Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 15 Dotazioni minime di parcheggio per la sosta di relazione

1. In caso di realizzazione di nuovi esercizi commerciali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico o di ampliamento della superficie di vendita di quelli già esistenti è richiesto il reperimento di parcheggi ad uso privato per la sosta di relazione.

2. Sono altresì richiesti parcheggi ad uso privato per la sosta di relazione anche in caso di mutamento di destinazione d'uso, con introduzione della destinazione commerciale al dettaglio ovvero di attività private di servizio ad essi assimilate, quali gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, le attività artigianali di servizio alla residenza e le attività private di servizio alla persona, anche se non accompagnato da opere edilizie.

3. Le dotazioni ad uso privato per la sosta di relazione sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle per la sosta stanziale di cui al precedente art. 14.

4. Le quantità minime dei parcheggi per la sosta di relazione sono quelle stabilite dalla Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62, Codice del Commercio (Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28.11.2018) e dal relativo Regolamento di Attuazione 1 aprile 2009, n.15/R e s.m.i.

5. Nelle aree corrispondenti ai sottosistemi R1, L1 e R2, ad esclusione delle nuove aree di trasformazione AT, non è richiesto il reperimento di parcheggi ad uso privato per la sosta di relazione.

6. Il numero di posti auto effettivi da individuarsi in rapporto alla dotazione minima di parcheggio per la sosta di relazione non può essere inferiore ad un posto auto effettivo ogni 25 mq di superficie di parcheggio.

7. Le dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione sono reperibili anche all'esterno del lotto urbanistico di riferimento, in aree limitrofe non gravate da standard pubblici o privati, purché sia garantito l'accesso alla clientela nelle ore di apertura degli esercizi e purché tali aree siano poste ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con gli esercizi stessi. Non è consentita la collocazione delle dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione su aree pubbliche o ad uso pubblico.

8. Nei parcheggi realizzati in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo devono essere riservati - nel rispetto della misura minima di legge - posti auto destinati ai veicoli per il trasporto di persone disabili. Tali posti auto, opportunamente segnalati, devono essere ubicati in immediata adiacenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso all'edificio o complesso edilizio.

9. Fatte salve particolari esigenze di tutela dei beni culturali e paesaggistici, le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie devono essere dotate di alberature ombreggianti assumendo come riferimento prestazionale ottimale la densità arborea (Da) di un albero ogni 80 mq di superficie di parcheggio.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17