Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 98 Sistema ambientale (V)

1. La funzione caratterizzante il Sistema Ambientale è quella agricola. Per ogni singolo sottosistema sono indicate le ulteriori funzioni complementari secondarie ammesse.

2. Il Sistema Ambientale risulta articolato nei seguenti sottosistemi:

  • - V1: Riserva di naturalità;
  • - V2: Fascia di transizione e della biodiversità articolato in:
    • V2.1 Ambito delle aree tartufigene
  • - V3: Corridoi e connessioni fluviali articolato in:
    • V3.1: Corridoio dell'Era
    • V3.2: Corridoio del Cecina
  • - V4: Parco geo-agricolo dei calanchi
  • - V5: Aree agricole coltivate articolato in:
    • V5.1: Ambito dell'agricolo estensivo delle argille
    • V5.2: Ambito dell'agricolo composito
    • V5.3: Ambito dell'agricolo dei calanchi
  • - V6: Capisaldi del verde territoriale articolato in:
    • V6.1: Le balze
    • V6.2: Poggio S. Martino e Monte Voltraio
  • - V7: Trama dei collegamenti
  • - V8: Capisaldi del verde urbano

3. Sono usi compatibili:

  • a. residenza;
  • b. servizi ed attrezzature di uso pubblico limitatamente alle seguenti articolazioni:
    • Sb - servizi per l'istruzione di base;
    • Sd - servizi culturali, sociali e ricreativi;
    • Sr - servizi religiosi;
    • Tr1, Tr4 e Tr5 - attività turistico ricettive;
    • Tc1 - attività commerciali;

4. Eventuali destinazioni diverse da quelle di cui al comma 3 potranno essere previste nelle schede normative di cui all'art. 126.

5. Il cambio di destinazione d'uso da agricolo ad altra funzione è regolato dalle disposizioni di cui all'art. 124.

6. Le aree individuate come verde privato (Vpr) sono spazi aperti non interessati dall'edificazione sui quali sono ammessi i soli interventi sul suolo finalizzati alla loro riqualificazione e maggiore fruibilità con tutela integrale dei boschi, dei vigneti ed oliveti terrazzati.

7. Nelle aree individuate nelle tav. B5 - "Vincoli e tutele sovraordinate" in scala 1:10.000 del vigente Piano Strutturale con un perimetro giallo e dizione: "concessioni minerarie" e corrispondenti alle aree con vincolo minerario, qualsiasi intervento è sottoposto al rispetto di quanto prescritto dai relativi Decreti Dirigenziali e Deliberazioni Regionali.

Art. 99 Sottosistema V1: Riserva di naturalità

1. Nel sottosistema V1 sono considerati usi compatibili:

  • - la residenza;
  • - i servizi e le attrezzature di uso pubblico limitatamente alle seguenti articolazioni:
  • - Sb - servizi per l'istruzione di base;
  • - Sd - servizi culturali, sociali e ricreativi;
  • - Sr - servizi religiosi;
  • - le attività turistico ricettive limitatamente alle articolazioni Tr1, Tr4 e Tr5;
  • - le attività commerciali, limitate all'articolazione Tc1

2. Nel sottosistema V1 sono ammessi gli interventi finalizzati:

  • a. al mantenimento, alla conservazione ed il miglioramento delle aree boscate;
  • b. alla riconversione di aree arbustate in aree boscate;
  • c. alla riconversione da aree a seminativi in forte pendenza in aree boscate o a prato pascolo;
  • d. alla ricolonizzazione vegetazionale delle aree denudate.
  • e. alla salvaguardia dei boschi integri ed al recupero dei boschi e degli arbusteti degradati mediante interventi di rinaturalizzazione e riforestazione guidata;
  • f. alla regimazione dei corsi d'acqua soggetti a dissesto idrogeologico (favorendo la ritenzione temporanea delle acque di precipitazione e adottando opportune sistemazioni idraulico-forestali per le aree soggette a forte erosione);
  • g. al recupero delle aree agricole abbandonate;
  • h. al mantenimento del sistema insediativo antico;
  • i. all'apertura di itinerari e punti attrezzati per il tempo libero e le attività di tipo naturalistico;
  • j. al recupero del patrimonio edilizio esistente.

