Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 122 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola

1. Sugli edifici esistenti presenti sul territorio rurale con destinazione d'uso agricola, non dotati di specifica Scheda Normativa di cui all'art.126, salvo diversa e specifica indicazione nella tavola "usi del suolo e modalità d'intervento" e sempreché non comportino mutamento della destinazione d'uso, sono consentiti gli interventi di cui al comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), h), i), m) e del comma 2 dell'art.71 della LR 65/2014 e successive modifiche.

2. Sono inoltre consentiti i seguenti interventi:

  • a. la realizzazione o ampliamento di un locale interrato, con solo accesso interno;
  • b. i volumi tecnici interrati, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche.

3. Sugli edifici a destinazione agricola esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente PO, gli interventi di addizione volumetrica "una tantum" sono consentiti nella misura massima di 30 mq. per ogni abitazione rurale e per gli annessi rurali del 10% del volume esistente fino ad un massimo di 300 mc. complessivi, da attuarsi anche per fasi successive fino al raggiungimento della superficie massima concessa.

4. Sugli stessi edifici di cui al comma precedente sono anche consentiti gli interventi di ampliamento volumetrico Av2: sostituzione edilizia la cui ricostruzione potrà prevedere un incremento della SE preesistente pari al 40%.

5. Gli interventi di addizione volumetrica e di sostituzione edilizia di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono attuabili anche in assenza di programma aziendale.

6. Negli edifici e/o complessi edilizi per i quali è prescritto un intervento di restauro e risanamento conservativo re o rc, gli interventi di addizione volumetrica di cui al comma 3 sono consentiti solo quando esplicitamente previsti nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento" o nell'eventuale scheda norma di cui all'art.126. Negli edifici per i quali è prescritto un intervento di ristrutturazione edilizia conservativa ri1 le addizioni volumetriche di cui al comma 3 sono limitate a 30 mq. e dovranno essere realizzate nel rispetto dei caratteri originari dell'edificio esistente.

Negli edifici con intervento re, rc, ri1, ri2 ed ri3 non sono consentiti gli interventi di cui al comma 4.

7. Gli interventi di cui al presente articolo possono comportare un aumento del numero delle unità residenziali abitative, ove già esistenti nell'edificio, ferma restando la destinazione d'uso agricola.

8. All'imprenditore agricolo professionale sono consentiti gli interventi di cui ai commi 3 e 4, anche con quantità eccedenti quelle in tali commi previste, previa approvazione di Programma Aziendale.

9. Le eventuali disposizioni presenti nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento" e nelle eventuali schede norma, prevalgono su quelle di cui al presente articolo.

10. Gli interventi che prevedono la demolizione con ricostruzione del manufatto originario, nel caso in cui siano riscontrabili condizioni di accertata pericolosità geomorfologica, come cartografate nei PAI e/o nel progetto di Piano-PAI "dissesti geomorfologici" o nelle cartografie del presente Piano Operativo, che non consentono la collocazione del nuovo edificio nella posizione originaria, possono attuarsi anche con la traslazione dell'edificio originario alla distanza minima necessaria alla eliminazione del rischio. L'intervento in tal caso è subordinato alla presentazione di apposita relazione geotecnica che illustri e documenti la situazione di pericolosità esistente, dimostri l'impossibilità tecnica di attuare idonei interventi di messa in sicurezza e definisca, conseguentemente, l'ambito all'interno del quale sussistono tali problematiche.

11. Gli interventi di addizione volumetrica che prevedano il cambio d'uso della destinazione agricola non sono consentiti se l'intervento comporta la demolizione con ricostruzione del manufatto, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'art.83 della LR 65/14.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17