Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 33bis Disposizioni generali sui siti oggetto di procedimento di bonifica

1. Nelle aree individuate nelle tav. usi del suolo e modalità d'intervento come "aree oggetto di procedimento di bonifica", in riferimento all'art.13 della LR 25/1998, "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", valgono le seguenti disposizioni:

  • a. divieto di realizzare, fino alla certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza, interventi edilizi diversi da quelli di cui all'articolo 13 bis della suddetta LR 25/1998, ad eccezione delle opere ed interventi necessari a dare attuazione alle ordinanze contingibili ed urgenti eventualmente emanate e fatto salvo quanto previsto all'articolo 34, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive);
  • b. l'obbligo di eseguire l'intervento di bonifica o messa in sicurezza sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto a cui compete l'intervento;

2. In conseguenza dell'obbligo di cui alla precedente lettera b), l'utilizzo dell'area è consentito solo in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza rilasciato dalla Regione.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17