Art. 22 Giardini e parchi (Vg) (Vp)
1. Con la sigla (Vg) sono individuati nelle tav. Usi del suolo e modalità d'intervento, i giardini pubblici esistenti.
2. I giardini pubblici prevedono la realizzazione e messa a dimora di prati, alberature, siepi, viali e spazi di sosta pavimentati e non pavimentati, aree attrezzate per il gioco.
3. E' consentita la realizzazione di servizi igienici pubblici. E' ammessa la realizzazione di chioschi e/o edicole per una Superficie Coperta (SC) non superiore a 4 mq.
4. Non sono ammessi impianti sportivi strutturati ad eccezione delle attrezzature sportive elementari non regolamentari e dei campi gioco.
5. Nelle aree individuate come Parchi pubblici (Vp), oltre ai servizi igienici è ammessa la realizzazione di chioschi e/o edicole per una Superficie Coperta (SC) non superiore a 16 mq.; potranno inoltre essere consentite piccole costruzioni per il deposito di materiali ed attrezzi necessari alla manutenzione del parco e servizi igienici e la realizzazione di orti civici e/o collettivi.
6. Il PO non prevede la realizzazione di nuovi giardini e parchi pubblici ad eccezione di quelli ricompresi nelle Aree di Trasformazione di cui all'Allegato 2: Progetti Norma Aree di Trasformazione.