Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


CAPO I SERVIZI E ATTREZZATURE DI INTERESSE PUBBLICO

Art. 21 Standard urbanistici

1. Ai fini del calcolo degli Standard urbanistici, in attuazione del DM 1444/1968, le destinazioni d'uso a servizi ed attrezzature di interesse pubblico e di interesse generale sono articolate in:

  • a. aree per l'istruzione:
  1. Sb: servizi per l'istruzione di base riferiti ad asili, scuole per l'infanzia, scuole dell'obbligo;
  2. Si: servizi per l'istruzione superiore;
  • b. aree per attrezzature d'interesse comune:
  1. Sa: servizi amministrativi riferiti ad uffici amministrativi, protezione civile, tribunali, attrezzature della finanza, per la pubblica sicurezza e militari, archivi, servizi postelegrafonici e telefonici;
  2. Sd: servizi culturali, sociali e ricreativi riferiti a musei, teatri, auditori, cinema, sale di spettacolo, biblioteche, mostre ed esposizioni, centri sociali, culturali e ricreativi, centri polivalenti, mense;
  3. Sh: servizi per l'assistenza socio sanitaria riferiti a centri di assistenza, case di riposo, residenze protette e pensionati (compresi servizi ambulatoriali e sociali connessi e le attività di vendita di prodotti parafarmaceutici qualora di superficie di vendita non superiore a 50 mq. e ricavati all'interno degli edifici esistenti;
  4. So: servizi ospedalieri;
  5. Sr: servizi religiosi riferiti a chiese, seminari, conventi;
  • c. aree per spazi pubblici attrezzati a parchi e per il gioco e per lo sport:
  1. Ps: campi sportivi scoperti;
  2. Pc: servizi sportivi coperti riferiti a palestre, piscine, palazzi dello sport, campi coperti;
  3. Vg: giardini;
  4. Vp: parchi;
  5. Pz: piazze riferite a spazi pedonali o prevalentemente pedonali.
  • d. aree per parcheggi:
  1. Ms: parcheggi scoperti
  2. Mc: parcheggi coperti;
  3. Msc: parcheggi attrezzati

2. Le aree individuate nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione" con specifica sigla riferita alle destinazioni d'uso elencate al comma 1 sono assunte dal PO quale dotazione minima inderogabile e concorrono ai fini del calcolo degli Standard Urbanistici di cui al DM 1444/1968.

3. I seguenti servizi di interesse pubblico non costituiscono standard urbanistico e pertanto non rientrano tra quelli individuati dal DM 1444/1968.

  1. Sc: servizi cimiteriali;
  2. St: servizi tecnici riferiti a stazioni dei trasporti, impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, centrali termiche, stazioni telefoniche, impianti per il trattamento dei rifiuti, depuratori, canili, mattatoi, edifici annonari, stazioni di sperimentazione per la flora e per la fauna, servizi di soccorso pubblico, eliporti;
  3. Su: università e servizi universitari.

4. Nelle aree individuate nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento" con una o più sigle riferite alle destinazioni d'uso elencate ai commi 1 e 3, gli interventi sono attuati dall'Amministrazione Comunale, ovvero dall'Ente proprietario o altro soggetto competente. Tali aree, se non già di proprietà comunale, potranno essere acquisite dall'Amministrazione secondo le vigenti disposizioni statali e regionali oppure potranno essere sottoposte ad una convenzione con l'Amministrazione Comunale che ne assicuri l'utilizzo pubblico e disciplini gli aspetti relativi all'attuazione degli eventuali interventi previsti.

5. Sugli edifici compresi nelle aree a servizi ed attrezzature di uso pubblico e di interesse generale elencate ai precedenti commi 1 e 3 sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia ri5, salvo diversa indicazione nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento". Sono altresì consentiti gli interventi di ampliamento volumetrico di cui all'art.7, secondo parametri quantitativi adeguati alla specifica destinazione e comunque non superiori al 50% della Superficie edificata (SE) esistente.

6. Gli ampliamenti di cui al comma 5 dovranno costituire con l'esistente un insieme unitario e morfologicamente coerente ed il progetto dovrà prevedere una riorganizzazione unitaria dell'intera area, al fine di assicurare la dotazione degli spazi di servizio necessari (parcheggi, verde, etc.).

7. Le disposizioni del comma 5 non si applicano sugli edifici per i quali il PO prevede un intervento di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia conservativa ri1 o ri2 e di ristrutturazione edilizia ricostruttiva ri3.

8. Nelle aree di cui al presente articolo possono essere previsti parcheggi di pertinenza a servizio delle attività svolte, senza una specifica individuazione dell'uso per la sosta nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione" .

