Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 34 Finalità di salvaguardia ecologica

1. Le norme contenute nel presente Titolo VII indicano azioni che debbono essere svolte dai soggetti pubblici e privati in occasione di ogni intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato di ogni singola porzione di territorio o di ogni singolo manufatto; hanno carattere del tutto generale e si applicano a qualsivoglia intervento in qualsivoglia parte del territorio urbano ed extraurbano.

2. Le norme di cui al Capo II - Acqua, riguardano i corsi d'acqua non inseriti nel reticolo idrografico di riferimento della Regione Toscana così come identificato dalla LR 79/2012.

3. Sui corsi d'acqua inseriti nel reticolo idrografico di cui alla LR 79/2012 vige quanto disposto dalla LR 41/2018.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17