Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 112 Disposizioni generali per la costruzione di nuovi edifici rurali

1. La costruzione di nuovi edifici rurali, quando consentito dalle presenti norme, deve attenersi alle condizioni previste dall'art.73 della LR 65/2014 e del Regolamento 25 agosto 2016 n.63/R - Regolamento di attuazione dell'articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale e successive modifiche.

2. Le Superfici Fondiarie Minime richieste dall'art. 73 della LR 65/2014 e del RA n.63/R sono quelle stabilite dal vigente PTCP della Provincia di Pisa.

3. Nel computo delle superfici aziendali minime sono ricompresi solo i terreni ubicati nel Comune di Volterra e nei Comuni confinanti posseduti in proprietà o in affitto di durata non inferiore a 15 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto d'obbligo.

4. Nella realizzazione di nuovi edifici rurali:

  • a. devono essere impiegati materiali e finiture coerenti con le peculiarità e le tipicità dell'edilizia tradizionale e consolidata;
  • b. deve essere posta attenzione al recupero dei materiali locali e delle soluzioni costruttive tradizionali, in particolare quelle tipiche del luogo, evitando al contempo l'impiego esteso o pervasivo di materiali e tecniche di uso recente o non tipici del luogo;
  • c. il progetto deve confrontarsi con i caratteri del contesto edilizio in cui la nuova costruzione andrà a collocarsi, con la finalità di garantire soluzioni costruttive e morfologiche affini ed omogenee al panorama edilizio, individuando le tipicità costruttive e morfologiche che storicamente hanno caratterizzato il contesto ed analizzando i seguenti aspetti:
    • * il tipo edilizio;
    • * la morfologia in rapporto alle caratteristiche stereometriche e volumetriche principali, gli assetti distributivi generali;
    • * la tipologia costruttiva prevalente, sia delle strutture verticali che degli orizzontamenti;
    • * il tipo di copertura, manto, tipo di gronda, pluviali;
    • * caratteri dell'involucro: muratura faccia-vista, intonaco; presenza di scale esterne, logge, ecc.;
    • * disposizione e forma delle aperture; tipo di infissi;
    • * caratteri dell'intorno e sistemazioni esterne: pavimentazioni, sistemazioni a verde.

5. Nella scelta della localizzazione dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

  • a. si pongano prioritariamente lungo la viabilità esistente o comunque in aree che non richiedano la realizzazione di nuovi percorsi carrabili;
  • b. si pongano quanto più possibile nelle vicinanze di nuclei ed edifici esistenti, in una logica di accorpamento dei volumi e fabbricati che limiti e contenga le aree urbanizzate, senza alterare quadri paesistici caratterizzati dall'assenza di costruito; andranno tuttavia salvaguardati l'intorno e l'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico e/o architettonico, lasciandoli liberi da nuovi interventi edilizi; in caso di dimostrata impossibilità di reperire localizzazioni prossime a nuclei esistenti, dovranno essere privilegiati luoghi di basso impatto visivo od eventualmente adottate opportune forme di mitigazione visiva (ad esempio barriere verdi con specie autoctone e modalità di impianto tipiche del luogo);
  • c. non sono consentite localizzazioni che richiedano in generale significativi movimenti di terra; laddove vi siano situazioni di pronunciata acclività, viene prescritta l'adozione di piani terra seminterrati, limitando così sia gli sbancamenti che il riporto di terra per il livellamento dei piani.
  • d. deve essere verificata la disponibilità di risorse adeguate in termini di rete acquedottistica e fognaria, verificando la modalità di smaltimento dei reflui, ed eventualmente attuati dispositivi di potenziamento delle infrastrutture esistenti; saranno privilegiati gli impianti di fitodepurazione.

Art. 113 Nuovi edifici rurali ad uso abitativo

1. La costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, quando consentito dalle presenti norme, deve attenersi alle condizioni di cui al comma 2 dell'art.73 della LR 65/2014 e ss.mm.ii. e dell'art.4 del RA n.63/R.

2. Il programma aziendale deve essere presentato con le modalità ed i contenuti di cui agli articoli 4 e 7 del RA n.63/R.

3. La Superficie Utile (SU) di ciascuna unità abitativa rurale di nuova costruzione o derivante da ampliamento del patrimonio edilizio esistente, compreso l'ampliamento una tantum, deve essere dimensionata in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare al momento della presentazione dell'istanza.

4. La dimensione massima ammissibile di ogni unità abitativa è stabilita in 150 mq. di Superficie Utile (SU). La superficie non residenziale non può superare il 30% di quella residenziale.