3. Per gli assetti agricoli e forestali ed in particolare per tutti quegli gli interventi che presuppongono opere di trasformazione degli assetti esistenti sono prescritti:

  • a. l'utilizzo di tecniche di impianto e specie arboree e arbustive coerenti con il carattere dei luoghi;
  • b. la realizzazione di interventi preliminari di regimazione idraulica di consolidamento dei terreni;
  • c. il mantenimento o il ripristino degli elementi strutturanti il territorio agricolo (reticolo delle acque, manufatti, terrazzamenti e ciglionamenti, percorsi e viabilità, nuovi impianti vegetazionali);
  • d. la definizione delle modalità di smaltimento dei reflui e dell'approvvigionamento idrico per usi civili o produttivo-agricoli;
  • e. la limitazione delle aree impermeabilizzate;
  • f. la definizione delle modalità di smaltimento dei prodotti utilizzati per usi agricoli (plastiche per serre o tunnel, ecc.);
  • g. il ripristino dei luoghi degradati o trasformati;
  • h. Il divieto di introdurre specie esotiche vegetali.

4. Non è consentita la realizzazione di impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli, le attività orto florovivaistiche e gli impianti per la zootecnia industrializzata, ad eccezione delle aziende già insediate nel territorio comunale.

5. Non è consentita l'asfaltatura di strade bianche se non in corrispondenza dei nuclei abitati, dove si dovranno attuare tutti gli accorgimenti utili a ridurre l'impatto ambientale dello strato superficiale attraverso l'utilizzo di idonee miscele colorate.

6. Nell'ambito della foresta comunale di Tatti sono ammesse solo destinazioni compatibili con l'uso civico collettivo di legnatico.

Art. 100 Sottosistema V2: Fascia di transizione e della biodiversità

1. Nel sottosistema V2 sono considerati usi compatibili:

  • - la residenza;
  • - i servizi e le attrezzature di uso pubblico limitatamente alle seguenti articolazioni:
  • - Sb - servizi per l'istruzione di base;
  • - Sd - servizi culturali, sociali e ricreativi;
  • - Sr - servizi religiosi;
  • - le attività turistico ricettive limitatamente alle articolazioni Tr1, Tr4 e Tr5;
  • - le attività commerciali, limitate all'articolazione Tc1

2. Nel sottosistema V2 sono ammessi gli interventi finalizzati:

  • a. alla salvaguardia ed al mantenimento dei boschi integri;
  • b. al recupero dei boschi e degli arbusteti degradati mediante interventi di rinaturalizzazione guidata;
  • c. alla regimazione dei corsi d'acqua soggetti a dissesto idrogeologico;
  • d. al recupero delle aree agricole abbandonate;
  • e. alla creazione di itinerari e punti attrezzati per il tempo libero e le attività di tipo didattico-naturalistico;
  • f. al reperimento di spazi vicini alle aree urbane, nei quali svolgere attività di tempo libero di tipo estensivo;
  • g. al mantenimento e potenziamento delle fasce di bosco ripariale;
  • h. al mantenimento dei ciglioni e delle scarpate naturali e artificiali;
  • i. al mantenimento degli elementi artificiali strutturanti il paesaggio dell'ambito territoriale quali percorsi, muri di recinzione, terrazzamenti, alberature di segnalazione, filari e gruppi di alberi, edicole, fontane, fonti e pozzi, vasche e cisterne, canalizzazioni, grotte;
  • j. al mantenimento ed al ripristino delle percorrenze lungo i fondovalle, dei percorsi di risalita verso la città e l'accesso ai corsi d'acqua;
  • k. al recupero del patrimonio edilizio esistente.

3. Per gli assetti agricoli e forestali ed in particolare per tutti quegli gli interventi che presuppongono opere di trasformazione degli assetti esistenti sono prescritti:

  • a. l'utilizzo di tecniche di impianto e specie arboree e arbustive coerenti con il carattere dei luoghi;
  • b. la realizzazione di interventi preliminari di regimazione idraulica di consolidamento dei terreni;
  • c. il mantenimento o il ripristino degli elementi strutturanti il territorio agricolo (reticolo delle acque, manufatti, terrazzamenti e ciglionamenti, percorsi e viabilità, nuovi impianti vegetazionali);
  • d. la definizione delle modalità di smaltimento dei reflui e dell'approvvigionamento idrico per usi civili o produttivo-agricoli;
  • e. la limitazione delle aree impermeabilizzate;
  • f. la definizione delle modalità di smaltimento dei prodotti utilizzati per usi agricoli (plastiche per serre o tunnel, ecc.);
  • g. il ripristino dei luoghi degradati o trasformati.

