Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 59 Interventi di miglioramento agricolo ambientale

1. Gli interventi di sistemazione ambientale (Titolo IV Capo III della L.R. 65/14) devono prevedere il ripristino dei caratteri di ruralità e la conservazione e tutela degli assetti agrari tradizionali attraverso i seguenti interventi:

  • a. realizzazione di formazioni lineari mediante l'uso di specie vegetali autoctone per il ricongiungimento e rinfoltimento dei corridoi biotici e con valenza paesistica;
  • b. restauro delle formazioni lineari esistenti (viali di accesso al ville e poderi, siepi e formazioni arboree lineari di confine, frangivento, formazioni di ripa e di golena, alberature lungo la viabilità campestre);
  • c. restauro delle opere di regimazione idraulica superficiale tradizionale (rete scolante, terrazzamenti, ciglionamenti, sistemazioni di piano, argini longitudinali e trasversali);
  • d. riabilitazione della viabilità campestre;
  • e. sostituzione o rimozione di elementi arborei non autoctoni o consolidati.

2. Gli interventi obbligatori, previsti dalle normative vigenti ai fini della prevenzione dagli incendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna e della flora non possono essere considerati interventi di sistemazione ambientale.

Art. 60 Nuovi impianti arborei specializzati

1. Il criterio generale che deve informare la realizzazione di nuovi impianti arborei è rappresentato dalla corretta regimazione delle acque superficiali, orientando le sistemazioni agronomiche per limitare l'erosione del suolo favorendo l'infiltrazione nel terreno e l'aumento dei tempi di corrivazione.

2. I nuovi impianti arborei specializzati devono tendere alla conservazione di assetti vegetali esistenti, quali alberate o fasce di verde lineare o elementi arborei significativi.

3. I nuovi impianti arborei specializzati devono tendere alla conservazione di sistemazioni idrauliche e canalizzazioni idrauliche esistenti.

4. Nelle aree con pendenze inferiori al 40% i nuovi impianti di vigneto specializzato (compresi i reimpianti) devono essere realizzati con superfici accorpate non superiori a 4 ha.; corpi vitati contigui possono essere realizzati solo se separati da viabilità poderale o fasce di rispetto di ampiezza non inferiore a ml. 3, entrambe cespugliate o arborate in permanenza con specie vegetali di interesse agrario o forestale.

5. Nelle aree con pendenze superiori al 40% i nuovi impianti di vigneto specializzato (compresi i reimpianti) devono essere realizzati su superfici accorpate non superiori a 2,5 ha.; corpi vitati contigui possono essere realizzati solo se separati da viabilità poderale o fasce di rispetto di ampiezza non inferiore a ml. 3, arborate in permanenza con specie vegetali di interesse agrario o forestale; vigneti o frutteti specializzati realizzati su superfici con pendenze superiori al 40% devono essere realizzati con sistemazioni a girapoggio o con un orientamento dei filari non inferiore a 45° rispetto alla massima linea di pendenza.

6. Con pendenze superiori a 40% sono sempre vietate le sistemazioni a rittochino.

7. Con pendenze superiori al 60% i nuovi impianti arborei devono presentare sistemazioni a giropoggio.

8. Nei nuovi impianti di vigneto specializzato (compresi i reimpianti) è vietato l'utilizzo di paloneria in cemento.

Art. 61 Verde urbano

1. Nella modifica di filari urbani esistenti e nei casi di nuovo impianto deve essere curata la forma e la dimensione delle aree permeabili di impianto con messa a dimora su aiuola continua non pavimentata; in presenza di elementi che non consentano la realizzazione dell'aiuola continua, si potrà prevedere al piede delle piante una superficie non pavimentata coperta con un grigliato.

2. Per i filari urbani è prescritto il ricorso a specie idonee alla realizzazione di viali con l'esclusione delle specie conifere.

3. La progettazione di nuovi spazi verdi e/o la ristrutturazione o riqualificazione di esistenti, dovrà perseguire, per quanto possibile, l'obiettivo di dare all'infrastruttura verde anche la funzione idraulica di aumento della resilienza urbana agli eventi meteorici intensi.

Art. 62 Mantenimento della fertilità naturale del suolo

1. Nelle aree di pascolo soggette a fenomeni erosivi e rischio franoso deve essere salvaguardata l'integrità del cotico erboso e con essa la fertilità naturale dei suoli provvedendo all'allontanamento delle acque di percolazione mediante la creazione ed il mantenimento di opportune sistemazioni idrauliche e con la limitazione dei carichi animali.

Art. 63 Elementi arborei isolati e filari

1. I "filari alberati" individuati nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sono sottoposti a tutela conservativa.

