Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


CAPO I SISTEMA AMBIENTALE

Art. 98 Sistema ambientale (V)

1. La funzione caratterizzante il Sistema Ambientale è quella agricola. Per ogni singolo sottosistema sono indicate le ulteriori funzioni complementari secondarie ammesse.

2. Il Sistema Ambientale risulta articolato nei seguenti sottosistemi:

  • - V1: Riserva di naturalità;
  • - V2: Fascia di transizione e della biodiversità articolato in:
    • V2.1 Ambito delle aree tartufigene
  • - V3: Corridoi e connessioni fluviali articolato in:
    • V3.1: Corridoio dell'Era
    • V3.2: Corridoio del Cecina
  • - V4: Parco geo-agricolo dei calanchi
  • - V5: Aree agricole coltivate articolato in:
    • V5.1: Ambito dell'agricolo estensivo delle argille
    • V5.2: Ambito dell'agricolo composito
    • V5.3: Ambito dell'agricolo dei calanchi
  • - V6: Capisaldi del verde territoriale articolato in:
    • V6.1: Le balze
    • V6.2: Poggio S. Martino e Monte Voltraio
  • - V7: Trama dei collegamenti
  • - V8: Capisaldi del verde urbano

3. Sono usi compatibili:

  • a. residenza;
  • b. servizi ed attrezzature di uso pubblico limitatamente alle seguenti articolazioni:
    • Sb - servizi per l'istruzione di base;
    • Sd - servizi culturali, sociali e ricreativi;
    • Sr - servizi religiosi;
    • Tr1, Tr4 e Tr5 - attività turistico ricettive;
    • Tc1 - attività commerciali;

4. Eventuali destinazioni diverse da quelle di cui al comma 3 potranno essere previste nelle schede normative di cui all'art. 126.

5. Il cambio di destinazione d'uso da agricolo ad altra funzione è regolato dalle disposizioni di cui all'art. 124.

6. Le aree individuate come verde privato (Vpr) sono spazi aperti non interessati dall'edificazione sui quali sono ammessi i soli interventi sul suolo finalizzati alla loro riqualificazione e maggiore fruibilità con tutela integrale dei boschi, dei vigneti ed oliveti terrazzati.

7. Nelle aree individuate nelle tav. B5 - "Vincoli e tutele sovraordinate" in scala 1:10.000 del vigente Piano Strutturale con un perimetro giallo e dizione: "concessioni minerarie" e corrispondenti alle aree con vincolo minerario, qualsiasi intervento è sottoposto al rispetto di quanto prescritto dai relativi Decreti Dirigenziali e Deliberazioni Regionali.

Art. 99 Sottosistema V1: Riserva di naturalità

1. Nel sottosistema V1 sono considerati usi compatibili:

  • - la residenza;
  • - i servizi e le attrezzature di uso pubblico limitatamente alle seguenti articolazioni:
  • - Sb - servizi per l'istruzione di base;
  • - Sd - servizi culturali, sociali e ricreativi;
  • - Sr - servizi religiosi;
  • - le attività turistico ricettive limitatamente alle articolazioni Tr1, Tr4 e Tr5;
  • - le attività commerciali, limitate all'articolazione Tc1

2. Nel sottosistema V1 sono ammessi gli interventi finalizzati:

  • a. al mantenimento, alla conservazione ed il miglioramento delle aree boscate;
  • b. alla riconversione di aree arbustate in aree boscate;
  • c. alla riconversione da aree a seminativi in forte pendenza in aree boscate o a prato pascolo;
  • d. alla ricolonizzazione vegetazionale delle aree denudate.
  • e. alla salvaguardia dei boschi integri ed al recupero dei boschi e degli arbusteti degradati mediante interventi di rinaturalizzazione e riforestazione guidata;
  • f. alla regimazione dei corsi d'acqua soggetti a dissesto idrogeologico (favorendo la ritenzione temporanea delle acque di precipitazione e adottando opportune sistemazioni idraulico-forestali per le aree soggette a forte erosione);
  • g. al recupero delle aree agricole abbandonate;
  • h. al mantenimento del sistema insediativo antico;
  • i. all'apertura di itinerari e punti attrezzati per il tempo libero e le attività di tipo naturalistico;
  • j. al recupero del patrimonio edilizio esistente.

3. Per gli assetti agricoli e forestali ed in particolare per tutti quegli gli interventi che presuppongono opere di trasformazione degli assetti esistenti sono prescritti:

  • a. l'utilizzo di tecniche di impianto e specie arboree e arbustive coerenti con il carattere dei luoghi;
  • b. la realizzazione di interventi preliminari di regimazione idraulica di consolidamento dei terreni;
  • c. il mantenimento o il ripristino degli elementi strutturanti il territorio agricolo (reticolo delle acque, manufatti, terrazzamenti e ciglionamenti, percorsi e viabilità, nuovi impianti vegetazionali);
  • d. la definizione delle modalità di smaltimento dei reflui e dell'approvvigionamento idrico per usi civili o produttivo-agricoli;
  • e. la limitazione delle aree impermeabilizzate;
  • f. la definizione delle modalità di smaltimento dei prodotti utilizzati per usi agricoli (plastiche per serre o tunnel, ecc.);
  • g. il ripristino dei luoghi degradati o trasformati;
  • h. Il divieto di introdurre specie esotiche vegetali.

4. Non è consentita la realizzazione di impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli, le attività orto florovivaistiche e gli impianti per la zootecnia industrializzata, ad eccezione delle aziende già insediate nel territorio comunale.

5. Non è consentita l'asfaltatura di strade bianche se non in corrispondenza dei nuclei abitati, dove si dovranno attuare tutti gli accorgimenti utili a ridurre l'impatto ambientale dello strato superficiale attraverso l'utilizzo di idonee miscele colorate.

6. Nell'ambito della foresta comunale di Tatti sono ammesse solo destinazioni compatibili con l'uso civico collettivo di legnatico.

Art. 100 Sottosistema V2: Fascia di transizione e della biodiversità

1. Nel sottosistema V2 sono considerati usi compatibili:

  • - la residenza;
  • - i servizi e le attrezzature di uso pubblico limitatamente alle seguenti articolazioni:
  • - Sb - servizi per l'istruzione di base;
  • - Sd - servizi culturali, sociali e ricreativi;
  • - Sr - servizi religiosi;
  • - le attività turistico ricettive limitatamente alle articolazioni Tr1, Tr4 e Tr5;
  • - le attività commerciali, limitate all'articolazione Tc1

2. Nel sottosistema V2 sono ammessi gli interventi finalizzati:

  • a. alla salvaguardia ed al mantenimento dei boschi integri;
  • b. al recupero dei boschi e degli arbusteti degradati mediante interventi di rinaturalizzazione guidata;
  • c. alla regimazione dei corsi d'acqua soggetti a dissesto idrogeologico;
  • d. al recupero delle aree agricole abbandonate;
  • e. alla creazione di itinerari e punti attrezzati per il tempo libero e le attività di tipo didattico-naturalistico;
  • f. al reperimento di spazi vicini alle aree urbane, nei quali svolgere attività di tempo libero di tipo estensivo;
  • g. al mantenimento e potenziamento delle fasce di bosco ripariale;
  • h. al mantenimento dei ciglioni e delle scarpate naturali e artificiali;
  • i. al mantenimento degli elementi artificiali strutturanti il paesaggio dell'ambito territoriale quali percorsi, muri di recinzione, terrazzamenti, alberature di segnalazione, filari e gruppi di alberi, edicole, fontane, fonti e pozzi, vasche e cisterne, canalizzazioni, grotte;
  • j. al mantenimento ed al ripristino delle percorrenze lungo i fondovalle, dei percorsi di risalita verso la città e l'accesso ai corsi d'acqua;
  • k. al recupero del patrimonio edilizio esistente.

3. Per gli assetti agricoli e forestali ed in particolare per tutti quegli gli interventi che presuppongono opere di trasformazione degli assetti esistenti sono prescritti:

  • a. l'utilizzo di tecniche di impianto e specie arboree e arbustive coerenti con il carattere dei luoghi;
  • b. la realizzazione di interventi preliminari di regimazione idraulica di consolidamento dei terreni;
  • c. il mantenimento o il ripristino degli elementi strutturanti il territorio agricolo (reticolo delle acque, manufatti, terrazzamenti e ciglionamenti, percorsi e viabilità, nuovi impianti vegetazionali);
  • d. la definizione delle modalità di smaltimento dei reflui e dell'approvvigionamento idrico per usi civili o produttivo-agricoli;
  • e. la limitazione delle aree impermeabilizzate;
  • f. la definizione delle modalità di smaltimento dei prodotti utilizzati per usi agricoli (plastiche per serre o tunnel, ecc.);
  • g. il ripristino dei luoghi degradati o trasformati.

4. Non è consentita la realizzazione di impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli, i magazzini e gli impianti per la zootecnia industrializzata e le attività orto florovivaistiche, ad eccezione delle aziende già insediate nel territorio comunale.

5. Per le aree boscate è consentita la sola attività di manutenzione ordinaria con divieto di taglio e di sostituzione con specie non autoctone e con incentivazione delle associazioni vegetali autoctone.

6. L'ambito V2.1: Ambito delle aree tartufigene corrisponde al perimetro individuato in sede di PS. A fronte dell'individuazione dettagliata effettuata nell'ambito del presente PO delle effettive aree tartufigene, sulle parti di territorio individuate come appartenenti all'ambito V2.1, con l'esclusione delle aree tartufigene così come definite dall'art.52 delle presenti norme, valgono le indicazioni e prescrizioni di cui ai precedenti commi.