4. Non è consentita la realizzazione di impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli, i magazzini e gli impianti per la zootecnia industrializzata e le attività orto florovivaistiche, ad eccezione delle aziende già insediate nel territorio comunale.

5. Per le aree boscate è consentita la sola attività di manutenzione ordinaria con divieto di taglio e di sostituzione con specie non autoctone e con incentivazione delle associazioni vegetali autoctone.

6. L'ambito V2.1: Ambito delle aree tartufigene corrisponde al perimetro individuato in sede di PS. A fronte dell'individuazione dettagliata effettuata nell'ambito del presente PO delle effettive aree tartufigene, sulle parti di territorio individuate come appartenenti all'ambito V2.1, con l'esclusione delle aree tartufigene così come definite dall'art.52 delle presenti norme, valgono le indicazioni e prescrizioni di cui ai precedenti commi.

Art. 101 Sottosistema V3: Corridoi e connessioni fluviali

1. Nel sottosistema V3 sono considerati usi compatibili:

  • - la residenza;

2. Nel sottosistema V3 sono ammessi gli interventi finalizzati:

  • a. al contenimento od all'eliminazione del rischio idraulico con interventi di riqualificazione idrogeologica e riassetto idraulico;
  • b. al ripristino della continuità del sistema dei fossi attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • c. alla realizzazione di nuovi tratti di corsi d'acqua dove il tracciato esistente ha perso la funzionalità idraulica;
  • d. alla delocalizzazione di attività ed usi non compatibili con la continuità del reticolo idrografico;
  • e. al ripristino dell'ecosistema fluviale negli assetti vegetazionale e faunistici;
  • f. alla rinaturalizzazione delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua ed al mantenimento, ripristino e potenziamento della vegetazione riparia;
  • g. alla creazione di percorsi di servizio pedonali - ciclabili, naturalistici e didattici e piccole radure per le attività di tempo libero;
  • h. alla riconversione e potenziamento di pratiche agricole coerenti con i caratteri dell'ecosistema fluviale.
  • i. all'incentivazione di pratiche agricole di tipo biologico e orientate al potenziamento degli assetti botanico-faunistici dell'ambito;

3. Non è consentita la realizzazione di impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli, i magazzini e gli impianti per la zootecnia industrializzata e le attività orto florovivaistiche, ad eccezione delle aziende già insediate nel territorio comunale.

4. Sono vietati tutti gli interventi che possono modificare gli equilibri idrogeologici ed ecologici.

5. All'interno dell'ambito V3.1 - Corridoio dell'Era è vietata qualsiasi attività agricola o altra attività possa compromettere la ripresa della vegetazione spontanea o alterare l'ecosistema del bosco ripariale.

6. All'interno dell'ambito V3.2: Corridoio del Cecina si applica la disciplina di cui alla Delibera della Giunta Regionale n.144 del 7/2/2000 "Misure di salvaguardia finalizzate al divieto di escavazione e di asportazione di materiale inerte nel bacino del fiume Cecina".

Art. 102 Sottosistema V4: Parco geo-agricolo dei calanchi

1. Nel sottosistema V4 sono considerati usi compatibili:

  • - la residenza;
  • - i servizi e le attrezzature di uso pubblico
  • - le attività turistico ricettive limitatamente alle articolazioni Tr1, Tr4 e Tr5;
  • - le attività commerciali, limitate all'articolazione Tc1

2. Nel sottosistema V4 sono ammessi gli interventi finalizzati:

  • a. al contenimento dei fenomeni erosivi;
  • b. alla limitazione delle attività agricole per gli aspetti non compatibili con le peculiarità dei luoghi;
  • c. al potenziamento ed alla valorizzazione degli aspetti ambientali e paesistici;
  • d. al recupero del patrimonio edilizio esistente.

3. Non è consentita la realizzazione di impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli, i magazzini e gli impianti per la zootecnia industrializzata e le attività orto florovivaistiche, ad eccezione delle aziende già insediate nel territorio comunale.

