Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 16 Distanze minime tra fabbricati e dai confini (legge nazionale DM 1444/1968)

1. Fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 3 negli interventi urbanistico-edilizi che modificano la sagoma e/o l'involucro edilizio esistente deve essere rispettata tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, anche non finestrate, la distanza minima assoluta di ml 10,00.

2. Dal calcolo della distanza minima assoluta sono esclusi gli elementi aggettanti di modesta entità con funzione meramente decorativa e di rifinitura non concorrenti alla definizione della sagoma o dell'involucro fuori terra dell'edificio, quali sporti di gronda, cornicioni, mensole, canalizzazioni e simili. Nel calcolo della distanza minima assoluta sono comunque compresi tutti gli altri elementi costruttivi comunque suscettibili di estendere ed ampliare in misura non irrilevante la fruibilità dell'edificio, ivi compresi i manufatti accessori ancorché non delimitati da pareti.

3. Possono essere ammesse distanze minime assolute inferiori a ml 10,00:

  • a. negli interventi conservativi o trasformativi da eseguirsi all'interno della zona omogenee A o per gli edifici facenti parte dei beni storico architettonici riportati nell'allegato 01: Schede Normative degli edifici specialistici, ville ed edifici rurali di pregio, purché tali distanze risultino uguali o superiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o testimoniale;
  • b. nei casi di deroga previsti dalle vigenti norme statali e regionali, ivi comprese le disposizioni in materia di efficienza energetica degli edifici.

4. Negli interventi edilizi comunque denominati che determinino la creazione di consistenze edilizie al di sopra della quota del piano di campagna, ovvero che modifichino la sagoma fuori terra esistente, è prescritto il rispetto della distanza minima di ml 5,00 dai confini di proprietà. Sono ammesse distanze inferiori dai confini solo nei seguenti casi:

  • a. all'interno delle zone omogenee A o per gli edifici riportati nell'allegato ;
  • b. negli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione edilizia ricostruttiva ri5, ristrutturazione urbanistica, per i quali risulti opportuno, per una maggiore qualificazione dello spazio pubblico, l'adeguamento agli allineamenti dettati dagli edifici adiacenti;
  • c. nelle parti degli insediamenti diverse da quelle di cui alla precedente lettera a), sulla base di un progetto sottoscritto anche dai soggetti aventi titolo sul lotto confinante;
  • d. quando nei Progetti Norma di cui all'Allegato 02. Progetti Norma Aree di Trasformazione sono prescritti allineamenti tra i fabbricati.

5. E' consentita la costruzione sul confine del lotto di pertinenza in aderenza ad un edificio esistente, o a distanza inferiore ai limiti di cui al comma 4 a fronte di un progetto sottoscritto anche dai soggetti aventi titolo sul lotto confinante, oppure con una progettazione unitaria che preveda la costruzione sul confine anche nel lotto attiguo.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17