2. Vale su tutto il territorio del Comune di Volterra l'assoluto divieto di abbattimento delle querce camporili (Quercus pubescens) così come il parziale danneggiamento delle stesse.

3. In ambiente urbano è vietato l'abbattimento di elementi arborei aventi tronco con diametro superiore a 30 cm., tranne nei casi specificatamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

4. Nel caso di parere favorevole all'abbattimento di un esemplare d'alto fusto di specie protetta, costituente un filare di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, l'integrità del filare deve essere garantita attraverso la sostituzione con un nuovo esemplare della stessa specie di dimensioni pari a un terzo di quelle della pianta abbattuta; i filari esistenti devono essere conservati e mantenuti fino al termine del turno, a meno che non sopravvengano fitopatologie tali da escludere esiti favorevoli delle cure fitosanitarie. In caso di sostituzione completa di un filare esistente, per malattia o per fine turno, può essere impiantato un nuovo filare della stessa specie.

5. Sono vietate le potature "tipo capitozzatura" o che comunque stravolgano il normale portamento delle specie arboree, con l'esclusione delle piante (salici, pioppi ed aceri campestri) che tradizionalmente sono coltivati con questa pratica a fini agricoli.

6. A garanzia di un corretto inserimento paesistico si farà riferimento per i filari campestri e di margine fra centri abitati e campagna alla tradizione rurale, privilegiando il ricorso a specie tipiche di percorsi e delimitazioni poderali, mentre per i filari urbani sarà privilegiato il ricorso a specie idonee alla realizzazione di viali.

7. Dal punto di vista del tipo di impianto i filari si distinguono in "fitti" e "radi". La scelta tra filari "fitti" e "radi" dovrà rispondere ad esigenze specifiche di progetto (trasparenza, creazione di barriera visiva). Nei filari "fitti" la distanza minima tra gli alberi (misurata con riferimento alle chiome) è di 0,50 ml., la distanza massima di 1,50 ml.; nei filari "radi" la distanza minima è di 1,50 ml.

8. Nella ristrutturazione di filari urbani esistenti e nei casi di nuovo impianto dovranno essere particolarmente curati la forma e la dimensione delle aree permeabili di impianto, privilegiando la messa a dimora su aiuola continua non pavimentata; in presenza di elementi che non consentano la realizzazione dell'aiuola continua, si dovrà prevedere al piede delle piante una superficie non pavimentata coperta con un grigliato.

Art. 64 Siepi

1. Si definiscono siepi le formazioni vegetali formate prevalentemente da specie arbustive autoctone, insieme a specie arboree autoctone.

2. E' vietata la posa a dimora di specie diverse da quelle che caratterizzano il tipo originario; in caso di sostituzione di elementi esistenti sono da privilegiare siepi plurispecifiche e ad elevato grado di copertura.

Art. 65 Vegetazione ripariale

1. Sulle aree con vegetazione ripariale sono vietati i seguenti interventi:

  • a) dissodamenti che comportino la riduzione della copertura boschiva;
  • b) introduzione di specie estranee al contesto e/o infestanti;
  • c) alterazione geomorfologica del terreno ed escavazione di materiali lungo gli argini occupati da vegetazione ripariale.

Art. 66 Boschi e arbusteti

1. In tutte le aree soggette a vincolo idrogeologico di cui agli artt 37 e 38 della LR 21/03/2000, n. 39 'Legge forestale della Toscana' ovvero i boschi e i territori ricompresi nelle zone determinate ai sensi del RD Legge 30/12/1923 n. 3267 si applica il regolamento di attuazione della legge, DPGR 48/R/2003 'Regolamento forestale della Toscana..

2. La normativa di settore di riferimento è rappresentata dalla LR 21/03/2000, n.39 e dal DPGR 08/08/2003 n. 48/R. Sono esenti da autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art 149 comma 1 lettera c) del D.Lgs 42/2004 'Il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia (LR 39/00; DPGR 48/R/2003).

3. Il taglio colturale, la forestazione, le opere di bonifica, antincendio e conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti sono consentiti, ai sensi del comma 8 dell'art. 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, come integrato dalla Legge 8 agosto 1985, n.431 e dagli atti soprarichiamati.

4. Non è ammessa la realizzazione di nuove recinzioni ad eccezione di quelle necessarie allo svolgimento di attività di allevamento

5. Nelle aree coperte da boschi, così come definiti dalla LR 39/2000 e dal relativo Regolamento di Attuazione DPGR 44/R/2003 ed in quelle individuate nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" come arbusteti è previsto un vincolo assoluto di inedificabilità.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17