Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 107 Disposizioni generali per le zone del territorio rurale

1. Le aree appartenenti al territorio rurale sono identificate nella tavola "Usi del suolo e modalità di intervento" con la sigla E, secondo la seguente articolazione:

  • a. E1 - aree di conservazione
  • b. E2 - aree di mantenimento e consolidamento
  • c. E3 - aree a trasformazione limitata di primo livello
  • d. E4 - aree a trasformazione limitata di secondo livello

2. Per ciascuna area di cui al comma 1 è stabilita dalle presenti norme:

  • a. la possibilità o meno di realizzare nuovi edifici rurali
  • b. le eventuali limitazioni e prescrizioni relative ai tipi di intervento consentiti sul patrimonio edilizio esistente sia a destinazione agricola che non agricola di cui ai successivi artt. 122 e 123.
  • c. le eventuali limitazioni e prescrizioni relative alle regole per il mutamento di destinazione d'uso di cui al successivo art. 124.

3. Le prescrizioni di cui agli articoli 122, 123, 124 e 125, non si applicano agli edifici ricompresi nelle Schede Normative di cui all'art.126.

4. Nel territorio rurale così come definito dal presente Titolo XIII:

  • a. non sono ammessi interventi di ristrutturazione urbanistica;
  • b. è vietata la realizzazione di autorimesse interrate.

5. Tutte le aree ricomprese all'interno del territorio rurale così come definito dal presente Titolo XIII concorrono al dimensionamento dell'azienda ai fini della progettazione del Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (di seguito Programma Aziendale).

6. Nelle aziende agricole che dispongono delle adeguate superfici minime richieste dalla normativa vigente è consentita l'ospitalità in spazi aperti, compresa l'agrisosta camper, alle seguenti condizioni:

  • a. le piazzole dovranno avere una dimensione minima di 60 mq. ed essere sistemate tramite l'inerbimento del terreno e comunque in modo da risultare permeabili oltre ad avere adeguata vegetazione per l'ombreggiamento;
  • b. i servizi igienici e quelli di lavanderia e lavaggio stoviglie se previsti al chiuso, dovranno essere ospitati in locali già esistenti o in ampliamento a fabbricati esistenti per i quali il PO consente l'intervento di addizione volumetrica Av1 o di sostituzione edilizia Av2;
  • c. dovrà essere presentato specifico elaborato grafico in grado di dimostrare la validità degli interventi di mitigazione dell'impatto paesaggistico e che non si modificano le caratteristiche di ruralità del contesto.

7. Le attività di ospitalità in spazi aperti e di agrisosta camper non sono consentite:

  • d. nelle aree di conservazione E1 e nelle aree di mantenimento e consolidamento E2
  • e. nelle aree interessate da siti archeologici, necropoli e mura etrusche di cui all'art.55 e le zone di interesse archeologico di cui all'art.75
  • f. quelle interne a parchi e riserve nazionali o regionali di cui all'art.73
  • g. nelle aree di pertinenza degli edifici specialistici, ville ed edifici rurali di pregio di cui agli artt. 126;
  • h. quelle ricomprese all'interno di aree di trasformazione AT se non in quest'ultime esplicitamente previste.

8. Il presente PO riconosce l'esistenza di un impianto di frantumazione inerti individuato con apposita perimetrazione e sigla Ifr nella TAV A2: "Usi del suolo e modalità d'intervento - territorio rurale" . Esso risulta attività già esistente.

9. L'area interessata dall'impianto di cui al comma precedente ricade in PI4. Al fine di limitare l'esposizione al rischio idraulico, l'impianto dovrà provvedere al proprio spostamento al di fuori di tale rischio. Lo spostamento dovrà essere effettuato attraverso la presentazione di un piano attuativo (PA) che ne definisca le regole operative. Il PA dovrà comunque:

  • a) prevedere che l'area attualmente occupata dall'impianto, e ricadente in PI4, sia liberata e ripristinata in condizioni di naturalità;
  • b) individuare una nuova area con relativi parametri (dimensioni e funzioni) e assetto morfologico insediativo.