5. La nuova costruzione deve essere di forma compatta ed un'altezza massima di due piani fuori terra.

6. Sono ammessi portici e tettoie se realizzati in forma tradizionale e coerentemente alle caratteristiche tipologiche degli edifici rurali esistenti fino ad un massimo del 30% della superficie coperta del nuovo edificio; è ammessa la realizzazione di pergolati privi di copertura impermeabile entro i limiti del 20% della superficie edificabile.

7. Relativamente alla definizione dei materiali, degli elementi tipologici ed ai criteri localizzativi da utilizzare, devono essere rispettate le indicazioni riportate all'art.112 commi 4 e 5.

8. Devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni:

  • a. dovranno essere realizzati prioritariamente riutilizzando le volumetrie presenti all'interno della proprietà e non più necessarie per la funzione originaria;
  • b. i nuovi edifici ad uso abitativo non potranno ospitare funzioni diverse da quelle abitative e dei relativi servizi;
  • c. non è ammessa la costruzione di nuove abitazioni rurali per i dipendenti o soggetti comunque estranei al nucleo familiare del conduttore d'azienda;
  • d. non sono consentiti volumi interrati o parzialmente interrati ad eccezione di quelli occorrenti per le cantine di vinificazione.

9. I nuovi edifici rurali ad uso abitativo realizzati in applicazione del presente articolo non possono mutare la destinazione d'uso agricola per almeno 20 anni dalla loro ultimazione, in applicazione dei disposti del comma 3 dell'art.81 della LR 65/2014.

Art. 114 Nuovi annessi agricoli

1. La costruzione di nuovi annessi agricoli, quando consentito dalle presenti norme, deve attenersi alle condizioni di cui al comma 4 dell'art.73 della LR 65/2014 e successive modifiche.

2. Il programma aziendale deve essere presentato con le modalità ed i contenuti di cui agli articoli 4 e 7 del RA n.63/R.

3. Per annessi agricoli si intendono:

  • a. locali per la promozione, la degustazione, la vendita diretta dei prodotti aziendali;
  • b. locali per la lavorazione saltuaria e la trasformazione dei prodotti aziendali
  • c. i depositi di prodotti, attrezzi o materiali,
  • d. le rimesse per le macchine agricole, i mezzi aziendali etc,
  • e. i ricoveri per animali;
  • f. ogni altra analoga costruzione di servizio che risulti direttamente funzionale alle esigenze legate alla conduzione dei fondi agricoli;
  • g. centri aziendali ove si trovano i locali ad uffici, i servizi, e ogni altro locale utile per le persone che svolgono attività lavorativa nelle aziende

4. Relativamente alla definizione dei materiali, degli elementi tipologici ed ai criteri localizzativi da utilizzare, devono essere rispettate le indicazioni riportate all'art.112 commi 4 e 5.

5. I nuovi annessi agricoli dovranno avere un'altezza massima di ml. 6 misurata sotto gronda.

6. I nuovi annessi agricoli realizzati in applicazione del presente articolo non possono mutare la destinazione d'uso agricola, in applicazione dei disposti dell'art. 81 della LR 65/2014.

Art. 115 Costruzione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del Programma Aziendale

1. La costruzione di annessi agricoli da parte di aziende che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale o la costruzione di annessi non collegabili alle superfici minime fondiarie, quando consentito dalle presenti norme, è sottoposta alle condizioni e prescrizioni di cui all'art.6 del RA n.63/R.

2. La costruzione di annessi agricoli ai sensi del presente articolo deve risultare necessaria e vincolata alle coltivazioni dei fondi agricoli ed è consentita per fondi sprovvisti di annessi agricoli - o inadeguati o inidonei - o in presenza di annessi agricoli di dimensioni inferiori a 250 mq. di superficie edificata (SE).

3. La superficie fondiaria minima richiesta per la realizzazione dei manufatti è pari a 5.000 mq. e la superficie edificabile (SE) massima realizzabile è pari a 250 mq.

4. Gli annessi agricoli realizzati ai sensi del presente articolo, ferma restando il limite massimo di cui al comma 3, dovranno essere commisurati alle dimensioni dell'attività dell'azienda, nel rispetto delle vigenti normative, da dimostrare mediante idonea relazione agronomica.

5. Se non esplicitamente vietati nelle regole specifiche per sottozone, è ammessa la realizzazione di annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime per le attività esercitate in via prevalente, elencate al comma 4 dell'art. 6 del RA n.63/R.

