'uso contenute nelle Schede Normative di cui all'art.126 prevalgono su quelle del presente articolo.

4. I mutamenti della destinazione d'uso comportanti perdita della destinazione d'uso agricola sono subordinati al rispetto di quanto prescritto dall'art.83 della LR 65/2014. Dovrà essere redatta in ogni caso apposita convenzione o atto d'obbligo unilaterale nella quale dovrà essere trascritto, tra gli altri, anche l'impegno a non avvalersi della possibilità di ampliamento consentita dai commi 4 e 5 dell'art.123 e di non alienare l'abitazione per un periodo di almeno 10 anni dal momento del cambio d'uso. Tali impegni potranno far parte della convenzione prevista dal comma 1 del citato art.83 della LR 65/2014.

5. Gli interventi di addizione volumetrica non sono consentiti se l'intervento di mutamento della destinazione agricola degli edifici comporta la demolizione con ricostruzione, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'art.83 della LR 65/14.

6. Il presente PO non consente il cambio di destinazione d'uso in residenza:

  • a. degli edifici e manufatti, sia a destinazione agricola che non agricola, di Superficie Edificabile (SE) inferiore a 50 mq. al momento dell'entrata in vigore del presente PO;
  • b. delle tettoie e dei manufatti costituiti da strutture in legno e/o metallo e/o elementi prefabbricati, indipendentemente dalla loro dimensione che presentino più di un lato privo di tamponatura o di chiusure esterne, ovvero con tamponature e/o coperture di materiali non omogenei, di riciclaggio o estranei al contesto ambientale, il cui stato di fatto risulti caratterizzato da evidente provvisorietà e privo di dignità edilizia e comunque in ogni caso di tutti gli edifici non in muratura.
  • c. dei manufatti aventi parti strutturali inconsistenti e non idonee al nuovo uso comunque autorizzati;

7. E' consentito l'accorpamento di più manufatti, anche di Superficie Edificata (SE) inferiore a mq. 50, finalizzato al cambio di destinazione d'uso in residenza e realizzazione di un unico nuovo edificio di Superficie Edificata (SE) complessiva non superiore a 90 mq.

8. L'intervento di cui al comma 7 è consentito anche nel caso in cui i manufatti di superficie inferiore a 50 mq. vengano demoliti e ricostruiti accorpandoli ad un edificio esistente ad uso abitativo, ad esclusione di quelli per i quali il presente PO prevede un intervento di restauro e risanamento conservativo rc o re o di ristrutturazione edilizia conservativa ri1.

9. Il cambiamento di destinazione d'uso di annessi agricoli aventi superficie edificata SE complessivamente superiore a mq. 200, è disciplinato dall'art.125 delle presenti norme.

10. Gli interventi pertinenziali relativi al cambio d'uso in abitazione non potranno comportare la realizzazione di recinzioni, giardini e/o pertinenze di carattere urbano; la pertinenza dovrà essere individuata in modo coerente con il sistema dei segni naturali e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale.

11. Gli interventi ambientali di cui all'art. 83 della L.R. 65/2014 devono garantire:

  • a. un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, ivi compresa la tutela e valorizzazione delle risorse ambientali esistenti;
  • b. il mantenimento delle sistemazioni idraulico-agrarie, della vegetazione arborea ed arbustiva e della viabilità minore;
  • c. la tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale e delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti.

12. Il cambiamento di destinazione d'uso di cui al presente articolo è comunque attuabile solo nel caso in cui l'area di intervento sia dotata o venga dal proponente contestualmente dotata delle infrastrutture (acquedotto, fognature, viabilità) e dei servizi necessari per il nuovo uso previsto, attraverso specifico atto d'obbligo unilaterale.

Art. 125 Interventi relativi al riutilizzo dei grandi annessi agricoli

1. Gli interventi relativi al riutilizzo degli annessi agricoli con superficie edificata SE superiore a mq. 200 che comportano mutamento della destinazione d'uso sono consentiti solo se riferiti a edifici realizzati con inizio lavori in data antecedente il 15 aprile 2007 (data di entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R) e se inseriti in contesti dove siano già presenti edifici e strutture ad uso residenziale o ricettivo.

