Art. 11 Interventi di nuova edificazione
1. Gli interventi di nuova edificazione sono disciplinati dalla normativa nazionale e regionale vigente e corrispondono ad interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia incidenti sulle risorse del territorio.
2. Gli interventi di nuova edificazione sono disciplinati dalle presenti norme al Titolo XV - Le aree di trasformazione, Capo I - Disposizioni generali per le aree di trasformazione.
3. Nel territorio rurale è consentita la realizzazione di nuovi edifici rurali secondo quanto stabilito al Titolo XIII Territorio rurale, Capo III - nuove costruzioni nel territorio rurale.
4. La realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti è disciplinata all'art.96.
5. Il PO non consente interventi di nuova edificazione al di fuori delle aree di trasformazione, come specificato all'art.165 e nell'allegato 2: Progetti Norma Aree di Trasformazione, ad esclusione dei casi di cui ai commi 3 e 4.
6. All'interno dei Siti Natura 2000 gli interventi di nuova edificazione, se consentiti dal presente PO, dovranno essere sottoposti a specifiche valutazioni di incidenza nell'ambito delle quali dovranno essere dettagliatamente analizzati aspetti inerenti la fruizione delle nuove strutture.