Art. 103 Sottosistema V5: Aree agricole coltivate

1. Nel sottosistema V5 sono considerati usi compatibili:

  • - la residenza;
  • - le attività turistico ricettive limitatamente alle articolazioni Tr1, Tr4 e Tr5;
  • - le attività commerciali, limitate all'articolazione Tc1

2. Nel sottosistema V5 e nei relativi ambiti sono ammessi gli interventi finalizzati:

  • a. al mantenimento ed all'incentivazione della funzione agricola;
  • b. al mantenimento ed all'incentivazione delle pratiche agricole tradizionali;
  • c. al mantenimento della trama e delle modalità insediative agricole;
  • d. alla riqualificazione delle situazioni di degrado e di "incongruenze" tipologiche;
  • e. al mantenimento ed al recupero del patrimonio edilizio esistente ed in particolare degli edifici dismessi o abbandonati;
  • f. al ripristino, nuova piantumazione e mantenimento degli impianti vegetazionali ed in particolare degli elementi strutturali del paesaggio finalizzati a limitare i rischi di erosione superficiale del suolo e dei filari alberati o isolati, delle siepi di delimitazione dei fondi agricoli e lungo i percorsi;
  • g. al recupero degli invasi non più utilizzati per l'irrigazione dei fondi agricoli;
  • h. al mantenimento ed al ripristino degli invasi lacuali salvaguardando e potenziando la fascia di vegetazione limitrofa;
  • i. a favorire la messa a coltura dei campi abbandonati;
  • j. a favorire la sistemazione a cavalcapoggio e giropoggio, mantenendo il sistema di regimentazione delle acque monte-valle;
  • k. al consolidamento del terreno ed alla regimentazione delle acque superficiali;

3. Per gli assetti agricoli e forestali ed in particolare per tutti quegli gli interventi che presuppongono opere di trasformazione degli assetti esistenti sono prescritti:

  • a. l'utilizzo di tecniche di impianto e specie arboree e arbustive coerenti con il carattere dei luoghi;
  • b. la realizzazione di interventi preliminari di regimazione idraulica di consolidamento dei terreni;
  • c. il mantenimento o il ripristino degli elementi strutturanti il territorio agricolo (reticolo delle acque, manufatti, terrazzamenti e ciglionamenti, percorsi e viabilità, nuovi impianti vegetazionali);
  • d. la definizione delle modalità di smaltimento dei reflui e dell'approvvigionamento idrico per usi civili o produttivo-agricoli;
  • e. la limitazione delle aree impermeabilizzate;
  • f. la definizione delle modalità di smaltimento dei prodotti utilizzati per usi agricoli (plastiche per serre o tunnel, ecc.);
  • g. il ripristino dei luoghi degradati o trasformati.

4. Non è consentita, la realizzazione di impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli, i magazzini e gli impianti per la zootecnia industrializzata eccedenti le capacità produttive aziendali.

5. All'interno dell'ambito V.5.1 - Ambito agricolo delle colline della Val di Cecina sono presenti attività di raccolta e recupero rifiuti, individuate nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento e di attuazione" con la sigla Ir: impianti per autodemolizioni e recupero rifiuti e Ir1: impianti per recupero rifiuti in bonifica di cui all'art.20 c.3. Per quanto riguarda l'area Ir: impianti per autodemolizioni e recupero rifiuti potrà essere realizzata la recinzione dell'area e la sistemazione dei piazzali e consentita inoltre la realizzazione di strutture leggere di copertura a protezione dei materiali riciclabili che dovranno essere rimosse al cessare dell'attività stessa.

6. All'interno dell'ambito V.5.2 - Ambito agricolo delle colline della Val d'Era e dell'ambito V.5.3 - Ambito agricolo delle colline argillose valgono interamente le disposizioni riferite al Sottosistema V.5 di cui al presente articolo.

Art. 104 Sottosistema V6: Capisaldi del verde territoriale

1. Nel sottosistema V6 sono considerati usi compatibili:

  • - la residenza;
  • - i servizi e le attrezzature di uso pubblico
  • - le attività turistico ricettive limitatamente alle articolazioni Tr1, Tr4 e Tr5;
  • - le attività commerciali, limitate all'articolazione Tc1

2. Nel sottosistema V6 e relativi ambiti non è consentita la realizzazione di impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli, i magazzini e gli impianti per la zootecnia industrializzata e le attività orto florovivaistiche, ad eccezione delle aziende già insediate nel territorio comunale.

