Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 45 Interventi di recupero dei pelaghi

1. Su tutto il territorio comunale è ammesso il recupero dei pelaghi interrati esistenti, finalizzato alla conduzione dei fini agricoli o per interventi anti-incendio, nel rispetto delle disposizioni della L.R. 64/2009. Oltre a quanto disposto dalla suddetta normativa, valgono le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. L'intervento di recupero è subordinato alla dimostrazione dell'esistenza del pelago, sia per quanto attiene la localizzazione che le dimensioni.

3. Nella scelta delle tecniche e dei materiali di recupero, compresi quelli relativi all'impermeabilizzazione, deve essere garantito l'equilibrio idrogeologico del contesto. A tal fine, il progetto di recupero deve contenere specifici elaborati dimostrativi.

4. Laddove ne ricorrano le condizioni, il ripristino dei pelaghi è subordinato all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni regionali.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17