Art. 28 Incentivi economici ed urbanistici
1. Al fine di incentivare l'edilizia sostenibile, il Comune può disporre incentivi economici consistenti nella riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria in misura crescente a seconda:
- a. dei livelli di risparmio energetico;
- b. dei livelli di risparmio idrico;
- c. dei livelli di qualità ecocompatibile dei materiali e delle tecnologie costruttive utilizzate
- d. del livello di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo;
- e. dei requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici oltre i limiti obbligatori stabiliti dalle norme vigenti e fino ad un massimo del 70%.
2. L'entità, i requisiti e le casistiche per l'applicazione degli incentivi sono disposte con apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale o in sede di approvazione di singoli Piani Attuativi o Progetti Unitari convenzionati che includano interventi di edilizia sostenibile nel rispetto dei requisiti definiti dalle vigenti norme regionali.
3. Negli interventi di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia ricostruttiva ri3 e ri4, compatibilmente con i caratteri storici ed architettonici dei luoghi, la Superficie Edificabile (SE) esistente potrà essere incrementata fino ad un massimo del 10% nel caso in cui vengano adottate tecniche e materiali capaci di raggiungere gli obiettivi di qualità edilizia e urbanistica e di sostenibilità ambientale e di miglioramento del comportamento strutturale in condizioni sismiche di cui al presente Titolo.