Art. 101 Sottosistema V3: Corridoi e connessioni fluviali

1. Nel sottosistema V3 sono considerati usi compatibili:

  • - la residenza;

2. Nel sottosistema V3 sono ammessi gli interventi finalizzati:

  • a. al contenimento od all'eliminazione del rischio idraulico con interventi di riqualificazione idrogeologica e riassetto idraulico;
  • b. al ripristino della continuità del sistema dei fossi attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • c. alla realizzazione di nuovi tratti di corsi d'acqua dove il tracciato esistente ha perso la funzionalità idraulica;
  • d. alla delocalizzazione di attività ed usi non compatibili con la continuità del reticolo idrografico;
  • e. al ripristino dell'ecosistema fluviale negli assetti vegetazionale e faunistici;
  • f. alla rinaturalizzazione delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua ed al mantenimento, ripristino e potenziamento della vegetazione riparia;
  • g. alla creazione di percorsi di servizio pedonali - ciclabili, naturalistici e didattici e piccole radure per le attività di tempo libero;
  • h. alla riconversione e potenziamento di pratiche agricole coerenti con i caratteri dell'ecosistema fluviale.
  • i. all'incentivazione di pratiche agricole di tipo biologico e orientate al potenziamento degli assetti botanico-faunistici dell'ambito;

3. Non è consentita la realizzazione di impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli, i magazzini e gli impianti per la zootecnia industrializzata e le attività orto florovivaistiche, ad eccezione delle aziende già insediate nel territorio comunale.

4. Sono vietati tutti gli interventi che possono modificare gli equilibri idrogeologici ed ecologici.

5. All'interno dell'ambito V3.1 - Corridoio dell'Era è vietata qualsiasi attività agricola o altra attività possa compromettere la ripresa della vegetazione spontanea o alterare l'ecosistema del bosco ripariale.

6. All'interno dell'ambito V3.2: Corridoio del Cecina si applica la disciplina di cui alla Delibera della Giunta Regionale n.144 del 7/2/2000 "Misure di salvaguardia finalizzate al divieto di escavazione e di asportazione di materiale inerte nel bacino del fiume Cecina".

Art. 102 Sottosistema V4: Parco geo-agricolo dei calanchi

1. Nel sottosistema V4 sono considerati usi compatibili:

  • - la residenza;
  • - i servizi e le attrezzature di uso pubblico
  • - le attività turistico ricettive limitatamente alle articolazioni Tr1, Tr4 e Tr5;
  • - le attività commerciali, limitate all'articolazione Tc1

2. Nel sottosistema V4 sono ammessi gli interventi finalizzati:

  • a. al contenimento dei fenomeni erosivi;
  • b. alla limitazione delle attività agricole per gli aspetti non compatibili con le peculiarità dei luoghi;
  • c. al potenziamento ed alla valorizzazione degli aspetti ambientali e paesistici;
  • d. al recupero del patrimonio edilizio esistente.

3. Non è consentita la realizzazione di impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli, i magazzini e gli impianti per la zootecnia industrializzata e le attività orto florovivaistiche, ad eccezione delle aziende già insediate nel territorio comunale.

Art. 103 Sottosistema V5: Aree agricole coltivate

1. Nel sottosistema V5 sono considerati usi compatibili:

  • - la residenza;
  • - le attività turistico ricettive limitatamente alle articolazioni Tr1, Tr4 e Tr5;
  • - le attività commerciali, limitate all'articolazione Tc1

2. Nel sottosistema V5 e nei relativi ambiti sono ammessi gli interventi finalizzati:

  • a. al mantenimento ed all'incentivazione della funzione agricola;
  • b. al mantenimento ed all'incentivazione delle pratiche agricole tradizionali;
  • c. al mantenimento della trama e delle modalità insediative agricole;
  • d. alla riqualificazione delle situazioni di degrado e di "incongruenze" tipologiche;
  • e. al mantenimento ed al recupero del patrimonio edilizio esistente ed in particolare degli edifici dismessi o abbandonati;
  • f. al ripristino, nuova piantumazione e mantenimento degli impianti vegetazionali ed in particolare degli elementi strutturali del paesaggio finalizzati a limitare i rischi di erosione superficiale del suolo e dei filari alberati o isolati, delle siepi di delimitazione dei fondi agricoli e lungo i percorsi;
  • g. al recupero degli invasi non più utilizzati per l'irrigazione dei fondi agricoli;
  • h. al mantenimento ed al ripristino degli invasi lacuali salvaguardando e potenziando la fascia di vegetazione limitrofa;
  • i. a favorire la messa a coltura dei campi abbandonati;
  • j. a favorire la sistemazione a cavalcapoggio e giropoggio, mantenendo il sistema di regimentazione delle acque monte-valle;
  • k. al consolidamento del terreno ed alla regimentazione delle acque superficiali;

3. Per gli assetti agricoli e forestali ed in particolare per tutti quegli gli interventi che presuppongono opere di trasformazione degli assetti esistenti sono prescritti:

  • a. l'utilizzo di tecniche di impianto e specie arboree e arbustive coerenti con il carattere dei luoghi;
  • b. la realizzazione di interventi preliminari di regimazione idraulica di consolidamento dei terreni;
  • c. il mantenimento o il ripristino degli elementi strutturanti il territorio agricolo (reticolo delle acque, manufatti, terrazzamenti e ciglionamenti, percorsi e viabilità, nuovi impianti vegetazionali);
  • d. la definizione delle modalità di smaltimento dei reflui e dell'approvvigionamento idrico per usi civili o produttivo-agricoli;
  • e. la limitazione delle aree impermeabilizzate;
  • f. la definizione delle modalità di smaltimento dei prodotti utilizzati per usi agricoli (plastiche per serre o tunnel, ecc.);
  • g. il ripristino dei luoghi degradati o trasformati.

4. Non è consentita, la realizzazione di impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli, i magazzini e gli impianti per la zootecnia industrializzata eccedenti le capacità produttive aziendali.

5. All'interno dell'ambito V.5.1 - Ambito agricolo delle colline della Val di Cecina sono presenti attività di raccolta e recupero rifiuti, individuate nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento e di attuazione" con la sigla Ir: impianti per autodemolizioni e recupero rifiuti e Ir1: impianti per recupero rifiuti in bonifica di cui all'art.20 c.3. Per quanto riguarda l'area Ir: impianti per autodemolizioni e recupero rifiuti potrà essere realizzata la recinzione dell'area e la sistemazione dei piazzali e consentita inoltre la realizzazione di strutture leggere di copertura a protezione dei materiali riciclabili che dovranno essere rimosse al cessare dell'attività stessa.

6. All'interno dell'ambito V.5.2 - Ambito agricolo delle colline della Val d'Era e dell'ambito V.5.3 - Ambito agricolo delle colline argillose valgono interamente le disposizioni riferite al Sottosistema V.5 di cui al presente articolo.

Art. 104 Sottosistema V6: Capisaldi del verde territoriale

1. Nel sottosistema V6 sono considerati usi compatibili:

  • - la residenza;
  • - i servizi e le attrezzature di uso pubblico
  • - le attività turistico ricettive limitatamente alle articolazioni Tr1, Tr4 e Tr5;
  • - le attività commerciali, limitate all'articolazione Tc1

2. Nel sottosistema V6 e relativi ambiti non è consentita la realizzazione di impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli, i magazzini e gli impianti per la zootecnia industrializzata e le attività orto florovivaistiche, ad eccezione delle aziende già insediate nel territorio comunale.

3. All'interno dell'ambito V6.1 - Le Balze sono ammessi i soli interventi finalizzati alla realizzazione del parco naturalistico delle Balze così come descritto all'art. 66 del PS è istituito un divieto di nuova edificazione.

4. Per l'ambito V6.2 - Poggio San Martino e Monte Voltraio, classificato come "geosito", è prescritta una salvaguardia assoluta con vincolo di inedificabilità. Su tale ambito dovrà essere redatto uno specifico Piano di Gestione che affronti le seguenti tematiche:

  • a. interrelazioni con le aree esterne o contigue da regolamentare con una "fascia filtro" nella quale ubicare i servizi utili e le attrezzature per il tempo libero all'intero ambito, il ridisegno, se necessario del limite dell'area boscata, i livelli di trasformabilità degli assetti colturali ;
  • b. forme e modalità di recupero e riuso del patrimonio edilizio e archeologico, dei tracciati viari, e più in generale, di tutti gli elementi di struttura del paesaggio;
  • c. interrelazioni con le "attività agricole interne" che possono presupporre la limitazione degli usi o delle tecniche colturali, la riutilizzazione delle radure interne al bosco per prati per il gioco libero;
  • d. interrelazioni con le "attività proprie del bosco" che vanno dal mantenimento degli impianti boschivi caratterizzati da stabilità ecologica, alla rinaturalizzazione delle aree boscate degradate, alla protezione delle aree boscate con presenza di associazioni vegetazionali di rilievo, all'utilizzo del bosco per le attività di tempo libero.

Art. 105 Sottosistema V7: Trama dei collegamenti

1. Il Sottosistema V7 - trama dei collegamenti è articolato in tre ambiti:

  • a. ambito V7.1 Percorsi principali di collegamento territoriale (la strada verde)
  • b. ambito V7.2 Percorsi secondari di collegamento territoriale (le strade parco);
  • c. ambito V7.3 Percorsi di collegamento locale (le strade di matrice storica e le nuove connessioni tra queste)

2. L'ambito V7.1 comprende il percorso costituito dalla Strada Provinciale 16 del Monte Volterrano, via di Porta Diana, il tratto che attraversa l'area del Montenero e la Provinciale del Cornocchio. Su tale percorso è prescritto il mantenimento delle caratteristiche tecniche, dimensionali e di giacitura, delle presenze vegetali, dei manufatti storici di arredo e corredo, delle opere stradali, degli affacci della strada verso il territorio; sono consentiti interventi volti a favorire la creazione di un sistema di percorrenze ciclo-pedonali, l'istituzione di segnaletiche specifiche e di punti di sosta e di affaccio.

3. L'ambito V7.2 comprende la Strada regionale 68 (dal confine con Colle Val d'Elsa fino a podere Strada), la Strada Provinciale 15 Volterrana (dal centro di Volterra a Molino d'Era) e la Strada Provinciale 53 del Cornocchio (fino al podere San Giorgio).

Le strade parco di cui al comma precedente, per le diverse modalità di attraversamento del territorio vallivo e di crinale, per la funzione di smistamento con altri tipologie di viabilità, per l'elevata quantità di traffico veicolare che sono tenute a sostenere, necessitano di interventi di carattere omogeneo e/o differenziati a secondo dei tratti attraversati e le funzioni che devono assolvere; sono pertanto prescritti per tali tracciati il disegno omogeneo e coordinato delle caratteristiche dimensionali, tecniche e funzionali della strada (numero carreggiate, sezione costante, presenza/assenza di marciapiede, piazzole di sosta, presenza di piste ciclabili, percorsi di servizio, soluzione per gli incroci, segnaletica suppletiva, materiali da utilizzare per i manufatti, opere di corredo). Su tali percorsi sono comunque consentiti gli interventi finalizzati a:

  • a. migliorare l'inserimento paesistico ed ambientale dei tracciati nel contesto territoriale;
  • b. realizzare opere per l'attenuazione o la compensazione degli impatti ambientali;
  • c. mantenere la continuità dei corridoi faunistici;
  • d. a creare lungo il tracciato punti sosta attrezzati e di affaccio.