6. La prevalenza delle attività è verificata quando esse determinino almeno i 2/3 del prodotto lordo vendibile.

7. La superficie fondiaria minima richiesta per la realizzazione dei manufatti di cui al precedente comma 5 è pari a 5.000 mq. e la superficie edificabile (SE) massima realizzabile è la seguente:

  • a. allevamento intensivo di bestiame 250 mq.
  • b. trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento: 150 mq.
  • c. acquacoltura 250 mq.
  • d. allevamento di fauna selvatica 150 mq.
  • e. cinotecnica 100 mq.
  • f. allevamenti zootecnici di specie zootecniche minori 150 mq.
  • g. allevamento di equidi 250 mq.

Art. 116 Manufatti agricoli temporanei per lo svolgimento delle attività agricole

1. L'installazione di manufatti temporanei necessari per lo svolgimento delle attività agricole, per un periodo non superiore ai due anni, quando consentito dalle presenti norme, deve attenersi alle condizioni di cui all'art.1 del RA n.63/R e solo nel caso in cui non esistano costruzioni stabili o precarie utilizzabili allo stesso scopo.

2. Tali manufatti devono essere realizzati in legno o con altri materiali leggeri coerenti al contesto, semplicemente appoggiati a terra o, eventualmente, ancorati al suolo senza opere di fondazione, a condizione che le opere di ancoraggio non comportino alcuna modificazione morfologica dello stato dei luoghi.

3. La realizzazione di serre temporanee, quando consentito dalle presenti norme, deve attenersi alle condizioni di cui al comma 3 dell'art.1 del RA n.63/R.

4. La realizzazione di serre e di altri manufatti per lo svolgimento delle attività agricole per un periodo superiore ai due anni, quando consentito dalle presenti norme, deve attenersi alle condizioni di cui all'art.2 del RA n.63/R.

Art. 117 Manufatti aziendali che necessitano di interventi permanenti sul suolo non soggetti al Programma Aziendale

1. L'installazione di qualsiasi manufatto non temporaneo, comprese le serre fisse, necessario alla conduzione aziendale, che necessiti di interventi di trasformazione permanenti sul suolo, quando consentito dalle presenti norme, non sono soggetti al programma aziendale se riferibili alle tipologie individuate dal comma 1 dell'art.3 del RA n.63/R.

2. Per la realizzazione delle serre fisse devono essere rispettate le condizioni indicate all'articolo 2, comma 2 del RA n.63/R.

Art. 118 Manufatti per l'attività agricola amatoriale

1. L'installazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale, quando consentito dalle presenti norme, deve attenersi ai disposti dell'art. 78 della LR 65/2014 e dell'art. 12 del RA n.63/R.

2. I nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale devono avere le seguenti caratteristiche:

  • a. essere semplicemente appoggiati al suolo senza la formazione di sottofondazione per pavimenti;
  • b. non deve essere presente alcuna opera di fondazione continua in muratura;
  • c. l'ancoraggio deve essere facilmente rimovibile;
  • d. devono essere utilizzati legno o altro materiale avente i medesimi impatti ossia la capacità di dare percezioni di durevolezza e leggerezza e di integrazione, fisica e visiva con il contesto di intervento.

3. I nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale realizzati in applicazione del presente articolo devono rispettare i seguenti parametri:

  • a. per fondi compresi tra da mq. 3.000 a mq. 10.000 è ammessa l'edificazione di una superficie coperta (SC) massima di mq 20;
  • b. per fondi compresi tra da mq. 10.000 a mq. 20.000 è ammessa la realizzazione di tre manufatti ciascuno di Superficie Coperta (SC) massima di mq 20;
  • c. per fondi superiori a 20.000 mq. è ammessa è ammessa la realizzazione di sei manufatti ciascuno di Superficie Coperta (SC) massima di mq 20.

4. Non è ammessa l'edificazione di alcuna superficie su fondi con dimensione inferiore a mq 3.000, tranne per le aree destinate ad orti urbani o per pratiche di autoconsumo. In tali casi è ammessa l'edificazione di una Superficie Coperta (SC) massima di mq 12.

5. In aggiunta agli annessi realizzati secondo quanto prescritto dal precedente comma 3, è ammesso un ulteriore annesso, con funzione di deposito del fieno, di superficie non oltre 20 mq. e altezza in gronda non superiore a m. 3,80. Il numero di detti annessi è stabilito come segue:

  • a. 1 annesso per ogni ha di terreno o sua frazione, comunque non inferiore a 3.000 mq.,
  • b. 2 annessi in caso di superfici fondiarie uguali o superiori a 2 ha di terreno.

