Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 118 Manufatti per l'attività agricola amatoriale

1. L'installazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale, quando consentito dalle presenti norme, deve attenersi ai disposti dell'art. 78 della LR 65/2014 e dell'art. 12 del RA n.63/R.

2. I nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale devono avere le seguenti caratteristiche:

  • a. essere semplicemente appoggiati al suolo senza la formazione di sottofondazione per pavimenti;
  • b. non deve essere presente alcuna opera di fondazione continua in muratura;
  • c. l'ancoraggio deve essere facilmente rimovibile;
  • d. devono essere utilizzati legno o altro materiale avente i medesimi impatti ossia la capacità di dare percezioni di durevolezza e leggerezza e di integrazione, fisica e visiva con il contesto di intervento.

3. I nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale realizzati in applicazione del presente articolo devono rispettare i seguenti parametri:

  • a. per fondi compresi tra da mq. 3.000 a mq. 10.000 è ammessa l'edificazione di una superficie coperta (SC) massima di mq 20;
  • b. per fondi compresi tra da mq. 10.000 a mq. 20.000 è ammessa la realizzazione di tre manufatti ciascuno di Superficie Coperta (SC) massima di mq 20;
  • c. per fondi superiori a 20.000 mq. è ammessa è ammessa la realizzazione di sei manufatti ciascuno di Superficie Coperta (SC) massima di mq 20.

4. Non è ammessa l'edificazione di alcuna superficie su fondi con dimensione inferiore a mq 3.000, tranne per le aree destinate ad orti urbani o per pratiche di autoconsumo. In tali casi è ammessa l'edificazione di una Superficie Coperta (SC) massima di mq 12.

5. In aggiunta agli annessi realizzati secondo quanto prescritto dal precedente comma 3, è ammesso un ulteriore annesso, con funzione di deposito del fieno, di superficie non oltre 20 mq. e altezza in gronda non superiore a m. 3,80. Il numero di detti annessi è stabilito come segue:

  • a. 1 annesso per ogni ha di terreno o sua frazione, comunque non inferiore a 3.000 mq.,
  • b. 2 annessi in caso di superfici fondiarie uguali o superiori a 2 ha di terreno.

6. Gli annessi di cui al presente articolo non dovranno avere dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo; dovranno essere costituiti da manufatti chiusi in legno o altro materiale leggero; dovranno essere privi di fondazione, escluso il solo ancoraggio; dovranno avere un solo livello ed un'altezza non superiore a ml. 2,40; analoghi manufatti potranno essere destinati anche al ricovero di equini: in tal caso l'altezza massima consentita è di ml. 3,50.

7. Sui manufatti realizzati ai sensi del presente articolo sono ammessi gli interventi previsti dal comma 3bis dell'art.79 della LR65/2014.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17