Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 75 bis - B.6 Le zone gravate da usi civici

1. Nelle aree individuate nella Tav.QC4 Ricognizione dei vincoli, come aree vincolate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera h) del D.lgs 42/04 dovrà essere assicurato il mantenimento delle loro caratteristiche, in quanto testimonianza storica di gestione territoriale che ha nel tempo determinato assetti unici e riconoscibili nel paesaggio.

2. Il PO garantisce la conservazione degli usi civici, come espressione dei valori e dell'identità delle popolazioni, della loro storia e delle loro relazioni al fine di favorire la permanenza delle popolazioni nei territori di residenza a presidio del territorio stesso e a tutela del paesaggio e la conservazione degli assetti figurativi del paesaggio determinatisi anche in forza dell'esistenza degli usi civici. Sono inoltre tutelati il patrimonio storico e tradizionale ivi compresi i manufatti e le sistemazioni idraulico-agrarie.

3. Gli interventi edilizi strettamente necessari all'esercizio dei diritti d'uso civico ed alla fruizione del demanio collettivo civico, quali definite dalla legislazione vigente, sono ammessi a condizione che siano coerenti e compatibili con i valori paesaggistici (idro -geo-morfologici, ecosistemici, storico-culturali, estetico percettivi e identitari) dei luoghi.

4. Il mutamento di destinazione del demanio collettivo civico, che non estingue l'uso civico e il connesso regime di tutela paesaggistica, è ammesso a condizione che garantisca la tutela dei valori paesaggistici dei luoghi, non sia prevalente rispetto a quella agro-silvo-pastorale e concorra al mantenimento in esercizio del demanio collettivo civico assicurando e consolidando modalità di gestione, utilizzazione e fruizione collettiva sostenibili, coerenti e compatibili con tali valori e con le finalità proprie degli usi civici.

5. Sono ammessi interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente a condizione che:

  • a. Non alterino i caratteri tipologici e architettonici di valore storico ed identitario/tradizionale;
  • b. Concorrano al mantenimento in esercizio del demanio collettivo civico assicurando e consolidando modalità di gestione e utilizzazione collettiva;
  • c. Comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi.

6. Non è ammessa l'attività edificatoria di natura residenziale, turistica, commerciale o artigianale industriale, salvo che esigenze di interesse collettivo della comunità richiedano destinazioni d'uso diverse da quelle in atto, fatte comunque salve le condizioni di cui al comma 4 del presente articolo.

7. Con riferimento al Quadro conoscitivo del PIT-PPR, la ricognizione delle aree tutelate per legge di cui al presente articolo, operata dall'Amministrazione Comunale, potrà essere soggetta a integrazioni e/o modifiche a seguito degli esiti dell'attività di ricognizione georeferenziata svolta dal Settore regionale competente in materia di usi civici.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17