Art. 92 Campagna urbanizzata (r11)
1. Nella campagna urbanizzata sono ammessi i seguenti interventi:
- a. Ristrutturazione edilizia ri5
- b. addizione volumetrica av1 con un incremento massimo del 10% della Superficie Edificata (SE) esistente
- c. sostituzione edilizia av2 con un incremento massimo del 20% della Superficie Edificata (SE) esistente
2. Gli interventi sugli edifici appartenenti al tessuto della campagna urbanizzata dovranno caratterizzarsi per il tentativo di utilizzare forme e materiali ecocompatibili con l'ambiente; recuperare la continuità, anche visiva e percettiva, dei tracciati storici extra-urbani.
3. Obiettivo specifico del tessuto è quello di bloccare la crescita del modello della campagna urbanizzata e riqualificare gli insediamenti discontinui verso una rete di piccoli centri urbani. In particolare:
- a. arrestare il processo di dispersione insediativa, bloccando il consumo di suolo agricolo;
- b. promuovere progetti di polarizzazione urbana (spazi pubblici servizi) nei nuclei più densi e progetti di delocalizzazione degli edifici singoli sparsi nel tessuto rurale a carattere produttivo o residenziale, verso aree specialiste e urbane (i capannoni delocalizzati nelle APEA; abitazioni in nuclei urbani da densificare);
- c. realizzare spazi pubblici e inserire servizi per la residenza nel rispetto dei caratteri compositivi e tecnologici della ruralità;
- d. utilizzare nei processi di trasformazione, recupero e riqualificazione edilizia forme e materiali ecocompatibili con l'ambiente;
- e. provvedere alla conservazione, recupero e restauro dell'edilizia rurale monumentale e diffusa e recuperare la continuità, anche visiva e percettiva, dei tracciati storici extra-urbani.