6. Gli annessi di cui al presente articolo non dovranno avere dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo; dovranno essere costituiti da manufatti chiusi in legno o altro materiale leggero; dovranno essere privi di fondazione, escluso il solo ancoraggio; dovranno avere un solo livello ed un'altezza non superiore a ml. 2,40; analoghi manufatti potranno essere destinati anche al ricovero di equini: in tal caso l'altezza massima consentita è di ml. 3,50.

7. Sui manufatti realizzati ai sensi del presente articolo sono ammessi gli interventi previsti dal comma 3bis dell'art.79 della LR65/2014.

Art. 119 Manufatti per il ricovero di animali domestici

1. La realizzazione di manufatti destinati al ricovero di animali domestici, diversi dai ricoveri per animali domestici o da cortile di cui all'art. 137 comma 1 lettera a) n.6 della LR 65/2014, quando consentito dalle presenti norme, deve attenersi ai disposti dell'art. 78 della LR 65/2014 e dell'art. 13 del RA n.63/R.

2. Il numero massimo di capi ricoverabili, in base alla specie domestica, è fissato nel seguente modo:

  • a. Avicunicoli: 20 capi
  • b. Ovicaprini: 4 capi
  • c. Bovini: 2 capi
  • d. Equini: 3 capi
  • e. Suini: 2 capi
  • f. Cani: 5 capi

3. I manufatti di cui al presente articolo dovranno essere realizzati in legno o con altri materiali anche tradizionali tipici della zona e dovranno essere semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie. Tali manufatti potranno essere adibiti a deposito, protezione o ricovero di animali, eventualmente connessi alla stagione venatoria, nonché alla protezione di fondi o all'allevamento a fini di autoconsumo.

4. I suddetti manufatti devono essere realizzati prioritariamente nell'area pertinenziale dei fabbricati esistenti o nelle aree contermini degli annessi agricoli; è altresì ammessa la loro realizzazione, in assenza di edifici principali (abitazioni o annessi) dei quali possano essere considerati pertinenza, dove non escluso dalle specifiche norme di sottozona.

5. I nuovi manufatti dovranno rispettare le seguenti distanze minime:

  • a. rispetto alle abitazioni della stessa proprietà esistenti sul fondo ml. 50
  • b. a tutte le altre abitazioni ml. 100
  • c. dal confine di proprietà ml. 10
  • d. dalle strade pubbliche ml. 20

6. I manufatti per il ricovero di animali domestici e da cortile non possono superare una superficie complessiva di 15 mq. e l'altezza di ml 1.50 ed essere realizzati secondo le modalità e le caratteristiche definite dal Regolamento Edilizio.

7. Per il ricovero di cavalli possono essere installati box in legno nel numero massimo di 3, con superficie massima di 14 mq. per ogni cavallo.

8. Sui manufatti realizzati ai sensi del presente articolo sono ammessi gli interventi previsti dal comma 3bis dell'art.79 della LR65/2014.

9. La realizzazione di ricoveri per cavalli, con le caratteristiche di cui al presente articolo è ammessa anche per gli imprenditori professionali, all'interno delle aziende agricole, tranne che nei terreni rientranti nelle zone E1 di conservazione, a condizione che I ricoveri siano demoliti a cessazione della necessità dell'uso. A tal fine, per poter procedere alla realizzazione di detti ricoveri, deve essere presentato un impegno scritto alla loro rimozione in detta eventualità.

10. Gli annessi di cui al presente articolo non dovranno avere dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo; dovranno essere costituiti da manufatti chiusi in legno o altro materiale leggero; dovranno essere privi di fondazione, escluso il solo ancoraggio; dovranno avere un solo livello ed un'altezza non superiore a ml. 2,40; analoghi manufatti potranno essere destinati anche al ricovero di equini: in tal caso l'altezza massima consentita è di ml. 3,50.

