Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 99 Sottosistema V1: Riserva di naturalità

1. Nel sottosistema V1 sono considerati usi compatibili:

  • - la residenza;
  • - i servizi e le attrezzature di uso pubblico limitatamente alle seguenti articolazioni:
  • - Sb - servizi per l'istruzione di base;
  • - Sd - servizi culturali, sociali e ricreativi;
  • - Sr - servizi religiosi;
  • - le attività turistico ricettive limitatamente alle articolazioni Tr1, Tr4 e Tr5;
  • - le attività commerciali, limitate all'articolazione Tc1

2. Nel sottosistema V1 sono ammessi gli interventi finalizzati:

  • a. al mantenimento, alla conservazione ed il miglioramento delle aree boscate;
  • b. alla riconversione di aree arbustate in aree boscate;
  • c. alla riconversione da aree a seminativi in forte pendenza in aree boscate o a prato pascolo;
  • d. alla ricolonizzazione vegetazionale delle aree denudate.
  • e. alla salvaguardia dei boschi integri ed al recupero dei boschi e degli arbusteti degradati mediante interventi di rinaturalizzazione e riforestazione guidata;
  • f. alla regimazione dei corsi d'acqua soggetti a dissesto idrogeologico (favorendo la ritenzione temporanea delle acque di precipitazione e adottando opportune sistemazioni idraulico-forestali per le aree soggette a forte erosione);
  • g. al recupero delle aree agricole abbandonate;
  • h. al mantenimento del sistema insediativo antico;
  • i. all'apertura di itinerari e punti attrezzati per il tempo libero e le attività di tipo naturalistico;
  • j. al recupero del patrimonio edilizio esistente.

3. Per gli assetti agricoli e forestali ed in particolare per tutti quegli gli interventi che presuppongono opere di trasformazione degli assetti esistenti sono prescritti:

  • a. l'utilizzo di tecniche di impianto e specie arboree e arbustive coerenti con il carattere dei luoghi;
  • b. la realizzazione di interventi preliminari di regimazione idraulica di consolidamento dei terreni;
  • c. il mantenimento o il ripristino degli elementi strutturanti il territorio agricolo (reticolo delle acque, manufatti, terrazzamenti e ciglionamenti, percorsi e viabilità, nuovi impianti vegetazionali);
  • d. la definizione delle modalità di smaltimento dei reflui e dell'approvvigionamento idrico per usi civili o produttivo-agricoli;
  • e. la limitazione delle aree impermeabilizzate;
  • f. la definizione delle modalità di smaltimento dei prodotti utilizzati per usi agricoli (plastiche per serre o tunnel, ecc.);
  • g. il ripristino dei luoghi degradati o trasformati;
  • h. Il divieto di introdurre specie esotiche vegetali.

4. Non è consentita la realizzazione di impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli, le attività orto florovivaistiche e gli impianti per la zootecnia industrializzata, ad eccezione delle aziende già insediate nel territorio comunale.

5. Non è consentita l'asfaltatura di strade bianche se non in corrispondenza dei nuclei abitati, dove si dovranno attuare tutti gli accorgimenti utili a ridurre l'impatto ambientale dello strato superficiale attraverso l'utilizzo di idonee miscele colorate.

6. Nell'ambito della foresta comunale di Tatti sono ammesse solo destinazioni compatibili con l'uso civico collettivo di legnatico.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17