4. L'ambito V7.3 comprende le strade extraurbane locali, le strade urbane di quartiere, le strade locali interzonali, su tali percorsi di collegamento locale corrispondenti all'ambito V7.3 sono consentiti gli interventi finalizzati a:

  • a. conferire continuità alla "rete" attraverso il completamento di alcuni tratti delle strade esistenti;
  • b. al miglioramento dell'immissione di queste sulla viabilità primaria;
  • c. al miglioramento delle intersezioni a raso;
  • d. al potenziamento della dotazione di aree di servizio e di sosta dei veicoli;
  • e. alla realizzazione di piste ciclo-pedonali in sede propria o in sede mista.

5. Sui percorsi di di collegamento locale di cui al comma 4 che hanno mantenuto caratteristiche dimensionali e realizzative di tipo storico-tradizionale si possono operare interventi di adeguamento e di trasformazione che però non arrechino modifiche sostanziale ai caratteri originari.

Art. 106 Sottosistema V8: Capisaldi del verde urbano

1. Nel sottosistema V8 sono considerati usi compatibili:

  • - la residenza;
  • - i servizi e le attrezzature di uso pubblico
  • - le attività turistico ricettive limitatamente alle articolazioni Tr1, Tr4 e Tr5;
  • - le attività commerciali, limitate all'articolazione Tc1

2. Per gli interventi che presuppongono opere di trasformazione degli assetti esistenti all'interno del sottosistema V8 sono prescritti:

  • a. la coerenza tra il progetto ed i caratteri fisici, ambientali, storici ed insediativi e gli usi presenti nei luoghi oggetto di trasformazione;
  • b. la verifica delle situazioni di degrado e di criticità ambientale e paesistica;
  • c. interventi di compensazione e mitigazione agli impatti derivati da situazioni soggette a pressioni antropiche (inquinamento acustico, atmosferico, delle acque e del suolo, concentrazioni insediative, ecc.);
  • d. la verifica della fattibilità tecnico-economica della realizzazione degli interventi.

3. All'interno del sottosistema V8 è da escludere la realizzazione di impianti sportivi coperti.

4. Per la gestione delle aree di proprietà pubblica o di uso pubblico dovrà essere emanato un Regolamento Comunale del verde che dovrà definire le modalità di intervento su tali spazi ed in particolare:

  • a. prevedere il rilievo e la schedatura sistematica del patrimonio arboreo;
  • b. individuare le modalità della messa a dimora delle piante, le misure di protezione delle piante e le modalità di impianto degli elementi vegetali arborei e arbustivi;
  • c. la definizione delle regole per la predisposizione dei sistemi di informazione (cartellonistica, segnaletica), ecc.;
  • d. l'individuazione dei parchi e dei giardini storici da assoggettare ad un Piano Generale per la Conservazione che comprenda analisi di ordine ambientale e storico, rilievo dei manufatti, delle vegetazione e degli impianti, le scelte progettuali e le regole di manutenzione e gestione;
  • e. la predisposizione di indirizzi per la realizzazione di un progetto di carattere unitario per le cinte murarie e le porte della città etrusche e medievali, che definisca le modalità di intervento e di fruizione dei manufatti e delle pertinenze e finalizzato alla definizione di prescrizioni specifiche di salvaguardia, degli interventi e dell'utilizzo delle aree e dei manufatti, del sistema delle percorrenze, degli accessi e dei collegamenti con il resto della città;

5. Per le aree verdi storiche interne al Sottosistema V8 è disposta una tutela assoluta consentendone l'utilizzazione pubblica nel rispetto degli ambienti particolarmente fragili e la tutela delle architetture vegetali presenti anche nelle proprietà private. Deve inoltre essere garantita la coerenza degli interventi sui parchi ed i giardini storici, gli spazi verdi del centro antico, i viali alberati, ecc. con la "Carta del restauro dei giardini storici o Carta di Firenze" redatta dall'ICOMOS-IFLA nel 1981.

6. Nell'ambito compreso tra le due cinte murarie della città, fino a lambire l'urbano interno alle mura medievali (valli verdi), è prescritta la conservazione ed il recupero dell'assetto originario e la sua manutenzione finalizzata alla costituzione di nuove modalità di fruizione non invasive che inneschino un rapporto anche con i possibili reperti archeologici esistenti.

CAPO II TRASFORMABILITÀ DEL TERRITORIO RURALE

Art. 107 Disposizioni generali per le zone del territorio rurale

1. Le aree appartenenti al territorio rurale sono identificate nella tavola "Usi del suolo e modalità di intervento" con la sigla E, secondo la seguente articolazione:

  • a. E1 - aree di conservazione
  • b. E2 - aree di mantenimento e consolidamento
  • c. E3 - aree a trasformazione limitata di primo livello
  • d. E4 - aree a trasformazione limitata di secondo livello

2. Per ciascuna area di cui al comma 1 è stabilita dalle presenti norme:

  • a. la possibilità o meno di realizzare nuovi edifici rurali
  • b. le eventuali limitazioni e prescrizioni relative ai tipi di intervento consentiti sul patrimonio edilizio esistente sia a destinazione agricola che non agricola di cui ai successivi artt. 122 e 123.
  • c. le eventuali limitazioni e prescrizioni relative alle regole per il mutamento di destinazione d'uso di cui al successivo art. 124.

3. Le prescrizioni di cui agli articoli 122, 123, 124 e 125, non si applicano agli edifici ricompresi nelle Schede Normative di cui all'art.126.

4. Nel territorio rurale così come definito dal presente Titolo XIII:

  • a. non sono ammessi interventi di ristrutturazione urbanistica;
  • b. è vietata la realizzazione di autorimesse interrate.

5. Tutte le aree ricomprese all'interno del territorio rurale così come definito dal presente Titolo XIII concorrono al dimensionamento dell'azienda ai fini della progettazione del Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (di seguito Programma Aziendale).

6. Nelle aziende agricole che dispongono delle adeguate superfici minime richieste dalla normativa vigente è consentita l'ospitalità in spazi aperti, compresa l'agrisosta camper, alle seguenti condizioni:

  • a. le piazzole dovranno avere una dimensione minima di 60 mq. ed essere sistemate tramite l'inerbimento del terreno e comunque in modo da risultare permeabili oltre ad avere adeguata vegetazione per l'ombreggiamento;
  • b. i servizi igienici e quelli di lavanderia e lavaggio stoviglie se previsti al chiuso, dovranno essere ospitati in locali già esistenti o in ampliamento a fabbricati esistenti per i quali il PO consente l'intervento di addizione volumetrica Av1 o di sostituzione edilizia Av2;
  • c. dovrà essere presentato specifico elaborato grafico in grado di dimostrare la validità degli interventi di mitigazione dell'impatto paesaggistico e che non si modificano le caratteristiche di ruralità del contesto.

7. Le attività di ospitalità in spazi aperti e di agrisosta camper non sono consentite:

  • d. nelle aree di conservazione E1 e nelle aree di mantenimento e consolidamento E2
  • e. nelle aree interessate da siti archeologici, necropoli e mura etrusche di cui all'art.55 e le zone di interesse archeologico di cui all'art.75
  • f. quelle interne a parchi e riserve nazionali o regionali di cui all'art.73
  • g. nelle aree di pertinenza degli edifici specialistici, ville ed edifici rurali di pregio di cui agli artt. 126;
  • h. quelle ricomprese all'interno di aree di trasformazione AT se non in quest'ultime esplicitamente previste.

8. Il presente PO riconosce l'esistenza di un impianto di frantumazione inerti individuato con apposita perimetrazione e sigla Ifr nella TAV A2: "Usi del suolo e modalità d'intervento - territorio rurale" . Esso risulta attività già esistente.

9. L'area interessata dall'impianto di cui al comma precedente ricade in PI4. Al fine di limitare l'esposizione al rischio idraulico, l'impianto dovrà provvedere al proprio spostamento al di fuori di tale rischio. Lo spostamento dovrà essere effettuato attraverso la presentazione di un piano attuativo (PA) che ne definisca le regole operative. Il PA dovrà comunque:

  • a) prevedere che l'area attualmente occupata dall'impianto, e ricadente in PI4, sia liberata e ripristinata in condizioni di naturalità;
  • b) individuare una nuova area con relativi parametri (dimensioni e funzioni) e assetto morfologico insediativo.

10. La proposta è assoggettata a valutazione della Giunta Comunale per la prosecuzione del procedimento e i relativi adempimenti.

11. Nell'impianto di frantumazione di cui al precedente comma 8, fino all'approvazione del relativo PA, è ammessa la prosecuzione delle attività in essere senza ampliamento delle aree interessate né dei manufatti esistenti per i quali è ammessa la sola manutenzione ordinaria. Non è consentita la realizzazione di nuove edificazioni anche se a carattere temporaneo.

12. Alla cessazione/spostamento delle attività i manufatti esistenti dovranno essere demoliti e i luoghi dovranno essere ripristinati in omogeneità al contesto territoriale applicandovi le norme del presente PO per le zone E1 ed E3 in coerenza con la destinazione V3.1 del PS.

13. All'interno dei siti natura ed in un ambito compreso entro 300 metri dal perimetro esterno di questi, così come individuati nelle tavole del Quadro Conoscitivo: "Ricognizione dei vincoli", in relazione alle potenzialità offerte dagli edifici rurali per la fauna antropofila (in particolare chirotteri e uccelli quali strigiformi, rondini, rondoni, balestrucci ecc.), in fase di progettazione degli interventi dovrà essere effettuata l'analisi degli effetti su tali specie, con relativa ed eventuale individuazione di idonee misure di mitigazione, sia in termini di modalità e tempistiche degli interventi di ristrutturazione, sia in termini di accorgimenti progettuali volti a mantenere/ricreare siti idonei di riproduzione e rifugio.

