Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 3 Disposizioni generali per gli interventi sugli edifici esistenti

1. Il PO stabilisce e definisce i singoli tipi di intervento relativi a tutti gli edifici, complessi e spazi aperti esistenti, in relazione a quanto indicato nelle presenti norme, nelle schede normative di cui all'art.126 e nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione".

2. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui al presente Capo I sono consentiti esclusivamente sugli immobili regolarmente autorizzati e/o condonati.

3. Per tutti gli edifici, complessi o spazi aperti, sono sempre consentiti i seguenti interventi:

  • a. manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • b. demolizione non preordinata alla ricostruzione ad eccezione di quelli per i quali sono prescritti interventi di risanamento conservativo e restauro e di ristrutturazione edilizia conservativa ri1 e ri2;
  • c. superamento delle barriere architettoniche di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 135 della LR 65/2014.

4. Quando gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria interessano edifici per i quali il PO prevede interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia conservativa (ri1), deve essere contestualmente presentata idonea documentazione rispondente a quanto richiesto dal comma 1 dell'art. 138 della suddetta legge regionale.

5. Per gli edifici, complessi e spazi aperti per i quali è prescritto l'intervento di restauro (sigla re), gli interventi di manutenzione straordinaria, dal punto di vista della documentazione conoscitiva e progettuale, sono equiparati all'intervento di restauro.

6. Sui manufatti costituiti solo da superfici accessorie quali depositi, annessi, cantine, magazzini, ecc, non di pertinenza ad edifici principali e sui "manufatti incongrui", se regolarmente autorizzati o condonati, possono essere effettuati interventi trasformativi di tipo ri4 che ne prevedano la completa demolizione e ricostruzione fino ad un massimo di 30 mq di superficie coperta e purché ne sia mantenuta la destinazione pertinenziale come volumi accessori.

7. Sono considerati manufatti incongrui di cui al comma 6: le tettoie e i manufatti costituiti da strutture in legno o metallo o da elementi prefabbricati, indipendentemente dalla loro dimensione e destinazione d'uso, che presentino più di un lato privo di tamponatura o di chiusure esterne, ovvero con tamponature, coperture di materiali non omogenei, di riciclaggio o estranei al contesto ambientale, il cui stato di fatto risulti caratterizzato da evidente provvisorietà e privo di dignità edilizia.

8. Gli incrementi di superficie consentiti dal presente PO non sono cumulabili con gli ampliamenti effettuati nell'ambito dell'applicazione della Legge Regionale 8 maggio 2009, n.24.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17