Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 112 Disposizioni generali per la costruzione di nuovi edifici rurali

1. La costruzione di nuovi edifici rurali, quando consentito dalle presenti norme, deve attenersi alle condizioni previste dall'art.73 della LR 65/2014 e del Regolamento 25 agosto 2016 n.63/R - Regolamento di attuazione dell'articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale e successive modifiche.

2. Le Superfici Fondiarie Minime richieste dall'art. 73 della LR 65/2014 e del RA n.63/R sono quelle stabilite dal vigente PTCP della Provincia di Pisa.

3. Nel computo delle superfici aziendali minime sono ricompresi solo i terreni ubicati nel Comune di Volterra e nei Comuni confinanti posseduti in proprietà o in affitto di durata non inferiore a 15 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto d'obbligo.

4. Nella realizzazione di nuovi edifici rurali:

  • a. devono essere impiegati materiali e finiture coerenti con le peculiarità e le tipicità dell'edilizia tradizionale e consolidata;
  • b. deve essere posta attenzione al recupero dei materiali locali e delle soluzioni costruttive tradizionali, in particolare quelle tipiche del luogo, evitando al contempo l'impiego esteso o pervasivo di materiali e tecniche di uso recente o non tipici del luogo;
  • c. il progetto deve confrontarsi con i caratteri del contesto edilizio in cui la nuova costruzione andrà a collocarsi, con la finalità di garantire soluzioni costruttive e morfologiche affini ed omogenee al panorama edilizio, individuando le tipicità costruttive e morfologiche che storicamente hanno caratterizzato il contesto ed analizzando i seguenti aspetti:
    • * il tipo edilizio;
    • * la morfologia in rapporto alle caratteristiche stereometriche e volumetriche principali, gli assetti distributivi generali;
    • * la tipologia costruttiva prevalente, sia delle strutture verticali che degli orizzontamenti;
    • * il tipo di copertura, manto, tipo di gronda, pluviali;
    • * caratteri dell'involucro: muratura faccia-vista, intonaco; presenza di scale esterne, logge, ecc.;
    • * disposizione e forma delle aperture; tipo di infissi;
    • * caratteri dell'intorno e sistemazioni esterne: pavimentazioni, sistemazioni a verde.

5. Nella scelta della localizzazione dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

  • a. si pongano prioritariamente lungo la viabilità esistente o comunque in aree che non richiedano la realizzazione di nuovi percorsi carrabili;
  • b. si pongano quanto più possibile nelle vicinanze di nuclei ed edifici esistenti, in una logica di accorpamento dei volumi e fabbricati che limiti e contenga le aree urbanizzate, senza alterare quadri paesistici caratterizzati dall'assenza di costruito; andranno tuttavia salvaguardati l'intorno e l'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico e/o architettonico, lasciandoli liberi da nuovi interventi edilizi; in caso di dimostrata impossibilità di reperire localizzazioni prossime a nuclei esistenti, dovranno essere privilegiati luoghi di basso impatto visivo od eventualmente adottate opportune forme di mitigazione visiva (ad esempio barriere verdi con specie autoctone e modalità di impianto tipiche del luogo);
  • c. non sono consentite localizzazioni che richiedano in generale significativi movimenti di terra; laddove vi siano situazioni di pronunciata acclività, viene prescritta l'adozione di piani terra seminterrati, limitando così sia gli sbancamenti che il riporto di terra per il livellamento dei piani.
  • d. deve essere verificata la disponibilità di risorse adeguate in termini di rete acquedottistica e fognaria, verificando la modalità di smaltimento dei reflui, ed eventualmente attuati dispositivi di potenziamento delle infrastrutture esistenti; saranno privilegiati gli impianti di fitodepurazione.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17