Art. 108 Zona E1 - Aree di conservazione

1. Nelle aree di conservazione E1 non è consentita la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di annessi agricoli che necessitino di interventi permanenti sul suolo, stabili o temporanei, comprese le serre temporanee e quelle con copertura stagionale. E' ammessa la realizzazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici.

2. Sono consentiti gli interventi di cui agli artt.121, 122 e 123 ed il mutamento di destinazione d'uso secondo quanto riportato al successivo art.124

Art. 109 Zona E2 - Aree di mantenimento e consolidamento

1. Nelle aree di mantenimento e consolidamento E2 non è consentita la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di annessi agricoli che necessitino di interventi permanenti sul suolo, stabili o temporanei, comprese le serre temporanee e quelle con copertura stagionale. E' ammessa la realizzazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici.

2. In deroga ai disposti del comma 1 è consentita la realizzazione di nuovi annessi agricoli nelle aree corrispondenti ai paesaggi di transizione e della biodiversità, se localizzati lungo le strade di crinale.

3. Sono consentiti gli interventi di cui agli artt.121, 122 e 123 ed il mutamento di destinazione d'uso secondo quanto riportato al successivo art.124.

Art. 110 Zona E3 - Aree di trasformazione limitata di primo livello

1. Nelle aree di trasformazione limitata di primo livello E3 è consentita la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di annessi agricoli stabili o temporanei, comprese le serre temporanee e quelle con copertura stagionale. E' ammessa la realizzazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici.

2. La realizzazione di nuove abitazioni rurali è ammessa solo per aziende sprovviste di abitazioni rurali o con un numero inferiore a quello necessario in rapporto ai nuclei familiari dei titolari d'azienda in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale.

3. Sono consentiti gli interventi di cui agli artt.121, 122 e 123 ed il mutamento di destinazione d'uso secondo quanto riportato al successivo art.124.

Art. 111 Zona E4 - Aree di trasformazione limitata di secondo livello

1. Nelle aree di trasformazione limitata di secondo livello E4 è ammessa la costruzione di nuovi annessi rurali. E' ammessa la realizzazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici.

2. La realizzazione di nuove abitazioni rurali è ammessa solo per aziende sprovviste di abitazioni rurali o con un numero inferiore a quello necessario in rapporto ai nuclei familiari dei titolari d'azienda in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale.

3. Sono consentiti gli interventi di cui agli artt.121, 122 e 123 ed il mutamento di destinazione d'uso secondo quanto riportato al successivo art.124.

CAPO III NUOVE COSTRUZIONI NEL TERRITORIO RURALE

Art. 112 Disposizioni generali per la costruzione di nuovi edifici rurali

1. La costruzione di nuovi edifici rurali, quando consentito dalle presenti norme, deve attenersi alle condizioni previste dall'art.73 della LR 65/2014 e del Regolamento 25 agosto 2016 n.63/R - Regolamento di attuazione dell'articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale e successive modifiche.

2. Le Superfici Fondiarie Minime richieste dall'art. 73 della LR 65/2014 e del RA n.63/R sono quelle stabilite dal vigente PTCP della Provincia di Pisa.

3. Nel computo delle superfici aziendali minime sono ricompresi solo i terreni ubicati nel Comune di Volterra e nei Comuni confinanti posseduti in proprietà o in affitto di durata non inferiore a 15 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto d'obbligo.

4. Nella realizzazione di nuovi edifici rurali:

  • a. devono essere impiegati materiali e finiture coerenti con le peculiarità e le tipicità dell'edilizia tradizionale e consolidata;
  • b. deve essere posta attenzione al recupero dei materiali locali e delle soluzioni costruttive tradizionali, in particolare quelle tipiche del luogo, evitando al contempo l'impiego esteso o pervasivo di materiali e tecniche di uso recente o non tipici del luogo;
  • c. il progetto deve confrontarsi con i caratteri del contesto edilizio in cui la nuova costruzione andrà a collocarsi, con la finalità di garantire soluzioni costruttive e morfologiche affini ed omogenee al panorama edilizio, individuando le tipicità costruttive e morfologiche che storicamente hanno caratterizzato il contesto ed analizzando i seguenti aspetti:
    • * il tipo edilizio;
    • * la morfologia in rapporto alle caratteristiche stereometriche e volumetriche principali, gli assetti distributivi generali;
    • * la tipologia costruttiva prevalente, sia delle strutture verticali che degli orizzontamenti;
    • * il tipo di copertura, manto, tipo di gronda, pluviali;
    • * caratteri dell'involucro: muratura faccia-vista, intonaco; presenza di scale esterne, logge, ecc.;
    • * disposizione e forma delle aperture; tipo di infissi;
    • * caratteri dell'intorno e sistemazioni esterne: pavimentazioni, sistemazioni a verde.

5. Nella scelta della localizzazione dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

  • a. si pongano prioritariamente lungo la viabilità esistente o comunque in aree che non richiedano la realizzazione di nuovi percorsi carrabili;
  • b. si pongano quanto più possibile nelle vicinanze di nuclei ed edifici esistenti, in una logica di accorpamento dei volumi e fabbricati che limiti e contenga le aree urbanizzate, senza alterare quadri paesistici caratterizzati dall'assenza di costruito; andranno tuttavia salvaguardati l'intorno e l'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico e/o architettonico, lasciandoli liberi da nuovi interventi edilizi; in caso di dimostrata impossibilità di reperire localizzazioni prossime a nuclei esistenti, dovranno essere privilegiati luoghi di basso impatto visivo od eventualmente adottate opportune forme di mitigazione visiva (ad esempio barriere verdi con specie autoctone e modalità di impianto tipiche del luogo);
  • c. non sono consentite localizzazioni che richiedano in generale significativi movimenti di terra; laddove vi siano situazioni di pronunciata acclività, viene prescritta l'adozione di piani terra seminterrati, limitando così sia gli sbancamenti che il riporto di terra per il livellamento dei piani.
  • d. deve essere verificata la disponibilità di risorse adeguate in termini di rete acquedottistica e fognaria, verificando la modalità di smaltimento dei reflui, ed eventualmente attuati dispositivi di potenziamento delle infrastrutture esistenti; saranno privilegiati gli impianti di fitodepurazione.

Art. 113 Nuovi edifici rurali ad uso abitativo

1. La costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, quando consentito dalle presenti norme, deve attenersi alle condizioni di cui al comma 2 dell'art.73 della LR 65/2014 e ss.mm.ii. e dell'art.4 del RA n.63/R.

2. Il programma aziendale deve essere presentato con le modalità ed i contenuti di cui agli articoli 4 e 7 del RA n.63/R.

3. La Superficie Utile (SU) di ciascuna unità abitativa rurale di nuova costruzione o derivante da ampliamento del patrimonio edilizio esistente, compreso l'ampliamento una tantum, deve essere dimensionata in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare al momento della presentazione dell'istanza.

4. La dimensione massima ammissibile di ogni unità abitativa è stabilita in 150 mq. di Superficie Utile (SU). La superficie non residenziale non può superare il 30% di quella residenziale.

5. La nuova costruzione deve essere di forma compatta ed un'altezza massima di due piani fuori terra.

6. Sono ammessi portici e tettoie se realizzati in forma tradizionale e coerentemente alle caratteristiche tipologiche degli edifici rurali esistenti fino ad un massimo del 30% della superficie coperta del nuovo edificio; è ammessa la realizzazione di pergolati privi di copertura impermeabile entro i limiti del 20% della superficie edificabile.

7. Relativamente alla definizione dei materiali, degli elementi tipologici ed ai criteri localizzativi da utilizzare, devono essere rispettate le indicazioni riportate all'art.112 commi 4 e 5.

8. Devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni:

  • a. dovranno essere realizzati prioritariamente riutilizzando le volumetrie presenti all'interno della proprietà e non più necessarie per la funzione originaria;
  • b. i nuovi edifici ad uso abitativo non potranno ospitare funzioni diverse da quelle abitative e dei relativi servizi;
  • c. non è ammessa la costruzione di nuove abitazioni rurali per i dipendenti o soggetti comunque estranei al nucleo familiare del conduttore d'azienda;
  • d. non sono consentiti volumi interrati o parzialmente interrati ad eccezione di quelli occorrenti per le cantine di vinificazione.

9. I nuovi edifici rurali ad uso abitativo realizzati in applicazione del presente articolo non possono mutare la destinazione d'uso agricola per almeno 20 anni dalla loro ultimazione, in applicazione dei disposti del comma 3 dell'art.81 della LR 65/2014.

Art. 114 Nuovi annessi agricoli

1. La costruzione di nuovi annessi agricoli, quando consentito dalle presenti norme, deve attenersi alle condizioni di cui al comma 4 dell'art.73 della LR 65/2014 e successive modifiche.

2. Il programma aziendale deve essere presentato con le modalità ed i contenuti di cui agli articoli 4 e 7 del RA n.63/R.

3. Per annessi agricoli si intendono:

  • a. locali per la promozione, la degustazione, la vendita diretta dei prodotti aziendali;
  • b. locali per la lavorazione saltuaria e la trasformazione dei prodotti aziendali
  • c. i depositi di prodotti, attrezzi o materiali,
  • d. le rimesse per le macchine agricole, i mezzi aziendali etc,
  • e. i ricoveri per animali;
  • f. ogni altra analoga costruzione di servizio che risulti direttamente funzionale alle esigenze legate alla conduzione dei fondi agricoli;
  • g. centri aziendali ove si trovano i locali ad uffici, i servizi, e ogni altro locale utile per le persone che svolgono attività lavorativa nelle aziende

4. Relativamente alla definizione dei materiali, degli elementi tipologici ed ai criteri localizzativi da utilizzare, devono essere rispettate le indicazioni riportate all'art.112 commi 4 e 5.

5. I nuovi annessi agricoli dovranno avere un'altezza massima di ml. 6 misurata sotto gronda.

6. I nuovi annessi agricoli realizzati in applicazione del presente articolo non possono mutare la destinazione d'uso agricola, in applicazione dei disposti dell'art. 81 della LR 65/2014.

