Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 116 Manufatti agricoli temporanei per lo svolgimento delle attività agricole

1. L'installazione di manufatti temporanei necessari per lo svolgimento delle attività agricole, per un periodo non superiore ai due anni, quando consentito dalle presenti norme, deve attenersi alle condizioni di cui all'art.1 del RA n.63/R e solo nel caso in cui non esistano costruzioni stabili o precarie utilizzabili allo stesso scopo.

2. Tali manufatti devono essere realizzati in legno o con altri materiali leggeri coerenti al contesto, semplicemente appoggiati a terra o, eventualmente, ancorati al suolo senza opere di fondazione, a condizione che le opere di ancoraggio non comportino alcuna modificazione morfologica dello stato dei luoghi.

3. La realizzazione di serre temporanee, quando consentito dalle presenti norme, deve attenersi alle condizioni di cui al comma 3 dell'art.1 del RA n.63/R.

4. La realizzazione di serre e di altri manufatti per lo svolgimento delle attività agricole per un periodo superiore ai due anni, quando consentito dalle presenti norme, deve attenersi alle condizioni di cui all'art.2 del RA n.63/R.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17