2. Il cambiamento di destinazione d'uso effettuato nell'ambito degli interventi di cui al presente articolo è attuabile solo nel caso in cui l'area di intervento sia dotata o venga dal proponente contestualmente dotata, a cura e spese del richiedente, delle infrastrutture (acquedotto, fognature, energia elettrica e gas) e dei servizi necessari per il nuovo uso previsto attraverso specifico atto d'obbligo unilaterale..

3. Quando gli interventi di cui al comma 1 presuppongono la demolizione e ricostruzione del manufatto o dei manufatti originari con modifica della sagoma, il nuovo volume realizzato non potrà avere una Superficie Edificabile (SE) superiore a quella stabilita dal presente comma ed espressa in relazione alla Superficie Edificata (SE) complessiva degli edifici esistenti compresi all'interno dell'area di pertinenza facenti parte integrante dell'intervento di riconversione:

  • a. 50% della SE dell'edificio oggetto di intervento, quando la superficie degli immobili preesistenti non sia superiore a 300 mq.;
  • b. 40% della SE dell'edificio oggetto di intervento, quando risulti compresa tra 300 e 500 mq.;
  • c. 30% della SE dell'edificio oggetto di intervento, quando risulti maggiore di 500 mq.

4. Gli interventi di demolizione con ricostruzione che prevedano una diversa articolazione e/o collocazione dei volumi dovranno attuarsi esclusivamente all'interno dell'ambito di pertinenza degli edifici o del complesso rurale e senza comportare ulteriore impegno di suolo né determinare interventi sostanziali sulle opere di urbanizzazione primaria ad esclusione delle fognature, della rete idrica e della rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas.

5. All'interno degli ambiti di pertinenza degli edifici specialistici e delle ville e dell'edilizia rurale di pregio gli interventi previsti dal presente articolo si attuano solo se questi sono esplicitamente previsti dalle Schede Normative di cui all'art.126 e nel rispetto delle condizioni specifiche in esse riportate.

6. Non è consentito il "recupero volumetrico" di edifici che alla data di approvazione del PO presentano parti strutturali inconsistenti quali ad esempio tettoie, capanni in ferro o legno, ecc. ed in generale di tutti quei volumi che presentano più di un lato privo di tamponature o chiusure esterne.

7. All'interno di uno stesso ambito di pertinenza, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia riguardanti gli edifici esistenti non coinvolti da operazioni di sostituzione edilizia dovranno risultare prioritari o contestuali a quelli di riconversione.

8. Gli interventi in attuazione delle disposizioni del presente articolo dovranno realizzarsi nel rispetto della disciplina paesistica di cui al Titolo VIII delle presenti norme ed in particolare non dovranno compromettere in alcun modo gli elementi strutturanti il paesaggio agrario descritti all'articolo suddetto.

9. Il rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma deve essere dimostrato attraverso specifici elaborati che costituiranno parte integrante dei documenti necessari all'ottenimento delle relative autorizzazioni; il progetto dovrà documentare:

  • a. la verifica della disponibilità dei servizi con acquisizione preventiva della certificazione dei gestori in relazione alle nuove esigenze indotte dall'intervento relativamente alle seguenti reti: acquedottistica, fognaria e depurativa, adduzione gas e/o teleriscaldamento, raccolta e smaltimento rifiuti;
  • b. la tutela e la salvaguardia degli ambiti che circondano gli insediamenti collinari, ed in particolare il capoluogo ed i centri antichi minori dal punto di vista estetico-percettivo, in modo tale da dimostrare che il nuovo progetto non costituisce in nessun caso ostacolo alla fruizione visiva del paesaggio, dei punti di vista panoramici esistenti accessibili al pubblico rivolti verso il contesto collinare e la rete esistente dei poderi.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17