Art. 115 Costruzione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del Programma Aziendale

1. La costruzione di annessi agricoli da parte di aziende che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale o la costruzione di annessi non collegabili alle superfici minime fondiarie, quando consentito dalle presenti norme, è sottoposta alle condizioni e prescrizioni di cui all'art.6 del RA n.63/R.

2. La costruzione di annessi agricoli ai sensi del presente articolo deve risultare necessaria e vincolata alle coltivazioni dei fondi agricoli ed è consentita per fondi sprovvisti di annessi agricoli - o inadeguati o inidonei - o in presenza di annessi agricoli di dimensioni inferiori a 250 mq. di superficie edificata (SE).

3. La superficie fondiaria minima richiesta per la realizzazione dei manufatti è pari a 5.000 mq. e la superficie edificabile (SE) massima realizzabile è pari a 250 mq.

4. Gli annessi agricoli realizzati ai sensi del presente articolo, ferma restando il limite massimo di cui al comma 3, dovranno essere commisurati alle dimensioni dell'attività dell'azienda, nel rispetto delle vigenti normative, da dimostrare mediante idonea relazione agronomica.

5. Se non esplicitamente vietati nelle regole specifiche per sottozone, è ammessa la realizzazione di annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime per le attività esercitate in via prevalente, elencate al comma 4 dell'art. 6 del RA n.63/R.

6. La prevalenza delle attività è verificata quando esse determinino almeno i 2/3 del prodotto lordo vendibile.

7. La superficie fondiaria minima richiesta per la realizzazione dei manufatti di cui al precedente comma 5 è pari a 5.000 mq. e la superficie edificabile (SE) massima realizzabile è la seguente:

  • a. allevamento intensivo di bestiame 250 mq.
  • b. trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento: 150 mq.
  • c. acquacoltura 250 mq.
  • d. allevamento di fauna selvatica 150 mq.
  • e. cinotecnica 100 mq.
  • f. allevamenti zootecnici di specie zootecniche minori 150 mq.
  • g. allevamento di equidi 250 mq.

Art. 116 Manufatti agricoli temporanei per lo svolgimento delle attività agricole

1. L'installazione di manufatti temporanei necessari per lo svolgimento delle attività agricole, per un periodo non superiore ai due anni, quando consentito dalle presenti norme, deve attenersi alle condizioni di cui all'art.1 del RA n.63/R e solo nel caso in cui non esistano costruzioni stabili o precarie utilizzabili allo stesso scopo.

2. Tali manufatti devono essere realizzati in legno o con altri materiali leggeri coerenti al contesto, semplicemente appoggiati a terra o, eventualmente, ancorati al suolo senza opere di fondazione, a condizione che le opere di ancoraggio non comportino alcuna modificazione morfologica dello stato dei luoghi.

3. La realizzazione di serre temporanee, quando consentito dalle presenti norme, deve attenersi alle condizioni di cui al comma 3 dell'art.1 del RA n.63/R.

4. La realizzazione di serre e di altri manufatti per lo svolgimento delle attività agricole per un periodo superiore ai due anni, quando consentito dalle presenti norme, deve attenersi alle condizioni di cui all'art.2 del RA n.63/R.

Art. 117 Manufatti aziendali che necessitano di interventi permanenti sul suolo non soggetti al Programma Aziendale

1. L'installazione di qualsiasi manufatto non temporaneo, comprese le serre fisse, necessario alla conduzione aziendale, che necessiti di interventi di trasformazione permanenti sul suolo, quando consentito dalle presenti norme, non sono soggetti al programma aziendale se riferibili alle tipologie individuate dal comma 1 dell'art.3 del RA n.63/R.

2. Per la realizzazione delle serre fisse devono essere rispettate le condizioni indicate all'articolo 2, comma 2 del RA n.63/R.

Art. 118 Manufatti per l'attività agricola amatoriale

1. L'installazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale, quando consentito dalle presenti norme, deve attenersi ai disposti dell'art. 78 della LR 65/2014 e dell'art. 12 del RA n.63/R.

2. I nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale devono avere le seguenti caratteristiche:

  • a. essere semplicemente appoggiati al suolo senza la formazione di sottofondazione per pavimenti;
  • b. non deve essere presente alcuna opera di fondazione continua in muratura;
  • c. l'ancoraggio deve essere facilmente rimovibile;
  • d. devono essere utilizzati legno o altro materiale avente i medesimi impatti ossia la capacità di dare percezioni di durevolezza e leggerezza e di integrazione, fisica e visiva con il contesto di intervento.

3. I nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale realizzati in applicazione del presente articolo devono rispettare i seguenti parametri:

  • a. per fondi compresi tra da mq. 3.000 a mq. 10.000 è ammessa l'edificazione di una superficie coperta (SC) massima di mq 20;
  • b. per fondi compresi tra da mq. 10.000 a mq. 20.000 è ammessa la realizzazione di tre manufatti ciascuno di Superficie Coperta (SC) massima di mq 20;
  • c. per fondi superiori a 20.000 mq. è ammessa è ammessa la realizzazione di sei manufatti ciascuno di Superficie Coperta (SC) massima di mq 20.

4. Non è ammessa l'edificazione di alcuna superficie su fondi con dimensione inferiore a mq 3.000, tranne per le aree destinate ad orti urbani o per pratiche di autoconsumo. In tali casi è ammessa l'edificazione di una Superficie Coperta (SC) massima di mq 12.

5. In aggiunta agli annessi realizzati secondo quanto prescritto dal precedente comma 3, è ammesso un ulteriore annesso, con funzione di deposito del fieno, di superficie non oltre 20 mq. e altezza in gronda non superiore a m. 3,80. Il numero di detti annessi è stabilito come segue:

  • a. 1 annesso per ogni ha di terreno o sua frazione, comunque non inferiore a 3.000 mq.,
  • b. 2 annessi in caso di superfici fondiarie uguali o superiori a 2 ha di terreno.

6. Gli annessi di cui al presente articolo non dovranno avere dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo; dovranno essere costituiti da manufatti chiusi in legno o altro materiale leggero; dovranno essere privi di fondazione, escluso il solo ancoraggio; dovranno avere un solo livello ed un'altezza non superiore a ml. 2,40; analoghi manufatti potranno essere destinati anche al ricovero di equini: in tal caso l'altezza massima consentita è di ml. 3,50.

7. Sui manufatti realizzati ai sensi del presente articolo sono ammessi gli interventi previsti dal comma 3bis dell'art.79 della LR65/2014.

Art. 119 Manufatti per il ricovero di animali domestici

1. La realizzazione di manufatti destinati al ricovero di animali domestici, diversi dai ricoveri per animali domestici o da cortile di cui all'art. 137 comma 1 lettera a) n.6 della LR 65/2014, quando consentito dalle presenti norme, deve attenersi ai disposti dell'art. 78 della LR 65/2014 e dell'art. 13 del RA n.63/R.

2. Il numero massimo di capi ricoverabili, in base alla specie domestica, è fissato nel seguente modo:

  • a. Avicunicoli: 20 capi
  • b. Ovicaprini: 4 capi
  • c. Bovini: 2 capi
  • d. Equini: 3 capi
  • e. Suini: 2 capi
  • f. Cani: 5 capi

3. I manufatti di cui al presente articolo dovranno essere realizzati in legno o con altri materiali anche tradizionali tipici della zona e dovranno essere semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie. Tali manufatti potranno essere adibiti a deposito, protezione o ricovero di animali, eventualmente connessi alla stagione venatoria, nonché alla protezione di fondi o all'allevamento a fini di autoconsumo.

4. I suddetti manufatti devono essere realizzati prioritariamente nell'area pertinenziale dei fabbricati esistenti o nelle aree contermini degli annessi agricoli; è altresì ammessa la loro realizzazione, in assenza di edifici principali (abitazioni o annessi) dei quali possano essere considerati pertinenza, dove non escluso dalle specifiche norme di sottozona.

5. I nuovi manufatti dovranno rispettare le seguenti distanze minime:

  • a. rispetto alle abitazioni della stessa proprietà esistenti sul fondo ml. 50
  • b. a tutte le altre abitazioni ml. 100
  • c. dal confine di proprietà ml. 10
  • d. dalle strade pubbliche ml. 20

6. I manufatti per il ricovero di animali domestici e da cortile non possono superare una superficie complessiva di 15 mq. e l'altezza di ml 1.50 ed essere realizzati secondo le modalità e le caratteristiche definite dal Regolamento Edilizio.

7. Per il ricovero di cavalli possono essere installati box in legno nel numero massimo di 3, con superficie massima di 14 mq. per ogni cavallo.

8. Sui manufatti realizzati ai sensi del presente articolo sono ammessi gli interventi previsti dal comma 3bis dell'art.79 della LR65/2014.

9. La realizzazione di ricoveri per cavalli, con le caratteristiche di cui al presente articolo è ammessa anche per gli imprenditori professionali, all'interno delle aziende agricole, tranne che nei terreni rientranti nelle zone E1 di conservazione, a condizione che I ricoveri siano demoliti a cessazione della necessità dell'uso. A tal fine, per poter procedere alla realizzazione di detti ricoveri, deve essere presentato un impegno scritto alla loro rimozione in detta eventualità.

10. Gli annessi di cui al presente articolo non dovranno avere dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo; dovranno essere costituiti da manufatti chiusi in legno o altro materiale leggero; dovranno essere privi di fondazione, escluso il solo ancoraggio; dovranno avere un solo livello ed un'altezza non superiore a ml. 2,40; analoghi manufatti potranno essere destinati anche al ricovero di equini: in tal caso l'altezza massima consentita è di ml. 3,50.

Art. 120 Opere di corredo agli edifici residenziali e/o turistico ricettivi

1. All'interno del sottosistema insediamento rurale diffuso è ammessa:

  • a. la realizzazione di una piscina per ogni complesso edilizio unitario - ovvero per ogni edificio isolato se non facente parte di un complesso edilizio unitario, a prescindere dal numero di unità immobiliari esistenti o derivanti da eventuali frazionamenti;
  • b. la realizzazione di un'ulteriore opera autonoma di corredo (campo da tennis o altra attrezzatura sportiva consimile ad uso privato, oltre a quelle previste dal successivo art.108) nelle aree di pertinenza edilizia di superficie pari o superiore a 1.200 mq. o nel caso di complessi edilizi unitari il cui volume (V) totale risulti superiore a mc 3.000.
  • c. la realizzazione di due ulteriori opere autonome di corredo (campo da tennis o altra attrezzatura sportiva consimile) nei complessi agrituristici e/o turistico ricettivi.
  • d. Sono da considerarsi 'complessi edilizi unitari':
    • - i nuclei costituiti da due o più edifici tra loro contigui di origine sincronica e/o legati tra loro da nessi funzionali storicizzati e consolidati;
    • - i nuclei costituiti da due o più edifici tra loro contigui, anche di origine diacronica e/o non legati tra loro da nessi funzionali storicizzati e consolidati, ma con evidenti relazioni sotto il profilo insediativo e/o paesaggistico.

