Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 110 Zona E3 - Aree di trasformazione limitata di primo livello

1. Nelle aree di trasformazione limitata di primo livello E3 è consentita la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di annessi agricoli stabili o temporanei, comprese le serre temporanee e quelle con copertura stagionale. E' ammessa la realizzazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici.

2. La realizzazione di nuove abitazioni rurali è ammessa solo per aziende sprovviste di abitazioni rurali o con un numero inferiore a quello necessario in rapporto ai nuclei familiari dei titolari d'azienda in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale.

3. Sono consentiti gli interventi di cui agli artt.121, 122 e 123 ed il mutamento di destinazione d'uso secondo quanto riportato al successivo art.124.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17