Art. 45 Interventi di recupero dei pelaghi
1. Su tutto il territorio comunale è ammesso il recupero dei pelaghi interrati esistenti, finalizzato alla conduzione dei fini agricoli o per interventi anti-incendio, nel rispetto delle disposizioni della L.R. 64/2009. Oltre a quanto disposto dalla suddetta normativa, valgono le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. L'intervento di recupero è subordinato alla dimostrazione dell'esistenza del pelago, sia per quanto attiene la localizzazione che le dimensioni.
3. Nella scelta delle tecniche e dei materiali di recupero, compresi quelli relativi all'impermeabilizzazione, deve essere garantito l'equilibrio idrogeologico del contesto. A tal fine, il progetto di recupero deve contenere specifici elaborati dimostrativi.
4. Laddove ne ricorrano le condizioni, il ripristino dei pelaghi è subordinato all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni regionali.