    In ipotesi di pluralità di proprietari è richiesto esplicito atto di assenso da parte di tutti gli aventi titolo.

2. La realizzazione di opere autonome a corredo degli edifici è consentita a condizione che gli interventi:

  • a. non comportino sensibili trasformazioni planoaltimetriche alla giacitura dei terreni, interessando solo quelli con pendenza non superiore al 20% (certificata dal rilievo quotato da allegare al progetto);
  • b. non presuppongano la demolizione di sistemazioni agrarie storiche o tradizionali;
  • c. non prevedano volumetrie che fuoriescano dal profilo originario del terreno;
  • d. garantiscano un corretto inserimento paesaggistico mediante soluzioni morfologiche, localizzazioni e sistemazioni a verde delle aree circostanti coerenti con la semiologia dei luoghi, rispettando in particolare i segni della tessitura territoriale (allineamenti con muri a retta, balzi, filari, siepi, etc.) e gli assetti vegetazionali esistenti;
  • e. possano usufruire di un approvvigionamento idrico autonomo, senza gravare sull'acquedotto pubblico;
  • f. prevedano sistemi di raccolta congiunta delle acque di scarico e delle acque meteoriche, con loro riutilizzo ai fini irrigui.

3. Le piscine possono essere realizzate solo nelle aree di pertinenza edilizia degli edifici ovvero all'interno delle superfici fondiarie di aziende che svolgano attività agrituristica.

4. Le piscine ad uso privato non possono avere dimensioni superiori a mq 100 (superficie netta della vasca), quelle dei complessi agrituristici non possono avere dimensioni superiori a mq 160 (superficie netta della vasca). Il vano tecnico deve essere interrato ed avere una Superficie Accessoria (SA) massima di mq 6,00, con una altezza interna netta (Hin) non superiore a ml 2,20. Il ciclo idraulico deve essere a circuito chiuso, con apposito sistema di smaltimento per la svuotatura e per la pulizia stagionale. E' consentita nell'ambito dello stesso impianto la possibilità di realizzare una seconda vasca per le attività dei bambini.

5. I campi da tennis o da calcetto ad uso privato possono essere realizzati solo nelle aree di pertinenza agricola degli edifici non agricoli ovvero all'interno delle superfici fondiarie di aziende che svolgano attività agrituristica. Il fondo dei campi da tennis deve essere realizzato in terra battuta o in erba. La recinzione, ove necessaria, deve essere realizzata con rete a maglia sciolta di altezza non superiore a 4,00 ml.

6. Negli ambiti di pertinenza degli edifici specialistici, ville ed edifici rurali di pregio di cui agli artt. 126 i progetti per la realizzazione delle attrezzature di cui al precedente comma 1 dovranno essere concepiti come progetti di paesaggio ed essere coerentemente integrati nel contesto, in modo da salvaguardare il carattere, i segni e la struttura del paesaggio. I relativi progetti dovranno essere sottoposti alla preventiva valutazione della Commissione Paesaggistica Comunale che esaminerà i progetti con i criteri di sostenibilità paesaggistica del PIT, del PTCP e del presente PO

7. I progetti delle opere di cui al presente articolo devono essere corredati:

  • a. da uno studio di inserimento paesaggistico (con raffronto tra lo stato di fatto e quello di progetto);
  • b. dalla indicazione dettagliata dei movimenti di terra;
  • c. da una relazione geologico-tecnica atta a dimostrare la fattibilità dell'intervento.

8. Il Regolamento Edilizio detta eventuali ulteriori disposizioni per la realizzazione delle opere di cui al presente articolo.

CAPO IV INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE IN TERRITORIO RURALE

Art. 121 Disposizioni generali per il patrimonio edilizio esistente

1. Negli interventi sugli edifici o sugli spazi aperti nel territorio rurale si devono rispettare le seguenti prescrizioni:

  • a. è consentita la realizzazione o ampliamento di un livello interrato, con esclusivo accesso interno e nella misura massima del 30% della originaria superficie coperta dell'edificio;
  • b. è vietata la realizzazione di autorimesse interrate o seminterrate e gli spazi per la sosta degli autoveicoli dovranno essere del tipo a raso;
  • c. è ammessa la realizzazione di portici e tettoie se realizzati in forma tradizionale e coerentemente alle caratteristiche tipologiche degli edifici rurali esistenti fino ad un massimo del 30% della superficie coperta dell'edificio esistente.
  • d. è ammessa la realizzazione di pergolati privi di copertura impermeabile entro i limiti del 20% della superficie edificabile.
  • e. non è consentita la realizzazione di nuove tettoie;
  • f. le recinzioni possono essere localizzate in corrispondenza di elementi di divisione esistenti quali limiti di colture, ciglioni, scarpate, filari di piante e comunque in posizione tale da non alterare il rapporto tra l'edificio e l'ambiente circostante;
  • g. negli spazi aperti sono ammessi interventi di riassetto generale dell'area, pur nel rispetto dei caratteri tipologici e formali e nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale esistente; il disegno degli spazi aperti ed in particolare l'impianto del verde devono corrispondere a criteri di massima semplicità, in accordo con le regole tradizionali del paesaggio rurale; saranno pertanto da evitare disegni ispirati ai giardini di tipo ottocentesco e specie estranee al contesto rurale locale;
  • h. nelle pavimentazioni di nuova realizzazione devono essere impiegati materiali e modalità di posa in opera tradizionali e consoni al contesto rurale; le superfici impermeabilizzate non possono superare il 50% della superficie coperta dagli edifici. I percorsi all'interno delle aree di pertinenza, sia a carattere pedonale che carrabile, non possono essere pavimentati;
  • i. per resedi ed aree di pertinenza dell'edificato, sono consentite recinzioni in muratura solo se ad integrazione ed in continuità con muri esistenti, oppure se le recinzioni in muratura costituiscano già il tipo prevalente in un dato contesto; in relazione agli ingressi, si deve evitare l'impiego di cancellate e pilastri di sostegno eccedenti per dimensioni e tipologia il loro ruolo e funzione; per tutte le eventuali opere murarie devono essere utilizzati materiali e tecniche tipici locali; non sono consentite recinzioni o partizioni all'interno di un'area di pertinenza in origine unitaria.
  • j. per gli interventi sugli spazi aperti diversi da quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria è richiesta la redazione di un progetto dettagliato, almeno in scala 1:500, relativo all'intera area di pertinenza, basato su di un rilievo topografico che riporti tutti gli elementi vegetali e artificiali che la costituiscono, con l'indicazione e la puntuale descrizione grafico testuale di tutti gli interventi previsti.

Art. 122 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola

1. Sugli edifici esistenti presenti sul territorio rurale con destinazione d'uso agricola, non dotati di specifica Scheda Normativa di cui all'art.126, salvo diversa e specifica indicazione nella tavola "usi del suolo e modalità d'intervento" e sempreché non comportino mutamento della destinazione d'uso, sono consentiti gli interventi di cui al comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), h), i), m) e del comma 2 dell'art.71 della LR 65/2014 e successive modifiche.

2. Sono inoltre consentiti i seguenti interventi:

  • a. la realizzazione o ampliamento di un locale interrato, con solo accesso interno;
  • b. i volumi tecnici interrati, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche.

3. Sugli edifici a destinazione agricola esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente PO, gli interventi di addizione volumetrica "una tantum" sono consentiti nella misura massima di 30 mq. per ogni abitazione rurale e per gli annessi rurali del 10% del volume esistente fino ad un massimo di 300 mc. complessivi, da attuarsi anche per fasi successive fino al raggiungimento della superficie massima concessa.

4. Sugli stessi edifici di cui al comma precedente sono anche consentiti gli interventi di ampliamento volumetrico Av2: sostituzione edilizia la cui ricostruzione potrà prevedere un incremento della SE preesistente pari al 40%.

5. Gli interventi di addizione volumetrica e di sostituzione edilizia di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono attuabili anche in assenza di programma aziendale.

6. Negli edifici e/o complessi edilizi per i quali è prescritto un intervento di restauro e risanamento conservativo re o rc, gli interventi di addizione volumetrica di cui al comma 3 sono consentiti solo quando esplicitamente previsti nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento" o nell'eventuale scheda norma di cui all'art.126. Negli edifici per i quali è prescritto un intervento di ristrutturazione edilizia conservativa ri1 le addizioni volumetriche di cui al comma 3 sono limitate a 30 mq. e dovranno essere realizzate nel rispetto dei caratteri originari dell'edificio esistente.

Negli edifici con intervento re, rc, ri1, ri2 ed ri3 non sono consentiti gli interventi di cui al comma 4.

7. Gli interventi di cui al presente articolo possono comportare un aumento del numero delle unità residenziali abitative, ove già esistenti nell'edificio, ferma restando la destinazione d'uso agricola.

8. All'imprenditore agricolo professionale sono consentiti gli interventi di cui ai commi 3 e 4, anche con quantità eccedenti quelle in tali commi previste, previa approvazione di Programma Aziendale.

9. Le eventuali disposizioni presenti nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento" e nelle eventuali schede norma, prevalgono su quelle di cui al presente articolo.

10. Gli interventi che prevedono la demolizione con ricostruzione del manufatto originario, nel caso in cui siano riscontrabili condizioni di accertata pericolosità geomorfologica, come cartografate nei PAI e/o nel progetto di Piano-PAI "dissesti geomorfologici" o nelle cartografie del presente Piano Operativo, che non consentono la collocazione del nuovo edificio nella posizione originaria, possono attuarsi anche con la traslazione dell'edificio originario alla distanza minima necessaria alla eliminazione del rischio. L'intervento in tal caso è subordinato alla presentazione di apposita relazione geotecnica che illustri e documenti la situazione di pericolosità esistente, dimostri l'impossibilità tecnica di attuare idonei interventi di messa in sicurezza e definisca, conseguentemente, l'ambito all'interno del quale sussistono tali problematiche.

