Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 80 -Sistema dei luoghi centrali (L)

1. Le funzioni caratterizzanti il Sistema dei luoghi centrali sono i servizi e le attrezzature di uso pubblico. Per ogni singolo sottosistema sono indicate le ulteriori funzioni complementari secondarie ammesse.

2. Sono considerate funzioni incompatibili con il sistema dei luoghi centrali:

  • - le attività industriali e artigianali;
  • - le attività commerciali all'ingrosso ed i depositi.

3. Il sistema dei luoghi centrali risulta suddiviso nei seguenti sottosistemi:

  • - L1: grandi attrezzature
  • - L2: luoghi centrali di interesse comunale

4. Sono usi complementari del sottosistema L1 grandi attrezzature:

  • - le attività direzionali e di servizio;
  • - le attività turistico ricettive.

5. Sono usi complementari del sottosistema L2 luoghi centrali di interesse comunale

  • - le attività commerciali;
  • - le attività direzionali e di servizio;
  • - le attività turistico ricettive.

6. Sugli edifici appartenenti al Sistema dei luoghi centrali L1 o L2, salvo diversa indicazione nelle tavole Usi del suolo e modalità d'intervento e salvo quanto indicato dai commi 5, 6 e 7 dell'art.21 e dai commi 7 e 8 del presente articolo, sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia ri5. Sono inoltre consentiti gli interventi pertinenziali di cui all'art.9.

7. Nelle tavole Usi e modalità d'intervento sono individuati, con specifica sigla "I", gli edifici già esistenti all'interno del Sistema dei luoghi centrali nei quali è confermata la categoria funzionale industriale ed artigianale. Su tali edifici sono ammessi, salvo diversa indicazione nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento", i seguenti interventi:

  • - manutenzione ordinaria e straordinaria
  • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva ri4
  • - ampliamento volumetrico av1 fino al 20% della SE esistente
  • - ampliamento volumetrico av2 fino al 30% della SE esistente

8. Per le aree contraddistinte con la sigla Tc2 "medie strutture di vendita" presenti all'interno del Sistema dei luoghi centrali sono consentiti interventi di ampliamento volumetrico av1 fino ad un massimo del 20% della Superficie Edificata (SE) esistente o di ampliamento volumetrico av2 fino ad un massimo del 30% della Superficie Edificata (SE) esistente.

9. E' consentito in ogni caso il mantenimento delle attività incompatibili con il sistema dei luoghi centrali, se esistenti al momento dell'entrata in vigore delle presenti norme, anche se non individuate nelle tavole con sigla funzionale specifica. Su tali edifici sono ammessi solo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione conservativa ri1 e ri2.

10. Le aree individuate come verde privato Vpr sono spazi aperti non interessati dall'edificazione sui quali sono ammessi i soli interventi sul suolo finalizzati alla loro riqualificazione e maggiore fruibilità con tutela integrale dei boschi, dei vigneti ed oliveti terrazzati.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17