Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 100 Sottosistema V2: Fascia di transizione e della biodiversità

1. Nel sottosistema V2 sono considerati usi compatibili:

  • - la residenza;
  • - i servizi e le attrezzature di uso pubblico limitatamente alle seguenti articolazioni:
  • - Sb - servizi per l'istruzione di base;
  • - Sd - servizi culturali, sociali e ricreativi;
  • - Sr - servizi religiosi;
  • - le attività turistico ricettive limitatamente alle articolazioni Tr1, Tr4 e Tr5;
  • - le attività commerciali, limitate all'articolazione Tc1

2. Nel sottosistema V2 sono ammessi gli interventi finalizzati:

  • a. alla salvaguardia ed al mantenimento dei boschi integri;
  • b. al recupero dei boschi e degli arbusteti degradati mediante interventi di rinaturalizzazione guidata;
  • c. alla regimazione dei corsi d'acqua soggetti a dissesto idrogeologico;
  • d. al recupero delle aree agricole abbandonate;
  • e. alla creazione di itinerari e punti attrezzati per il tempo libero e le attività di tipo didattico-naturalistico;
  • f. al reperimento di spazi vicini alle aree urbane, nei quali svolgere attività di tempo libero di tipo estensivo;
  • g. al mantenimento e potenziamento delle fasce di bosco ripariale;
  • h. al mantenimento dei ciglioni e delle scarpate naturali e artificiali;
  • i. al mantenimento degli elementi artificiali strutturanti il paesaggio dell'ambito territoriale quali percorsi, muri di recinzione, terrazzamenti, alberature di segnalazione, filari e gruppi di alberi, edicole, fontane, fonti e pozzi, vasche e cisterne, canalizzazioni, grotte;
  • j. al mantenimento ed al ripristino delle percorrenze lungo i fondovalle, dei percorsi di risalita verso la città e l'accesso ai corsi d'acqua;
  • k. al recupero del patrimonio edilizio esistente.

3. Per gli assetti agricoli e forestali ed in particolare per tutti quegli gli interventi che presuppongono opere di trasformazione degli assetti esistenti sono prescritti:

  • a. l'utilizzo di tecniche di impianto e specie arboree e arbustive coerenti con il carattere dei luoghi;
  • b. la realizzazione di interventi preliminari di regimazione idraulica di consolidamento dei terreni;
  • c. il mantenimento o il ripristino degli elementi strutturanti il territorio agricolo (reticolo delle acque, manufatti, terrazzamenti e ciglionamenti, percorsi e viabilità, nuovi impianti vegetazionali);
  • d. la definizione delle modalità di smaltimento dei reflui e dell'approvvigionamento idrico per usi civili o produttivo-agricoli;
  • e. la limitazione delle aree impermeabilizzate;
  • f. la definizione delle modalità di smaltimento dei prodotti utilizzati per usi agricoli (plastiche per serre o tunnel, ecc.);
  • g. il ripristino dei luoghi degradati o trasformati.

4. Non è consentita la realizzazione di impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli, i magazzini e gli impianti per la zootecnia industrializzata e le attività orto florovivaistiche, ad eccezione delle aziende già insediate nel territorio comunale.

5. Per le aree boscate è consentita la sola attività di manutenzione ordinaria con divieto di taglio e di sostituzione con specie non autoctone e con incentivazione delle associazioni vegetali autoctone.

6. L'ambito V2.1: Ambito delle aree tartufigene corrisponde al perimetro individuato in sede di PS. A fronte dell'individuazione dettagliata effettuata nell'ambito del presente PO delle effettive aree tartufigene, sulle parti di territorio individuate come appartenenti all'ambito V2.1, con l'esclusione delle aree tartufigene così come definite dall'art.52 delle presenti norme, valgono le indicazioni e prescrizioni di cui ai precedenti commi.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17