11. Gli interventi di addizione volumetrica che prevedano il cambio d'uso della destinazione agricola non sono consentiti se l'intervento comporta la demolizione con ricostruzione del manufatto, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'art.83 della LR 65/14.

Art. 123 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola

1. Sugli edifici esistenti presenti sul territorio rurale con destinazione d'uso non agricola non dotati di specifica scheda norma di cui all'art.126, salvo diversa e specifica indicazione nella tavola "usi del suolo e modalità d'intervento" sono consentiti gli interventi di cui al comma 1 dell'art.79 della LR 65/14 e successive modifiche.

2. Sono inoltre consentiti i seguenti interventi:

  • a. di manutenzione straordinaria;
  • b. di restauro e risanamento conservativo
  • c. di ristrutturazione edilizia ricostruttiva ri5;
  • d. pertinenziali;
  • e. realizzazione di piscine;
  • f. la realizzazione o ampliamento di un locale interrato, con solo accesso interno, fino ad un massimo di 40 mq. di Superficie Accessoria (SA);
  • g. i volumi tecnici interrati, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche.

3. Gli interventi di cui al precedente comma, quando riferiti agli interventi pertinenziali ed alla realizzazione di piscine, sono consentiti solo sugli edifici già ad uso residenziale al momento dell'entrata in vigore del presente PO od a quelli per i quali si prevede il cambio d'uso in residenza attraverso Piano Aziendale.

4. Sugli edifici a destinazione residenziale e/o commerciale e/o turistico ricettiva esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente PO è consentita una addizione volumetrica "una tantum" di 30 mq. ovvero del 20% della SE esistente e comunque fino ad un massimo di 70 mq. per ogni unità immobiliare, da attuarsi anche per fasi successive fino al raggiungimento della superficie massima concessa. La superficie in ampliamento può comprendere sia le superfici abitabili che quelle accessorie.

5. Sugli stessi edifici di cui al comma precedente sono anche consentiti gli interventi di ampliamento volumetrico Av2: sostituzione edilizia la cui ricostruzione potrà prevedere un incremento della SE preesistente pari al 35%.

6. Gli interventi di addizione volumetrica di cui al comma 4 negli edifici e/o complessi edilizi per i quali è prescritto un intervento di restauro e risanamento conservativo re o rc o di ristrutturazione edilizia ri1, sono consentiti solo quando esplicitamente previsti nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento" o nell'eventuale Scheda Normativa di cui all'art.126. Negli edifici per i quali è prescritto un intervento di ristrutturazione edilizia conservativa ri1 le addizioni volumetriche di cui al comma 4 sono limitate a 30 mq. e dovranno essere realizzate nel rispetto dei caratteri originari dell'edificio esistente. Negli edifici con intervento re, rc, ri1, ri2 ed ri3 non sono consentiti gli interventi di cui al comma 5.

7. Comma stralciato .

8. Gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 4, se non comportano aumento di volume, sono consentiti anche al fine di rendere idonei gli edifici alle esigenze connesse all'attività venatoria pur nel rispetto della vigente normativa regionale.

9. Le eventuali disposizioni presenti nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento" e nelle eventuali Schede Normative di cui all'art.126, prevalgono su quelle di cui al presente articolo.

Art. 124 Mutamento della destinazione d'uso agricola

1. Nel territorio rurale, nel rispetto dell'art. 81 della LR 65/2014, possono mutare la destinazione agricola solo gli edifici rurali realizzati con inizio lavori antecedente al 15.04.2007 ed alle condizioni stabilite dal presente articolo.

2. Il mutamento della destinazione d'uso agricola, nel rispetto dell'art. 82 della LR 65/2014, è consentito, previa approvazione del Programma Aziendale, qualora non sussistano alternative che ne consentano il recupero ad uso agricolo, per edifici che fanno parte di aziende agricole che mantengono in produzione superfici fondiarie minime superiori a quelle previste dal PTCP della Provincia di Pisa.

3. Le eventuali prescrizioni relative al cambiamento di destinazione d'uso contenute nelle Schede Normative di cui all'art.126 prevalgono su quelle del presente articolo.

4. I mutamenti della destinazione d'uso comportanti perdita della destinazione d'uso agricola sono subordinati al rispetto di quanto prescritto dall'art.83 della LR 65/2014. Dovrà essere redatta in ogni caso apposita convenzione o atto d'obbligo unilaterale nella quale dovrà essere trascritto, tra gli altri, anche l'impegno a non avvalersi della possibilità di ampliamento consentita dai commi 4 e 5 dell'art.123 e di non alienare l'abitazione per un periodo di almeno 10 anni dal momento del cambio d'uso. Tali impegni potranno far parte della convenzione prevista dal comma 1 del citato art.83 della LR 65/2014.

5. Gli interventi di addizione volumetrica non sono consentiti se l'intervento di mutamento della destinazione agricola degli edifici comporta la demolizione con ricostruzione, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'art.83 della LR 65/14.

6. Il presente PO non consente il cambio di destinazione d'uso in residenza:

  • a. degli edifici e manufatti, sia a destinazione agricola che non agricola, di Superficie Edificabile (SE) inferiore a 50 mq. al momento dell'entrata in vigore del presente PO;
  • b. delle tettoie e dei manufatti costituiti da strutture in legno e/o metallo e/o elementi prefabbricati, indipendentemente dalla loro dimensione che presentino più di un lato privo di tamponatura o di chiusure esterne, ovvero con tamponature e/o coperture di materiali non omogenei, di riciclaggio o estranei al contesto ambientale, il cui stato di fatto risulti caratterizzato da evidente provvisorietà e privo di dignità edilizia e comunque in ogni caso di tutti gli edifici non in muratura.
  • c. dei manufatti aventi parti strutturali inconsistenti e non idonee al nuovo uso comunque autorizzati;

7. E' consentito l'accorpamento di più manufatti, anche di Superficie Edificata (SE) inferiore a mq. 50, finalizzato al cambio di destinazione d'uso in residenza e realizzazione di un unico nuovo edificio di Superficie Edificata (SE) complessiva non superiore a 90 mq.

8. L'intervento di cui al comma 7 è consentito anche nel caso in cui i manufatti di superficie inferiore a 50 mq. vengano demoliti e ricostruiti accorpandoli ad un edificio esistente ad uso abitativo, ad esclusione di quelli per i quali il presente PO prevede un intervento di restauro e risanamento conservativo rc o re o di ristrutturazione edilizia conservativa ri1.

9. Il cambiamento di destinazione d'uso di annessi agricoli aventi superficie edificata SE complessivamente superiore a mq. 200, è disciplinato dall'art.125 delle presenti norme.

10. Gli interventi pertinenziali relativi al cambio d'uso in abitazione non potranno comportare la realizzazione di recinzioni, giardini e/o pertinenze di carattere urbano; la pertinenza dovrà essere individuata in modo coerente con il sistema dei segni naturali e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale.

11. Gli interventi ambientali di cui all'art. 83 della L.R. 65/2014 devono garantire:

  • a. un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, ivi compresa la tutela e valorizzazione delle risorse ambientali esistenti;
  • b. il mantenimento delle sistemazioni idraulico-agrarie, della vegetazione arborea ed arbustiva e della viabilità minore;
  • c. la tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale e delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti.

12. Il cambiamento di destinazione d'uso di cui al presente articolo è comunque attuabile solo nel caso in cui l'area di intervento sia dotata o venga dal proponente contestualmente dotata delle infrastrutture (acquedotto, fognature, viabilità) e dei servizi necessari per il nuovo uso previsto, attraverso specifico atto d'obbligo unilaterale.

Art. 125 Interventi relativi al riutilizzo dei grandi annessi agricoli

1. Gli interventi relativi al riutilizzo degli annessi agricoli con superficie edificata SE superiore a mq. 200 che comportano mutamento della destinazione d'uso sono consentiti solo se riferiti a edifici realizzati con inizio lavori in data antecedente il 15 aprile 2007 (data di entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R) e se inseriti in contesti dove siano già presenti edifici e strutture ad uso residenziale o ricettivo.

2. Il cambiamento di destinazione d'uso effettuato nell'ambito degli interventi di cui al presente articolo è attuabile solo nel caso in cui l'area di intervento sia dotata o venga dal proponente contestualmente dotata, a cura e spese del richiedente, delle infrastrutture (acquedotto, fognature, energia elettrica e gas) e dei servizi necessari per il nuovo uso previsto attraverso specifico atto d'obbligo unilaterale..

3. Quando gli interventi di cui al comma 1 presuppongono la demolizione e ricostruzione del manufatto o dei manufatti originari con modifica della sagoma, il nuovo volume realizzato non potrà avere una Superficie Edificabile (SE) superiore a quella stabilita dal presente comma ed espressa in relazione alla Superficie Edificata (SE) complessiva degli edifici esistenti compresi all'interno dell'area di pertinenza facenti parte integrante dell'intervento di riconversione:

  • a. 50% della SE dell'edificio oggetto di intervento, quando la superficie degli immobili preesistenti non sia superiore a 300 mq.;
  • b. 40% della SE dell'edificio oggetto di intervento, quando risulti compresa tra 300 e 500 mq.;
  • c. 30% della SE dell'edificio oggetto di intervento, quando risulti maggiore di 500 mq.

4. Gli interventi di demolizione con ricostruzione che prevedano una diversa articolazione e/o collocazione dei volumi dovranno attuarsi esclusivamente all'interno dell'ambito di pertinenza degli edifici o del complesso rurale e senza comportare ulteriore impegno di suolo né determinare interventi sostanziali sulle opere di urbanizzazione primaria ad esclusione delle fognature, della rete idrica e della rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas.

5. All'interno degli ambiti di pertinenza degli edifici specialistici e delle ville e dell'edilizia rurale di pregio gli interventi previsti dal presente articolo si attuano solo se questi sono esplicitamente previsti dalle Schede Normative di cui all'art.126 e nel rispetto delle condizioni specifiche in esse riportate.