9. All'interno dei servizi sportivi coperti (Pc) sono consentite anche attività commerciali (Tc1) e servizi culturali, sociali e ricreativi (Sd) fino ad un massimo del 25% della Sul complessiva, esclusa la superficie dei locali tecnici e quella destinata ai campi di gioco.

10. Quando nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento" è indicata la sola sigla "S" potranno essere previste tutte le funzioni di cui al precedente comma 1 lettera a) e b) ed i servizi universitari.

CAPO II SPAZI PUBBLICI SCOPERTI

Art. 22 Giardini e parchi (Vg) (Vp)

1. Con la sigla (Vg) sono individuati nelle tav. Usi del suolo e modalità d'intervento, i giardini pubblici esistenti.

2. I giardini pubblici prevedono la realizzazione e messa a dimora di prati, alberature, siepi, viali e spazi di sosta pavimentati e non pavimentati, aree attrezzate per il gioco.

3. E' consentita la realizzazione di servizi igienici pubblici. E' ammessa la realizzazione di chioschi e/o edicole per una Superficie Coperta (SC) non superiore a 4 mq.

4. Non sono ammessi impianti sportivi strutturati ad eccezione delle attrezzature sportive elementari non regolamentari e dei campi gioco.

5. Nelle aree individuate come Parchi pubblici (Vp), oltre ai servizi igienici è ammessa la realizzazione di chioschi e/o edicole per una Superficie Coperta (SC) non superiore a 16 mq.; potranno inoltre essere consentite piccole costruzioni per il deposito di materiali ed attrezzi necessari alla manutenzione del parco e servizi igienici e la realizzazione di orti civici e/o collettivi.

6. Il PO non prevede la realizzazione di nuovi giardini e parchi pubblici ad eccezione di quelli ricompresi nelle Aree di Trasformazione di cui all'Allegato 2: Progetti Norma Aree di Trasformazione.

Art. 23 Campi sportivi (Ps)

1. Con la sigla (Ps) sono individuati nelle tav. Usi del suolo e modalità d'intervento, i campi sportivi esistenti.

2. All'interno delle aree per campi sportivi scoperti sono previste, oltre alle eventuali gradinate (e sottostanti locali tecnici/magazzini), solo costruzioni atte ad ospitare gli spogliatoi, i servizi igienici e sanitari, i servizi di ristoro ulteriori magazzini e i locali per l'accettazione e per tutte le attività connesse all'utilizzo delle aree.

3. E' ammessa la realizzazione di percorsi pedonali e piste pavimentate (pattinaggio, ciclabili, ecc.) fermo restando il rispetto dei parametri di cui al comma 2.

4. La sistemazione delle aree di cui al presente articolo deve essere effettuata con riferimento alla corretta gestione delle acque meteoriche mediante:

  • a. sistemi lineari di drenaggio a perdere (canalette inerbate o condotte fessurate e trincee drenanti, pozzetti aperti);
  • b. depressioni su substrato drenante;
  • c. utilizzo di materiali e substrati drenanti per le pavimentazioni esterne.

5. Nelle aree destinati a campi sportivi (Ps) possono essere inclusi i parcheggi di pertinenza a servizio delle attività svolte, senza una specifica individuazione dell'uso per la sosta nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione".

6. Il PO non prevede la realizzazione di nuovi campi sportivi, ad eccezione di quelli ricompresi nelle Aree di Trasformazione di cui all'Allegato 2: Progetti Norma Aree di Trasformazione.

7. Per quanto riguarda l'intervento per la realizzazione di un nuovo campo da calcio (con tribuna, spogliatoi, locali accessori, locali polivalenti) e di un parcheggio auto a Saline, in prossimità di un centro ricreativo sociale e degli edifici e spazi annessi della Scuola Materna e Primaria "Carlo Cassola", già oggetto di parere favorevole da parte della Conferenza di Copianificazione di cui al verbale del 21.02.2018, questo è stato stralciato in sede di approvazione delle osservazioni. L'Amministrazione sta procedendo con la redazione del progetto definitivo verificando la corrispondenza con la previsione urbanistica. Per tale intervento dovrà essere redatta specifica variante al PO ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 65/2014, mediante approvazione del progetto di opera pubblica.

Art. 24 Piazze (Pz)

1. Con la sigla (Pz) sono individuati nelle tav. Usi del suolo e modalità d'intervento, le piazze esistenti.

2. Gli eventuali interventi sulle piazze dovranno garantire in primo luogo il comfort del pedone e curare in particolare:

  • a. l'eventuale sistemazione di alberature;
  • b. l'eventuale disposizione di spazi a parcheggio e di ingresso degli automezzi agli edifici, quali gli spazi destinati al carico ed allo scarico delle merci, senza che questi ostacolino i percorsi pedonali né condizionino in modo forte il disegno e l'immagine della piazza;
  • c. lo studio di una adeguata illuminazione.

