Art. 101 Sottosistema V3: Corridoi e connessioni fluviali
1. Nel sottosistema V3 sono considerati usi compatibili:
- - la residenza;
2. Nel sottosistema V3 sono ammessi gli interventi finalizzati:
- a. al contenimento od all'eliminazione del rischio idraulico con interventi di riqualificazione idrogeologica e riassetto idraulico;
- b. al ripristino della continuità del sistema dei fossi attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- c. alla realizzazione di nuovi tratti di corsi d'acqua dove il tracciato esistente ha perso la funzionalità idraulica;
- d. alla delocalizzazione di attività ed usi non compatibili con la continuità del reticolo idrografico;
- e. al ripristino dell'ecosistema fluviale negli assetti vegetazionale e faunistici;
- f. alla rinaturalizzazione delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua ed al mantenimento, ripristino e potenziamento della vegetazione riparia;
- g. alla creazione di percorsi di servizio pedonali - ciclabili, naturalistici e didattici e piccole radure per le attività di tempo libero;
- h. alla riconversione e potenziamento di pratiche agricole coerenti con i caratteri dell'ecosistema fluviale.
- i. all'incentivazione di pratiche agricole di tipo biologico e orientate al potenziamento degli assetti botanico-faunistici dell'ambito;
3. Non è consentita la realizzazione di impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli, i magazzini e gli impianti per la zootecnia industrializzata e le attività orto florovivaistiche, ad eccezione delle aziende già insediate nel territorio comunale.
4. Sono vietati tutti gli interventi che possono modificare gli equilibri idrogeologici ed ecologici.
5. All'interno dell'ambito V3.1 - Corridoio dell'Era è vietata qualsiasi attività agricola o altra attività possa compromettere la ripresa della vegetazione spontanea o alterare l'ecosistema del bosco ripariale.
6. All'interno dell'ambito V3.2: Corridoio del Cecina si applica la disciplina di cui alla Delibera della Giunta Regionale n.144 del 7/2/2000 "Misure di salvaguardia finalizzate al divieto di escavazione e di asportazione di materiale inerte nel bacino del fiume Cecina".