Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 12 Definizioni

1. Per l'attuazione delle previsioni del PO costituiscono unico riferimento le definizioni contenute nel "Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 luglio 2018, n. 39/R Regolamento di attuazione dell'art.216 della legge regionale 10 novembre 2014 n.65 in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio" e successive modifiche, cui si rimanda integralmente, con le precisazioni di cui al successivo art.14.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17