Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 120 Opere di corredo agli edifici residenziali e/o turistico ricettivi

1. All'interno del sottosistema insediamento rurale diffuso è ammessa:

  • a. la realizzazione di una piscina per ogni complesso edilizio unitario - ovvero per ogni edificio isolato se non facente parte di un complesso edilizio unitario, a prescindere dal numero di unità immobiliari esistenti o derivanti da eventuali frazionamenti;
  • b. la realizzazione di un'ulteriore opera autonoma di corredo (campo da tennis o altra attrezzatura sportiva consimile ad uso privato, oltre a quelle previste dal successivo art.108) nelle aree di pertinenza edilizia di superficie pari o superiore a 1.200 mq. o nel caso di complessi edilizi unitari il cui volume (V) totale risulti superiore a mc 3.000.
  • c. la realizzazione di due ulteriori opere autonome di corredo (campo da tennis o altra attrezzatura sportiva consimile) nei complessi agrituristici e/o turistico ricettivi.
  • d. Sono da considerarsi 'complessi edilizi unitari':
    • - i nuclei costituiti da due o più edifici tra loro contigui di origine sincronica e/o legati tra loro da nessi funzionali storicizzati e consolidati;
    • - i nuclei costituiti da due o più edifici tra loro contigui, anche di origine diacronica e/o non legati tra loro da nessi funzionali storicizzati e consolidati, ma con evidenti relazioni sotto il profilo insediativo e/o paesaggistico.

    In ipotesi di pluralità di proprietari è richiesto esplicito atto di assenso da parte di tutti gli aventi titolo.

2. La realizzazione di opere autonome a corredo degli edifici è consentita a condizione che gli interventi:

  • a. non comportino sensibili trasformazioni planoaltimetriche alla giacitura dei terreni, interessando solo quelli con pendenza non superiore al 20% (certificata dal rilievo quotato da allegare al progetto);
  • b. non presuppongano la demolizione di sistemazioni agrarie storiche o tradizionali;
  • c. non prevedano volumetrie che fuoriescano dal profilo originario del terreno;
  • d. garantiscano un corretto inserimento paesaggistico mediante soluzioni morfologiche, localizzazioni e sistemazioni a verde delle aree circostanti coerenti con la semiologia dei luoghi, rispettando in particolare i segni della tessitura territoriale (allineamenti con muri a retta, balzi, filari, siepi, etc.) e gli assetti vegetazionali esistenti;
  • e. possano usufruire di un approvvigionamento idrico autonomo, senza gravare sull'acquedotto pubblico;
  • f. prevedano sistemi di raccolta congiunta delle acque di scarico e delle acque meteoriche, con loro riutilizzo ai fini irrigui.

3. Le piscine possono essere realizzate solo nelle aree di pertinenza edilizia degli edifici ovvero all'interno delle superfici fondiarie di aziende che svolgano attività agrituristica.

4. Le piscine ad uso privato non possono avere dimensioni superiori a mq 100 (superficie netta della vasca), quelle dei complessi agrituristici non possono avere dimensioni superiori a mq 160 (superficie netta della vasca). Il vano tecnico deve essere interrato ed avere una Superficie Accessoria (SA) massima di mq 6,00, con una altezza interna netta (Hin) non superiore a ml 2,20. Il ciclo idraulico deve essere a circuito chiuso, con apposito sistema di smaltimento per la svuotatura e per la pulizia stagionale. E' consentita nell'ambito dello stesso impianto la possibilità di realizzare una seconda vasca per le attività dei bambini.

5. I campi da tennis o da calcetto ad uso privato possono essere realizzati solo nelle aree di pertinenza agricola degli edifici non agricoli ovvero all'interno delle superfici fondiarie di aziende che svolgano attività agrituristica. Il fondo dei campi da tennis deve essere realizzato in terra battuta o in erba. La recinzione, ove necessaria, deve essere realizzata con rete a maglia sciolta di altezza non superiore a 4,00 ml.

6. Negli ambiti di pertinenza degli edifici specialistici, ville ed edifici rurali di pregio di cui agli artt. 126 i progetti per la realizzazione delle attrezzature di cui al precedente comma 1 dovranno essere concepiti come progetti di paesaggio ed essere coerentemente integrati nel contesto, in modo da salvaguardare il carattere, i segni e la struttura del paesaggio. I relativi progetti dovranno essere sottoposti alla preventiva valutazione della Commissione Paesaggistica Comunale che esaminerà i progetti con i criteri di sostenibilità paesaggistica del PIT, del PTCP e del presente PO

7. I progetti delle opere di cui al presente articolo devono essere corredati:

  • a. da uno studio di inserimento paesaggistico (con raffronto tra lo stato di fatto e quello di progetto);
  • b. dalla indicazione dettagliata dei movimenti di terra;
  • c. da una relazione geologico-tecnica atta a dimostrare la fattibilità dell'intervento.

8. Il Regolamento Edilizio detta eventuali ulteriori disposizioni per la realizzazione delle opere di cui al presente articolo.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17