Art. 84 Tessuto ad isolati aperti e lotti residenziali isolati (r2)
1. Nei tessuti ad isolati aperti e lotti residenziali isolati sono ammessi i seguenti interventi:
- a. ristrutturazione edilizia ri5
- b. addizione volumetrica av1 con un incremento massimo del 20% della Superficie Edificata (SE) esistente
- c. sostituzione edilizia av2 con un incremento massimo del 35% della Superficie Edificata (SE) esistente
2. Gli interventi sugli edifici appartenenti al tessuto ad isolati aperti e lotti residenziali isolati dovranno caratterizzarsi per il tentativo di riqualificare i fronti urbani ed il margine urbano-rurale ed alla creazione di nuove relazioni con il territorio aperto.
3. Obiettivo specifico del tessuto è quello di conferire dimensione urbana a partire dalla dotazione e dalla qualità dei servizi e della rete degli spazi pubblici. In particolare:
- a. ridefinire la struttura "ordinatrice" ed il ruolo dello spazio pubblico e del connettivo aumentandone la dotazione e la funzionalità;
- b. conferire dimensione urbana ai tessuti insediativi realizzando nuove centralità, recuperando l'edilizia e lo spazio pubblico;
- c. riqualificare i fronti urbani verso l'esterno definendo altresì un margine urbano-rurale capace di dare luogo a nuove relazioni con il territorio aperto.