6. Non è consentito il "recupero volumetrico" di edifici che alla data di approvazione del PO presentano parti strutturali inconsistenti quali ad esempio tettoie, capanni in ferro o legno, ecc. ed in generale di tutti quei volumi che presentano più di un lato privo di tamponature o chiusure esterne.

7. All'interno di uno stesso ambito di pertinenza, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia riguardanti gli edifici esistenti non coinvolti da operazioni di sostituzione edilizia dovranno risultare prioritari o contestuali a quelli di riconversione.

8. Gli interventi in attuazione delle disposizioni del presente articolo dovranno realizzarsi nel rispetto della disciplina paesistica di cui al Titolo VIII delle presenti norme ed in particolare non dovranno compromettere in alcun modo gli elementi strutturanti il paesaggio agrario descritti all'articolo suddetto.

9. Il rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma deve essere dimostrato attraverso specifici elaborati che costituiranno parte integrante dei documenti necessari all'ottenimento delle relative autorizzazioni; il progetto dovrà documentare:

  • a. la verifica della disponibilità dei servizi con acquisizione preventiva della certificazione dei gestori in relazione alle nuove esigenze indotte dall'intervento relativamente alle seguenti reti: acquedottistica, fognaria e depurativa, adduzione gas e/o teleriscaldamento, raccolta e smaltimento rifiuti;
  • b. la tutela e la salvaguardia degli ambiti che circondano gli insediamenti collinari, ed in particolare il capoluogo ed i centri antichi minori dal punto di vista estetico-percettivo, in modo tale da dimostrare che il nuovo progetto non costituisce in nessun caso ostacolo alla fruizione visiva del paesaggio, dei punti di vista panoramici esistenti accessibili al pubblico rivolti verso il contesto collinare e la rete esistente dei poderi.

CAPO V EDIFICI SPECIALISTICI, VILLE ED EDILIZIA RURALE DI PREGIO

Art. 126 Disposizioni generali per le schede normative

1. Nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sono individuati i perimetri delle aree di pertinenza degli edifici specialistici, ville ed edifici rurali di pregio; gli interventi per essi consentiti sono indicati attraverso le Schede Normative di cui all'allegato 1 alle presenti NTA.

2. Fatte salve le prescrizioni riportate nelle Schede normative, all'interno delle relative aree di pertinenza di cui al comma 1 il cambiamento di destinazione d'uso - nel rispetto delle disposizioni relative al sistema, sottosistema ed ambito di appartenenza - è ammesso solo nel caso in cui l'area di intervento sia dotata o venga contestualmente dotata delle infrastrutture (acquedotto, fognature, viabilità) e dei servizi necessari per l'uso previsto; non è consentito il cambio di destinazione d'uso in residenza per gli edifici aventi parti strutturali inconsistenti e non idonee al nuovo uso comunque autorizzati (tettoie, capanni in ferro o legno, ecc.).

3. Per gli edifici rurali di pregio, le ville e gli edifici specialistici individuati nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento" con relativa area di pertinenza e numero di riferimento, valgono le prescrizioni per gli interventi riportati nelle schede normative, parte integrante delle presenti norme tecniche di attuazione.

4. Negli interventi sugli edifici o sugli spazi aperti compresi all'interno delle aree di pertinenza si dovranno rispettare, oltre alle indicazioni specifiche riportate nelle singole schede normative e salvo quanto eventualmente stabilito dalla disciplina di sistemi, sottosistemi ed ambiti di appartenenza, anche le seguenti prescrizioni:

  • a. è consentita la realizzazione o ampliamento di un livello interrato, con solo accesso interno e nella misura massima del 30% della originaria superficie coperta dell'edificio;
  • b. è vietata la realizzazione di autorimesse interrate o seminterrate, salvo quanto eventualmente previsto dalle schede normative e gli spazi per la sosta degli autoveicoli dovranno essere del tipo a raso;
  • c. nel caso in cui sia consentito realizzare nuove aperture o modificare quelle esistenti, queste dovranno avere forme e dimensioni analoghe a quelle degli edifici preesistenti e proporzioni conformi a quelle dell'edilizia circostante (di norma rettangolari con asse maggiore verticale); non dovrà essere alterato sostanzialmente l'impaginato presente (sia esso regolare o irregolare) e dovrà essere garantito il mantenimento di adeguati maschi murari; le nuove aperture non dovranno comunque interessare parti staticamente rilevanti delle murature (cantonali, incroci a T, ecc.);
  • d. le griglie in laterizi solitamente presenti nelle aperture dei fienili dovranno essere mantenute; sarà comunque consentito il tamponamento parziale o totale all'interno, purché ciò non renda necessaria la realizzazione di nuove aperture indispensabili al rispetto degli standard igienico sanitari;
  • e. le grandi aperture dei fienili, delle carraie e delle parate non potranno di norma essere chiuse, con l'eccezione di quelle che occupano una superficie inferiore al 30% della parete del vano al quale appartengono, in strutture comunque chiuse su tre lati: in tal caso è ammessa l'introduzione di un serramento con infisso allineato al filo interno della muratura;
  • f. gli aggetti dei tetti non potranno essere modificati alterando la sporgenza preesistente; i manti di copertura dovranno essere realizzati con elementi in laterizio;
  • g. non sono ammessi, in quanto considerati incongrui, i seguenti materiali o elementi:

1. architravi in cemento nelle aperture;

2. intonaco di cemento;

3. canne fumarie in cemento o altro materiale con finitura analoga;

4. gradini in cemento o rivestiti in marmo nelle scale esterne;

5. infissi in alluminio anodizzato ed in plastica o altro materiale con finitura analoga;

6. persiane in legno naturale o in alluminio anodizzato e verniciato o altro materiale con finitura analoga;

7. avvolgibili e rotolanti;

  • h. in caso di interventi di recupero (cioè esclusi quelli che prevedano la demolizione e ricostruzione dei fabbricati) non è ammessa l'eliminazione della finitura ad intonaco negli edifici dove è presente, anche se in tracce; inoltre i materiali e gli elementi in contrasto elencati alla precedente lettera g), se presenti, dovranno essere rimossi e sostituiti;
  • i. è ammessa la realizzazione di pergolati privi di copertura impermeabile entro i limiti del 20% della superficie coperta degli edifici esistenti;
  • j. non è consentita la realizzazione di tettoie, salvo quanto eventualmente previsto nelle schede normative;
  • k. le recinzioni potranno essere localizzate in corrispondenza di elementi di divisione esistenti quali limiti di colture, ciglioni, scarpate, filari di piante e comunque in posizione tale da non alterare il rapporto tra l'edificio e l'ambiente circostante;
  • l. è ammessa la realizzazione di una piscina scoperta con le caratteristiche e prescrizioni indicate all'art.120.
  • m. negli spazi aperti compresi all'interno delle aree di pertinenza, fermo restando il rispetto delle prescrizioni particolari riportate in ciascuna scheda normativa, sono ammessi interventi di riassetto generale dell'area, pur nel rispetto dei caratteri tipologici e formali e nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale esistente; il disegno degli spazi aperti ed in particolare l'impianto del verde dovranno corrispondere a criteri di massima semplicità, in accordo con le regole tradizionali del paesaggio rurale; saranno pertanto da evitare disegni ispirati ai giardini di tipo ottocentesco e specie estranee al contesto rurale locale;
  • n. nelle pavimentazioni di nuova realizzazione dovranno essere impiegati materiali e modalità di posa in opera tradizionali e consoni al contesto rurale; le superfici impermeabilizzate non potranno comunque superare il 50% della superficie coperta dagli edifici. I percorsi all'interno degli ambiti, sia a carattere pedonale che carrabile, non potranno essere pavimentati;
  • o. per resedi ed aree di pertinenza dell'edificato, sono consentite recinzioni in muratura solo se ad integrazione ed in continuità con muri esistenti, oppure se le recinzioni in muratura costituiscano già il tipo prevalente in un dato contesto; in relazione agli ingressi, si deve evitare l'impiego di cancellate e pilastri di sostegno eccedenti per dimensioni e tipologia il loro ruolo e funzione; per tutte le eventuali opere murarie devono essere utilizzati materiali e tecniche tipici locali; non sono consentite recinzioni o partizioni all'interno di un'area di pertinenza in origine unitaria.

5. Per gli interventi sugli spazi aperti diversi da quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria è richiesta la redazione di un progetto dettagliato, almeno in scala 1:500, relativo all'intera area di pertinenza, basato su di un rilievo topografico che riporti tutti gli elementi vegetali e artificiali che la costituiscono, con l'indicazione e la puntuale descrizione grafico testuale di tutti gli interventi previsti.

6. Quando nelle schede normative sono previsti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel caso in cui venga mantenuta la destinazione d'uso agricola, viene consentita la demolizione e ricostruzione del manufatto o il trasferimento delle volumetrie, quest'ultimo da attuarsi previa presentazione di relativo Piano Aziendale. In caso di destinazione non agricola sugli stessi sono consentiti gli interventi di cui al comma 6 dell'art.3.

7. Per gli edifici, riportati nell'ultima parte delle schede norma e privi della scheda conoscitiva e, conseguentemente, di quella normativa, tali edifici, sino a diversa disposizione, sono soggetti ad una norma transitoria che consente i soli interventi di restauro e risanamento conservativo per gli edifici ad uso residenziale e manutenzione ordinaria e straordinaria per tutti gli altri, senza cambio della destinazione d'uso.

8. La redazione della relativa scheda conoscitiva secondo il modello allegato alle presenti NTA può essere proposta dalla proprietà, attraverso formale istanza, con la presentazione di apposita documentazione costituita dalla scheda conoscitiva redatta secondo il modello allegato alle presenti norme (Allegato C: scheda conoscitiva del patrimonio edilizio rurale di pregio).

9. La relativa scheda conoscitiva sarà valutata dal Servizio Urbanistica ed Edilizia comunale, il quale provvederà, in base al quadro conoscitivo validato, a definire gli interventi ammessi ed a produrre la relativa scheda normativa. Per tali operazioni il Servizio Urbanistica ed Edilizia potrà richiedere in merito il parere consultivo della Commissione del Paesaggio. La proposta finale, assieme alla nuva scheda conoscitiva, verrà ratificata dal Consiglio Comunale senza che tale procedura costituisca variante al presente PO.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17