3. Le superfici pavimentate dovranno essere progettate e realizzate curando sia gli aspetti funzionali che quelli percettivi; tra questi in particolare dovranno essere verificati: i caratteri delle superfici e le proprietà fisiche dei materiali utilizzati, la percorribilità, il sistema di drenaggio e di captazione delle acque meteoriche. Per la loro realizzazione è previsto di norma l'utilizzo dei seguenti materiali:

  • a. pietra, con tipologie di materiali e di taglio riferite alla tradizione locale;
  • b. cemento, posato mediante caldana, piastrelle autobloccanti e non;
  • c. materiali ceramici quali gres e klinker;
  • d. laterizi, con tipologie di materiali e di taglio riferite alla tradizione locale;
  • e. asfalto;
  • f. gomma e materiali sintetici.

4. Negli spazi adibiti a piazza è ammessa la realizzazione di chioschi, edicole e servizi igienici.

5. Nel caso in cui la piazza sia sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica di cui al Titolo VIII delle presenti norme, gli interventi su questa potranno essere realizzati soltanto dietro presentazione di un progetto d'inserimento paesaggistico approvato dalla Soprintendenza.

6. Il PO non prevede la realizzazione di nuove piazze, ad eccezione di quelli ricompresi nelle Aree di Trasformazione di cui all'Allegato 2: Progetti Norma Aree di Trasformazione.

Art. 25 Percorsi pedonali e risalite meccanizzate

1. Con apposita grafica sono individuati i percorsi pedonali e le risalite meccanizzate di progetto, con i quali è incrementato il sistema della mobilità lenta, con opportunità di collegamento pubblico fra le varie parti della città.

CAPO III PARCHEGGI DI USO PUBBLICO

Art. 26 Parcheggi scoperti (Ms), parcheggi coperti (Mc)

1. Con le sigle (Ms) ed (Mc) sono individuati rispettivamente, nelle tavv. Usi del suolo e modalità d'intervento, i parcheggi pubblici scoperti e quelli coperti esistenti.

2. Gli eventuali interventi sui parcheggi pubblici esistenti scoperti dovranno prevedere i seguenti requisiti minimi:

  • a. 1 un posto auto ogni 25 mq. di superficie;
  • b. rispetto delle norme di riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale di cui all'art. 16 del Regolamento della Regione Toscana DPGR 9 febbraio 2007, n.2;
  • c. sistemi di drenaggio rapido delle acque superficiali;
  • d. pavimentazione con materiali antisdrucciolevoli;
  • e. pavimentazione con materiali rispondenti a requisiti prefissati di resistenza e durata privilegiando soluzioni permeabili;
  • f. delimitazione dei posti macchina con apposita segnalazione orizzontale;
  • g. illuminazione ad ampio spettro;
  • h. percorsi pedonali protetti;
  • i. eliminazione delle barriere architettoniche;
  • j. posti riservati ai portatori di handicap nella misura prevista dalle normative vigenti;
  • k. sistemi per la raccolta dei rifiuti;
  • l. impianto di alberature di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni 80 mq. di parcheggio se di alto fusto e ogni 50 mq. di parcheggio se di medio fusto; nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati potranno essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali; sono concesse deroghe, in sede di approvazione dei progetti, solo per motivi di tutela storica ed ambientale.

3. Nei parcheggi scoperti e coperti esistenti, sono consentite le seguenti attrezzature aggiuntive:

  • a. chioschi ed attrezzature per l'informazione;
  • b. posteggi per le biciclette;
  • c. servizi igienici;
  • d. eventuali strutture per la cassa.
  • e. isole ecologiche, previa verifica di inserimento nell'impianto spaziale complessivo, a condizione che non venga ridotto il numero complessivo di posti auto.

4. Per i parcheggi scoperti e coperti con più di 100 posti auto dovranno essere obbligatoriamente previsti:

  • a. attrezzature per l'informazione;
  • b. posteggi per le biciclette;
  • c. servizi igienici.

5. I parcheggi scoperti potranno essere coperti da schermature ombreggianti di materiale leggero se utilizzati per l'installazione di pannelli solari e/o fotovoltaici.

6. Nel caso in cui l'area sia sottoposte a vincolo di tutela paesaggistica di cui al Titolo VIII delle presenti norme, gli eventuali interventi sui parcheggi esistenti potranno essere realizzati soltanto dietro presentazione di un progetto d'inserimento paesaggistico approvato dalla Soprintendenza.

7. I parcheggi pubblici di progetto, sia coperti che scoperti, sono ricompresi esclusivamente nelle Aree di Trasformazione di cui all'Allegato 2: Progetti Norma Aree di Trasformazione e potranno essere realizzati soltanto dietro presentazione di un progetto d'inserimento paesaggistico approvato dalla Soprintendenza.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17