Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 109 Zona E2 - Aree di mantenimento e consolidamento

1. Nelle aree di mantenimento e consolidamento E2 non è consentita la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di annessi agricoli che necessitino di interventi permanenti sul suolo, stabili o temporanei, comprese le serre temporanee e quelle con copertura stagionale. E' ammessa la realizzazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici.

2. In deroga ai disposti del comma 1 è consentita la realizzazione di nuovi annessi agricoli nelle aree corrispondenti ai paesaggi di transizione e della biodiversità, se localizzati lungo le strade di crinale.

3. Sono consentiti gli interventi di cui agli artt.121, 122 e 123 ed il mutamento di destinazione d'uso secondo quanto riportato al successivo art.124.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17