Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 29 Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici

1. I Criteri generali ed i requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti sono quelli fissati dal Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.59.

2. Ai sensi della Direttiva 2010/31/UE (recepita con la Legge 3 agosto 2013, n.90) i nuovi edifici entro il 2021 dovranno avere un consumo energetico "quasi zero". Tale termine temporale è anticipato per gli edifici pubblici al 2018).

3. Negli edifici di nuova edificazione, la cui richiesta di titolo edilizio sia stata presentata in data successiva al 29 marzo 2011, in quelli sottoposti ad intervento di demolizione e ricostruzione e in quelli sottoposti ad intervento di ristrutturazione integrale dell'involucro, quando di Superficie Edificabile (SE) superiore a 500 mq, vale l'obbligo d'integrazione delle fonti rinnovabili di cui all'art.11 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Tali disposizioni non si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Dlgs 42/ 2004 e successive modificazioni. Non si applicano inoltre, ai sensi del comma 2 dell' art.11 del Dlgs. 28/2011 agli edifici per i quali il PO prescrive un intervento di restauro e risanamento conservativo re o rc, in quanto il rispetto di tali prescrizioni implicherebbe un'alterazione incompatibile con il loro carattere architettonico, storico ed artistico.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17