10. La proposta è assoggettata a valutazione della Giunta Comunale per la prosecuzione del procedimento e i relativi adempimenti.

11. Nell'impianto di frantumazione di cui al precedente comma 8, fino all'approvazione del relativo PA, è ammessa la prosecuzione delle attività in essere senza ampliamento delle aree interessate né dei manufatti esistenti per i quali è ammessa la sola manutenzione ordinaria. Non è consentita la realizzazione di nuove edificazioni anche se a carattere temporaneo.

12. Alla cessazione/spostamento delle attività i manufatti esistenti dovranno essere demoliti e i luoghi dovranno essere ripristinati in omogeneità al contesto territoriale applicandovi le norme del presente PO per le zone E1 ed E3 in coerenza con la destinazione V3.1 del PS.

13. All'interno dei siti natura ed in un ambito compreso entro 300 metri dal perimetro esterno di questi, così come individuati nelle tavole del Quadro Conoscitivo: "Ricognizione dei vincoli", in relazione alle potenzialità offerte dagli edifici rurali per la fauna antropofila (in particolare chirotteri e uccelli quali strigiformi, rondini, rondoni, balestrucci ecc.), in fase di progettazione degli interventi dovrà essere effettuata l'analisi degli effetti su tali specie, con relativa ed eventuale individuazione di idonee misure di mitigazione, sia in termini di modalità e tempistiche degli interventi di ristrutturazione, sia in termini di accorgimenti progettuali volti a mantenere/ricreare siti idonei di riproduzione e rifugio.

Art. 108 Zona E1 - Aree di conservazione

1. Nelle aree di conservazione E1 non è consentita la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di annessi agricoli che necessitino di interventi permanenti sul suolo, stabili o temporanei, comprese le serre temporanee e quelle con copertura stagionale. E' ammessa la realizzazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici.

2. Sono consentiti gli interventi di cui agli artt.121, 122 e 123 ed il mutamento di destinazione d'uso secondo quanto riportato al successivo art.124

Art. 109 Zona E2 - Aree di mantenimento e consolidamento

1. Nelle aree di mantenimento e consolidamento E2 non è consentita la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di annessi agricoli che necessitino di interventi permanenti sul suolo, stabili o temporanei, comprese le serre temporanee e quelle con copertura stagionale. E' ammessa la realizzazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici.

2. In deroga ai disposti del comma 1 è consentita la realizzazione di nuovi annessi agricoli nelle aree corrispondenti ai paesaggi di transizione e della biodiversità, se localizzati lungo le strade di crinale.

3. Sono consentiti gli interventi di cui agli artt.121, 122 e 123 ed il mutamento di destinazione d'uso secondo quanto riportato al successivo art.124.

Art. 110 Zona E3 - Aree di trasformazione limitata di primo livello

1. Nelle aree di trasformazione limitata di primo livello E3 è consentita la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di annessi agricoli stabili o temporanei, comprese le serre temporanee e quelle con copertura stagionale. E' ammessa la realizzazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici.

2. La realizzazione di nuove abitazioni rurali è ammessa solo per aziende sprovviste di abitazioni rurali o con un numero inferiore a quello necessario in rapporto ai nuclei familiari dei titolari d'azienda in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale.

3. Sono consentiti gli interventi di cui agli artt.121, 122 e 123 ed il mutamento di destinazione d'uso secondo quanto riportato al successivo art.124.

Art. 111 Zona E4 - Aree di trasformazione limitata di secondo livello

1. Nelle aree di trasformazione limitata di secondo livello E4 è ammessa la costruzione di nuovi annessi rurali. E' ammessa la realizzazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici.

2. La realizzazione di nuove abitazioni rurali è ammessa solo per aziende sprovviste di abitazioni rurali o con un numero inferiore a quello necessario in rapporto ai nuclei familiari dei titolari d'azienda in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale.

3. Sono consentiti gli interventi di cui agli artt.121, 122 e 123 ed il mutamento di destinazione d'uso secondo quanto riportato al successivo art.124.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17