Art. 65 Vegetazione ripariale
1. Sulle aree con vegetazione ripariale sono vietati i seguenti interventi:
- a) dissodamenti che comportino la riduzione della copertura boschiva;
- b) introduzione di specie estranee al contesto e/o infestanti;
- c) alterazione geomorfologica del terreno ed escavazione di materiali lungo gli argini occupati da vegetazione ripariale.