Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 12 Definizioni

1. Per l'attuazione delle previsioni del PO costituiscono unico riferimento le definizioni contenute nel "Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 luglio 2018, n. 39/R Regolamento di attuazione dell'art.216 della legge regionale 10 novembre 2014 n.65 in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio" e successive modifiche, cui si rimanda integralmente, con le precisazioni di cui al successivo art.14.

Art. 13 Precisazioni in merito all'altezza degli edifici

1. L'altezza massima di un edificio è stabilita in termini di numero dei piani (NP).

2. L'altezza utile (HU) massima, intesa come altezza effettiva dei vani per i nuovi edifici a destinazione residenziale, commerciale e direzionale, non può superare ml. 4,50 per il piano terra o rialzato e ml. 3,50 ml. per i piani superiori, fatte salve eventuali ed ulteriori prescrizioni specifiche riportate nelle Aree di trasformazione o Progetti Norma di cui all'art.156 delle presenti norme.

3. Nel caso di edifici per attività industriali ed artigianali, l'altezza utile dei vani adibiti ad attività produttive è stabilita in 7,00 ml.; ove siano ammessi due piani l'altezza dell'interpiano è pari a 4,50 ml. per il piano terra ed a 3,50 ml. per il piano superiore.

4. In caso di comprovata necessità per la messa in opera di carri-ponte od altre attrezzature strettamente legate alla produzione e questo solo per quelle parti dell'edificio che ospiteranno la nuova attrezzatura, l'altezza utile di cui al comma precedente potrà essere elevata fino a ml. 9,00.

5. Nel caso di servizi ed attrezzature di uso pubblico non sono stabilite altezze utili massime, in considerazione delle attività speciali che possono esservi ospitate.

6. Per i sottotetti degli edifici a destinazione residenziale sono ammesse le altezze minime previste dall'art.3 della legge regionale 8 febbraio 2010, n.5.

7. Gli interventi sulle coperture previsti dal comma 2 dell'art.3 della LR 5/2010 (apertura di finestre, realizzazione di abbaini e installazione di lucernari) sono consentiti su tutto il patrimonio edilizio esistente a destinazione residenziale ad eccezione degli edifici compresi nel centro antico e quelli per i quali il PO prevede un intervento di restauro e risanamento conservativo (rc1 e rc2) e di ristrutturazione edilizia di tipo 1 e 2 (ri1 e ri2).

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17