3. All'interno dell'ambito V6.1 - Le Balze sono ammessi i soli interventi finalizzati alla realizzazione del parco naturalistico delle Balze così come descritto all'art. 66 del PS è istituito un divieto di nuova edificazione.

4. Per l'ambito V6.2 - Poggio San Martino e Monte Voltraio, classificato come "geosito", è prescritta una salvaguardia assoluta con vincolo di inedificabilità. Su tale ambito dovrà essere redatto uno specifico Piano di Gestione che affronti le seguenti tematiche:

  • a. interrelazioni con le aree esterne o contigue da regolamentare con una "fascia filtro" nella quale ubicare i servizi utili e le attrezzature per il tempo libero all'intero ambito, il ridisegno, se necessario del limite dell'area boscata, i livelli di trasformabilità degli assetti colturali ;
  • b. forme e modalità di recupero e riuso del patrimonio edilizio e archeologico, dei tracciati viari, e più in generale, di tutti gli elementi di struttura del paesaggio;
  • c. interrelazioni con le "attività agricole interne" che possono presupporre la limitazione degli usi o delle tecniche colturali, la riutilizzazione delle radure interne al bosco per prati per il gioco libero;
  • d. interrelazioni con le "attività proprie del bosco" che vanno dal mantenimento degli impianti boschivi caratterizzati da stabilità ecologica, alla rinaturalizzazione delle aree boscate degradate, alla protezione delle aree boscate con presenza di associazioni vegetazionali di rilievo, all'utilizzo del bosco per le attività di tempo libero.

Art. 105 Sottosistema V7: Trama dei collegamenti

1. Il Sottosistema V7 - trama dei collegamenti è articolato in tre ambiti:

  • a. ambito V7.1 Percorsi principali di collegamento territoriale (la strada verde)
  • b. ambito V7.2 Percorsi secondari di collegamento territoriale (le strade parco);
  • c. ambito V7.3 Percorsi di collegamento locale (le strade di matrice storica e le nuove connessioni tra queste)

2. L'ambito V7.1 comprende il percorso costituito dalla Strada Provinciale 16 del Monte Volterrano, via di Porta Diana, il tratto che attraversa l'area del Montenero e la Provinciale del Cornocchio. Su tale percorso è prescritto il mantenimento delle caratteristiche tecniche, dimensionali e di giacitura, delle presenze vegetali, dei manufatti storici di arredo e corredo, delle opere stradali, degli affacci della strada verso il territorio; sono consentiti interventi volti a favorire la creazione di un sistema di percorrenze ciclo-pedonali, l'istituzione di segnaletiche specifiche e di punti di sosta e di affaccio.

3. L'ambito V7.2 comprende la Strada regionale 68 (dal confine con Colle Val d'Elsa fino a podere Strada), la Strada Provinciale 15 Volterrana (dal centro di Volterra a Molino d'Era) e la Strada Provinciale 53 del Cornocchio (fino al podere San Giorgio).

Le strade parco di cui al comma precedente, per le diverse modalità di attraversamento del territorio vallivo e di crinale, per la funzione di smistamento con altri tipologie di viabilità, per l'elevata quantità di traffico veicolare che sono tenute a sostenere, necessitano di interventi di carattere omogeneo e/o differenziati a secondo dei tratti attraversati e le funzioni che devono assolvere; sono pertanto prescritti per tali tracciati il disegno omogeneo e coordinato delle caratteristiche dimensionali, tecniche e funzionali della strada (numero carreggiate, sezione costante, presenza/assenza di marciapiede, piazzole di sosta, presenza di piste ciclabili, percorsi di servizio, soluzione per gli incroci, segnaletica suppletiva, materiali da utilizzare per i manufatti, opere di corredo). Su tali percorsi sono comunque consentiti gli interventi finalizzati a:

  • a. migliorare l'inserimento paesistico ed ambientale dei tracciati nel contesto territoriale;
  • b. realizzare opere per l'attenuazione o la compensazione degli impatti ambientali;
  • c. mantenere la continuità dei corridoi faunistici;
  • d. a creare lungo il tracciato punti sosta attrezzati e di affaccio.