Art. 120 Opere di corredo agli edifici residenziali e/o turistico ricettivi

1. All'interno del sottosistema insediamento rurale diffuso è ammessa:

  • a. la realizzazione di una piscina per ogni complesso edilizio unitario - ovvero per ogni edificio isolato se non facente parte di un complesso edilizio unitario, a prescindere dal numero di unità immobiliari esistenti o derivanti da eventuali frazionamenti;
  • b. la realizzazione di un'ulteriore opera autonoma di corredo (campo da tennis o altra attrezzatura sportiva consimile ad uso privato, oltre a quelle previste dal successivo art.108) nelle aree di pertinenza edilizia di superficie pari o superiore a 1.200 mq. o nel caso di complessi edilizi unitari il cui volume (V) totale risulti superiore a mc 3.000.
  • c. la realizzazione di due ulteriori opere autonome di corredo (campo da tennis o altra attrezzatura sportiva consimile) nei complessi agrituristici e/o turistico ricettivi.
  • d. Sono da considerarsi 'complessi edilizi unitari':
    • - i nuclei costituiti da due o più edifici tra loro contigui di origine sincronica e/o legati tra loro da nessi funzionali storicizzati e consolidati;
    • - i nuclei costituiti da due o più edifici tra loro contigui, anche di origine diacronica e/o non legati tra loro da nessi funzionali storicizzati e consolidati, ma con evidenti relazioni sotto il profilo insediativo e/o paesaggistico.

    In ipotesi di pluralità di proprietari è richiesto esplicito atto di assenso da parte di tutti gli aventi titolo.

2. La realizzazione di opere autonome a corredo degli edifici è consentita a condizione che gli interventi:

  • a. non comportino sensibili trasformazioni planoaltimetriche alla giacitura dei terreni, interessando solo quelli con pendenza non superiore al 20% (certificata dal rilievo quotato da allegare al progetto);
  • b. non presuppongano la demolizione di sistemazioni agrarie storiche o tradizionali;
  • c. non prevedano volumetrie che fuoriescano dal profilo originario del terreno;
  • d. garantiscano un corretto inserimento paesaggistico mediante soluzioni morfologiche, localizzazioni e sistemazioni a verde delle aree circostanti coerenti con la semiologia dei luoghi, rispettando in particolare i segni della tessitura territoriale (allineamenti con muri a retta, balzi, filari, siepi, etc.) e gli assetti vegetazionali esistenti;
  • e. possano usufruire di un approvvigionamento idrico autonomo, senza gravare sull'acquedotto pubblico;
  • f. prevedano sistemi di raccolta congiunta delle acque di scarico e delle acque meteoriche, con loro riutilizzo ai fini irrigui.

3. Le piscine possono essere realizzate solo nelle aree di pertinenza edilizia degli edifici ovvero all'interno delle superfici fondiarie di aziende che svolgano attività agrituristica.

4. Le piscine ad uso privato non possono avere dimensioni superiori a mq 100 (superficie netta della vasca), quelle dei complessi agrituristici non possono avere dimensioni superiori a mq 160 (superficie netta della vasca). Il vano tecnico deve essere interrato ed avere una Superficie Accessoria (SA) massima di mq 6,00, con una altezza interna netta (Hin) non superiore a ml 2,20. Il ciclo idraulico deve essere a circuito chiuso, con apposito sistema di smaltimento per la svuotatura e per la pulizia stagionale. E' consentita nell'ambito dello stesso impianto la possibilità di realizzare una seconda vasca per le attività dei bambini.

5. I campi da tennis o da calcetto ad uso privato possono essere realizzati solo nelle aree di pertinenza agricola degli edifici non agricoli ovvero all'interno delle superfici fondiarie di aziende che svolgano attività agrituristica. Il fondo dei campi da tennis deve essere realizzato in terra battuta o in erba. La recinzione, ove necessaria, deve essere realizzata con rete a maglia sciolta di altezza non superiore a 4,00 ml.

6. Negli ambiti di pertinenza degli edifici specialistici, ville ed edifici rurali di pregio di cui agli artt. 126 i progetti per la realizzazione delle attrezzature di cui al precedente comma 1 dovranno essere concepiti come progetti di paesaggio ed essere coerentemente integrati nel contesto, in modo da salvaguardare il carattere, i segni e la struttura del paesaggio. I relativi progetti dovranno essere sottoposti alla preventiva valutazione della Commissione Paesaggistica Comunale che esaminerà i progetti con i criteri di sostenibilità paesaggistica del PIT, del PTCP e del presente PO

7. I progetti delle opere di cui al presente articolo devono essere corredati:

  • a. da uno studio di inserimento paesaggistico (con raffronto tra lo stato di fatto e quello di progetto);
  • b. dalla indicazione dettagliata dei movimenti di terra;
  • c. da una relazione geologico-tecnica atta a dimostrare la fattibilità dell'intervento.

8. Il Regolamento Edilizio detta eventuali ulteriori disposizioni per la realizzazione delle opere di cui al presente articolo.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17