Art. 108 Zona E1 - Aree di conservazione
1. Nelle aree di conservazione E1 non è consentita la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di annessi agricoli che necessitino di interventi permanenti sul suolo, stabili o temporanei, comprese le serre temporanee e quelle con copertura stagionale. E' ammessa la realizzazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici.
2. Sono consentiti gli interventi di cui agli artt.121, 122 e 123 ed il mutamento di destinazione d'uso secondo quanto riportato al successivo art.124