4. L'ambito V7.3 comprende le strade extraurbane locali, le strade urbane di quartiere, le strade locali interzonali, su tali percorsi di collegamento locale corrispondenti all'ambito V7.3 sono consentiti gli interventi finalizzati a:

  • a. conferire continuità alla "rete" attraverso il completamento di alcuni tratti delle strade esistenti;
  • b. al miglioramento dell'immissione di queste sulla viabilità primaria;
  • c. al miglioramento delle intersezioni a raso;
  • d. al potenziamento della dotazione di aree di servizio e di sosta dei veicoli;
  • e. alla realizzazione di piste ciclo-pedonali in sede propria o in sede mista.

5. Sui percorsi di di collegamento locale di cui al comma 4 che hanno mantenuto caratteristiche dimensionali e realizzative di tipo storico-tradizionale si possono operare interventi di adeguamento e di trasformazione che però non arrechino modifiche sostanziale ai caratteri originari.

Art. 106 Sottosistema V8: Capisaldi del verde urbano

1. Nel sottosistema V8 sono considerati usi compatibili:

  • - la residenza;
  • - i servizi e le attrezzature di uso pubblico
  • - le attività turistico ricettive limitatamente alle articolazioni Tr1, Tr4 e Tr5;
  • - le attività commerciali, limitate all'articolazione Tc1

2. Per gli interventi che presuppongono opere di trasformazione degli assetti esistenti all'interno del sottosistema V8 sono prescritti:

  • a. la coerenza tra il progetto ed i caratteri fisici, ambientali, storici ed insediativi e gli usi presenti nei luoghi oggetto di trasformazione;
  • b. la verifica delle situazioni di degrado e di criticità ambientale e paesistica;
  • c. interventi di compensazione e mitigazione agli impatti derivati da situazioni soggette a pressioni antropiche (inquinamento acustico, atmosferico, delle acque e del suolo, concentrazioni insediative, ecc.);
  • d. la verifica della fattibilità tecnico-economica della realizzazione degli interventi.

3. All'interno del sottosistema V8 è da escludere la realizzazione di impianti sportivi coperti.

4. Per la gestione delle aree di proprietà pubblica o di uso pubblico dovrà essere emanato un Regolamento Comunale del verde che dovrà definire le modalità di intervento su tali spazi ed in particolare:

  • a. prevedere il rilievo e la schedatura sistematica del patrimonio arboreo;
  • b. individuare le modalità della messa a dimora delle piante, le misure di protezione delle piante e le modalità di impianto degli elementi vegetali arborei e arbustivi;
  • c. la definizione delle regole per la predisposizione dei sistemi di informazione (cartellonistica, segnaletica), ecc.;
  • d. l'individuazione dei parchi e dei giardini storici da assoggettare ad un Piano Generale per la Conservazione che comprenda analisi di ordine ambientale e storico, rilievo dei manufatti, delle vegetazione e degli impianti, le scelte progettuali e le regole di manutenzione e gestione;
  • e. la predisposizione di indirizzi per la realizzazione di un progetto di carattere unitario per le cinte murarie e le porte della città etrusche e medievali, che definisca le modalità di intervento e di fruizione dei manufatti e delle pertinenze e finalizzato alla definizione di prescrizioni specifiche di salvaguardia, degli interventi e dell'utilizzo delle aree e dei manufatti, del sistema delle percorrenze, degli accessi e dei collegamenti con il resto della città;

5. Per le aree verdi storiche interne al Sottosistema V8 è disposta una tutela assoluta consentendone l'utilizzazione pubblica nel rispetto degli ambienti particolarmente fragili e la tutela delle architetture vegetali presenti anche nelle proprietà private. Deve inoltre essere garantita la coerenza degli interventi sui parchi ed i giardini storici, gli spazi verdi del centro antico, i viali alberati, ecc. con la "Carta del restauro dei giardini storici o Carta di Firenze" redatta dall'ICOMOS-IFLA nel 1981.

6. Nell'ambito compreso tra le due cinte murarie della città, fino a lambire l'urbano interno alle mura medievali (valli verdi), è prescritta la conservazione ed il recupero dell'assetto originario e la sua manutenzione finalizzata alla costituzione di nuove modalità di fruizione non invasive che inneschino un rapporto anche con i possibili reperti archeologici esistenti.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17